Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Il Ministero della salute ha fornito una serie di indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. I casi possono essere i seguenti:

  1. A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. I soggetti che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave e i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva potrebbero avere, anche se guariti, disturbi rilevanti o aver bisogno di fisioterapia respiratoria. Prima di rientrare in servizio devono inviare al MC certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e il MC effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
  2. B) Lavoratori positivi sintomatici. Dopo 10 giorni di isolamento più tre giorni senza sintomi devono produrre test molecolare con riscontro negativo per essere riammessi e inviarlo , anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Possono essere riammessi  anche se conviventi con familiari positivi.
  3. C) Lavoratori positivi asintomatici. Dopo 10 giorni di isolamento devono produrre test molecolare con riscontro negativo per essere riammessi e inviarlo , anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente secondo le modalità previste dalla normativa vigente Possono essere riammessi  anche se conviventi con familiari positivi.
  4. D) I lavoratori positivi a lungo termine possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. In questi casi non c’è bisogno di effettuare la visita del MC prima del rientro. N.B. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
  5. E) Lavoratore contatto stretto asintomatico; se non è possibile il lavoro agile informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo deve effettuare tampone antigenico e comunicare la negativizzazione al datore di lavoro per il tramite del MC.

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