Sul rimborso spese ai dirigenti scolastici recantisi in visita nelle scuole in altri comuni

Qualche giorno addietro una dirigente scolastica della Puglia ha riproposto la “vexata questio” del rimborso delle proprie spese sostenute per l’espletamento di compiti di verifica e di controllo in sedi scolastiche periferiche dislocate in altri comuni della provincia, contestatele da uno dei due revisori dei conti in data postuma e in via informale, con tanto di minaccioso invito a rifondere all’erario la – poco più che ridicola – somma che si sarebbe indebitamente attribuita.

Prima di risponderle – e di estendere la risposta ai numerosi colleghi che quotidianamente visitano il nostro sito – abbiamo ritenuto di richiedere il parere di un autorevole esperto che cura un’apposita rubrica su una rivista scolastica, contestualmente, e doverosamente, partecipandogli la nostra posizione.

La risposta negativa del pregiato interlocutore, che ha così condiviso i rilievi  del predetto revisore dei conti, non ci è parsa persuasiva, per le ragioni in prosieguo esplicitate.

L’esperto interloquito giustamente ha preso le mosse dal decreto legge 78/10, convertito dalla legge 112/10, che, all’art. 6, comma 9, ha prescritto l’inapplicabilità al personale contrattualizzato (nella specie, i dirigenti scolastici) del combinato disposto di cui all’art. 15 della legge 836/73 e all’art. 8 della legge 478/78.

Trattasi della norma che attribuiva al personale svolgente “funzioni ispettive” in località comprese nella propria circoscrizione, e comunque non oltre i limiti della provincia, il diritto all’uso del mezzo proprio – qualora mancassero mezzi pubblici di linea e/o ciò fosse risultato conveniente per l’Amministrazione – percependo un’indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di benzina super, spettante o meno l’indennità di trasferta.

Subito dopo cita la circolare interpretativa della Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che, per contro, fa salva l’applicabilità della normativa a tutti quei pubblici dipendenti che, pur non rientrando nella categoria degli ispettori, siano impegnati nello svolgimento di“funzioni istituzionali relative ai compiti diverifica e di controllo”.

La dirigente scolastica pertanto avrebbe potuto chiedere d’essere autorizzata all’uso del mezzo proprio, solo qualora potesse ammettersi che le funzioni da svolgere nelle sezioni staccate siano qualificabili funzioni istituzionali relative a compiti di verificae di controllo”. Ma così non è – “rectius”: non sarebbe – perché l’articolo 25 del D. Lgs 165/01 definisce quelle del dirigente scolastico “funzioni di direzionecoordinamento, di valorizzazione delle risorse umane, di organizzazione e di amministrazione”.

D’altra parte – prosegue il parere e sempre condividendo la medesima determinazione del revisore dei conti – l’articolo 24 del decreto legislativo poc’anzi citato fa rientrare ogni compito afferente all’esercizio della funzione nel principio di onnicomprensività che caratterizza il trattamento economico di ogni dirigente, remunerante, per l’appunto, “tutte le funzioni e i compiti attribuiti aidirigenti…nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio”: Tanto ciò vero – conclude – che la presenza di sezioni staccate è uno dei parametri che compongono la retribuzione di posizione (variabile) del dirigente.

A quest’interpretazione devono riproporsi le seguenti obiezioni:

1-    le funzioni istituzionali relative ai compiti di verifica e di controllo” possono ben essere incluse nel profilo – o declaratoria professionale, che dir si voglia – del dirigente scolastico, responsabile dell’ottimale organizzazione del servizio complessivo nonché intestatario di quelle che dottrina e giurisprudenza denominano “posizioni di garanzia: Si pensi, giusto per proporre due esempi, al suo obbligo di verificare, come datore di lavoro, che in ogni sede sia assicurato il puntuale rispetto della normativa sulla sicurezza, ovvero l’altrettanto puntuale rispetto dell’orario di servizio del proprio dipendente personale, anche con visite a sorpresa;

2-    il principio di onnicomprensività del trattamento economico vale certamente – peraltro temperato dalle eccezioni di legge – per tutte le voci qualificabili retributive, correlate al sinallagma delle controprestazioni professionali, mentre nel caso di specie trattasi di mero rimborso di spese vive sostenute, imputabili all’autonomo bilancio dell’istituzione scolastica e parimenti strumento per la piena realizzazione, e controllo-verifica, dell’ottimale erogazione del servizio scolastico.

Al riguardo, decisamente  inconferente sembra il richiamo alla retribuzione di posizione variabile, che certamente può dirsi anche parametrata sulla presenza di sedi periferiche, più o meno disagevoli, collocate nello stesso comune o , ancor più, in comuni diversi. Inconferente, perché è ragionevole supporsi preordinata a riconoscere, e remunerare, la maggiore gravosità dell’ordinario, generale e istituzionale lavoro svolto dal dirigente rispetto a quello di un collega cui sia stata assegnata un’istituzione scolastica monoindirizzo, magari al limite del dimensionamento ottimale e insistente in una sola sede.

Conclusivamente, DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, è dell’avviso, norme alla mano,  che il dirigente scolastico, ogni dirigente scolastico che versi nella fattispecie denunciata – e giustamente contestata – dalla  collega, possa e debba, allorquando appronterà il Programma annuale, prevedere e finanziare un capitolo, con criteri di misurata discrezionalità, o principio di ragionevolezza, integrato da un elastico piano di visite alle sedi periferiche; per poi attuarlo autorizzandosi, esso stesso siccome dirigente di vertice dell’istituzione scolastica cui è preposto, all’uso del mezzo proprio e dimostrandone la convenienza (oltre al prezzo dei biglietti vanno aggiunti i costi per pasti,  per il tempo, ecc…!)  rispetto al ricorso ai mezzi pubblici di linea, qualora esistenti, ed ampiamente rispetto al maggior costo riveniente dall’uso degli stessi; infine dando disposizioni, se necessario con propria determina,  al DSGA per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

Quanto sopra presuppone, naturalmente, che  il dirigente scolastico stimi che, così operando, possa contrastare un possibile rilievo dei revisori dei conti o, all’evenienza, controdedurre  davanti alla delegazione regionale della Corte dei conti.

Salvo che, semplicemente, non decida di lasciar perdere e metter mano, da subito, alle proprie tasche così come succede spesso, creando precedenti e consolidando un modus operandi … che conviene all’Amministrazione.  Succede solo nel mondo della scuola!

I Sindacati di Base tentano di boicottare le prove INVALSI del 12 maggio

COMUNICATO STAMPA

Senza tenere in alcun conto il clamoroso insuccesso dell’azione di boicottaggio tentata invano il 5 e 6 maggio e sistematicamente reiterata ogni volta contro la somministrazione delle prove INVALSI, continua imperterrito il ridicolo e fastidioso  invio di messaggi mail e  anche di PEC nelle caselle istituzionali delle scuole da parte dei responsabili nazionali regionali e provinciali dei COBAS, USI, ASA AUTOCONVOCATI e siglette varie della microgalassia del sindacalismo di base.

In tutti questi messaggi si ripete il rito della diffida ai presidi invitandoli al rispetto delle norme e inventandosi, di sana pianta, tutta una serie di presunti quanto inesistenti comportamenti antisindacali.

Già il precedente tentativo di boicottare le prove della scuola primaria è stato un flop assoluto in quanto ha avuto adesioni marginali e insignificanti, che al massimo sono arrivati all’8%, perché i docenti sanno bene che le prove INVALSI sono obbligatorie per legge e costituiscono un adempimento sanzionabile anche disciplinarmente.

Si tratta di un obbligo di servizio che è stato imposto per via legislativa, a cui il docente non può sottrarsi e, obtorto collo, se ne deve fare carico. Il riferimento è appunto l’art. 51 comma 2 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 il 4 aprile 2012 ove sta scritto che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.

Questo significa che essendo un’attività ordinaria d’istituto va garantita nella maniera più assoluta e quindi rientra tra le attività funzionali dell’insegnamento.

I responsabili dei deliranti comunicati conoscono bene la legge. I Cobas e gli altri sindacatini di Base sanno anche bene che non esistono i presupposti  per il minacciato ricorso  per antisindacalità ex art. 28 della L.300/70 contro i Dirigenti. Avendo tutte le armi spuntate ricorrono al classico spauracchio di tentare di intimidire e subornare  i capi di istituto con una diffida priva di qualsiasi efficacia e valore giuridico e, quindi, da cestinare.

Meraviglia  l’assoluto silenzio del MIUR e degli uffici degli USR  che non  tutelano i Dirigenti scolastici,  considerandoli come controparte su cui scaricare tutte le rogne e le responsabilità, al pari dei sindacati.

E’ ora di dire basta. E’ ora che anche l’Amministrazione alzi la voce e tuteli i propri Dirigenti.

DIRIGENTISCUOLA ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare e verificare eventuali ipotesi di reati nei confronti  dei firmatari dei comunicati per tentativi di intimidazione  nei confronti dei Dirigenti scolastici che, nell’esercizio delle loro funzioni, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

La sentenza del Trib. di Roma n. 16718/2012,  citata a sproposito in tutti i comunicati,  non ha alcuna attinenza con la fattispecie in quanto esula dalla materia oggetto in questione mentre, invece, esistono numerose  sentenze che statuiscono le buone ragioni dell’INVALSI e delle scuole.

 I Dirigenti Scolastici non devono  tenere in nessun conto le diffide che vanno cestinate e  procedere regolarmente, il 12 maggio, alla somministrazione delle prove INVALSI secondo le procedure definite dall’istituto.

Il Dirigente Scolastico – sottolinea Attilio Fratta, Segr. Naz. della DIRIGENTISCUOLA – ha l’obbligo di avviare, nei confronti del personale che, a qualunque titolo, dovesse ostacolare e/o boicottare le prove, un procedimento disciplinare trasmettendo gli atti, entro gg. 5, all’U.S.R. , ovvero agli Uffici Provinciali,  qualora delegati dai DD.GG.,  atteso che la sanzione irrogabile non può essere ritenuta di “minore gravità” e, quindi, non rientrante nelle competenze del Dirigente Scolastico. In questo modo, peraltro, l’Amministrazione non potrà rimanere silente persistendo, anche in capo alla stessa, l’obbligo dell’azione disciplinare. Confidiamo, comunque, nella professionalità e nella deontologia del personale che, pur avendo mille ragioni per contestare, non può venir meno agli obblighi di servizio. E’ opportuno, infine, che le minacce, le diffide o quant’altro dovesse pervenire alle scuole,  venissero inviate sia al Miur che agli UU.SS.RR. in modo che l’Amministrazione possa valutare ogni possibile forma di tutela nei confronti dei Dirigenti e delle Istituzioni scolastiche  che gli stessi rappresentano”.

Fallito il boicottaggio dei Cobas alle prove INVALSI

Anche quest’anno i Cobas hanno invitato allo sciopero contro il test Invalsi. Una prova obbligatoria a cui sono tenuti i docenti. La somministrazione e correzione delle prove INVALSI fanno parte degli obblighi di servizio e lo stabilisce il decreto legge n. 5 del 2012  disponendo, all’art. 51 comma 2,  che “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.”

Si tratta di un obbligo di servizio a cui il docente non può sottrarsi e,  obtorto collo,  se ne deve fare carico. L’art. 51 comma 2 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 il 4 aprile 2012,  statuisce che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. Questo significa che essendo un’attività ordinaria d’istituto va garantita nella maniera più assoluta e quindi rientra tra le attività funzionali dell’insegnamento.

I test si sono svolti il 6 e 7 maggio dopo che la presidente Ajello ha deciso di spostarli dalla precedente data del 5 proprio per impedirne il boicottaggio.

Lo sciopero è stato proclamato anche per il 12 maggio, che vede coinvolti nelle prove Invalsi gli alunni del secondo anno delle superiori.

La presidente Ajello ha inviato un messaggio ai docenti in cui ricorda che i risultati delle prove sono un riferimento importante per le ricerche del Miur e non solo. E, quest’anno più che mai, rappresentano una componente fondamentale del Sistema nazionale di valutazione delle scuole.

Ma l’appello al contrasto e al boicottaggio è fallito. I dati diffusi dallo stesso INVALSI dicono che il 6 maggio 2015 si è svolta la prima giornata delle prove INVALSI nella scuola primaria, dedicata all’Italiano. Le prove hanno coinvolto rispettivamente circa 529 e 532 mila studenti delle classi II e V primaria.

PRIMARIA

Partecipazione classi campione 88,43% 87,74%;

Partecipazione classi non campione 89,22% 88,57%;

Partecipazione complessiva (classi campione e non campione) 89,18% 88,53%;

Il grado di partecipazione delle classi alla prova d’Italiano per la classe II e V primaria è tale da garantire la significatività della rilevazione sia per le classi campione sia per quelle non campione.

L’INVALSI coglie l’occasione per rinnovare il ringraziamento ai docenti, ai dirigenti e agli stessi alunni che hanno partecipato alla rilevazione.

Il 7 maggio 2015 si è svolta la seconda giornata delle prove INVALSI nella scuola primaria, dedicata alla Matematica. Le prove hanno coinvolto rispettivamente circa 529 e 532 mila studenti delle classi II e V primaria.

Partecipazione classi campione 90,81% 89,11%;

Partecipazione classi non campione 90,66% 89,91%;

Partecipazione complessiva (classi campione e non campione) 90,66% 89,87%;

Il grado di partecipazione delle classi alla prova di Matematica per la classe II e V primaria è tale da garantire la significatività della rilevazione sia per le classi campione sia per quelle non campione.

Il prezzo della paura e’ piuttosto esoso

Non è che non l’avessimo vaticinato, ma fa comunque specie leggere sulla stampa che il 5 maggio dei dirigenti scolastici hanno scioperato contro i, presunti, superpoteri loro conferiti dal DDL sulla Buona scuola.

Pareri a “gogò” sulla sentenza n° 70/2015 della consulta

Il Segretario Generale della Confedir, Stefano Biasioli, ha raccolto i pareri (… a ruota libera!) sulla sentenza n. 70 della Consulta della quale si parla, molto e spesso a sproposito, in questi giorni.

Aggiungiamo solo alcuni interrogativi. Ma nella Patria del diritto, dove sono andati a finire quei principi che sono alla base della democrazia e della civile convivenza democratica: DIRITTI ACQUISITI E PACTA SERVANDA SUNT?  Perchè  i diritti acquisiti e i patti sottoscritti vengono sistematicamente violati costringendo i cittadini a valanghe  di ricorsi? Perchè, quando c’è bisogno di quattrini ci si rifà sempre sui soliti noti e indifesi? Può anche succedere che, una volta, si sbagliano i conti … che non tornino, ma è possibile che si continui a sbagliare? Errare, humanum est, perseverare autem diabolicum! Si sa dove si spreca, dove e chi sperpera e ruba, chi percepisce pensioni d’oro, vitalizi, prebende ecc…, quali e quanti sono gli enti inutili… Il bravo Carlo Cottarelli, che, peraltro, è costato una cifra, ha elencato tutti gli sprechi. Invece di intervenire sulla “spending rewiev di Cottarelli, gli è stato revocato l’incarico!!!! 

Per concludere. Nel Bel Paese le sentenze si rispettano o sono un optional? Se si rispettano e si applicano il Governo deve, senza se e senza ma, rimborsare quanto ingiustamente scippato con i relativi interessi, non ipotizzare decreti legge o altri escamotage per aggirare la sentenza. Non deve neanche costringere  gli interessati a ricorrere al Giudice per chiedere il rispetto della sentenza perchè qualche illustre giornalista asserisce che la sentenza della Corte Costituzionale non è estensibile erga omnes. Se poi le sentenze della Corte Costituzionale non vanno rispettate o non vengono tenute in alcuna considerazione, tanto vale sopprimerla, insieme a tutti gli altri enti e/o istituzioni inutili … almeno si risparmiano i lauti stipendi dei Giudici!!!

Giustizia per i pensionati: incostituzionale la legge Fornero

Riceviamo e pubblichiamo  un articolo del Prof. Michele Poerio, Presidente della Federspev, e due comunicati stampa del Dr. Arcangelo D’Ambrosio,  Segretario Generale della Dirstat,  associazioni che, come DIRIGENTISCUOLA,  sono aderenti alla CONFEDIR.

A quanto scritto dai due colleghi, aggiungiamo solo  un suggerimento per i nostri  governanti su dove reperire i soldi per rimborsare il mal tolto.

Basterebbe che l’ alta velocità (55 milioni di euro  per Km.  in Italia: uno scandalo!)  costasse quanto in Francia (circa 10 milioni di euro per Km.), ci sarebbero i soldi per rimborsare, con i dovuti interessi coloro che sono stati scippati dalla Fornero, e si ridurrebbe anche il debito  pubblico.

Basterebbe eliminare  la corruzione, punendo severamente i corrotti e i concussi,   e avremmo a disposizione un fiume di danaro.

Basterebbe ridurre lo spreco della spesa pubblica, della politica, dei vitalizi, eliminare   tutti gli enti inutili e   recuperare  tutti i furti  legalizzati, per risanare perfino il debito pubblico.  

Perché non si procede?  Forse perché chi ha creato lo sfascio non può porvi rimedio?

Giù le mani dalle pensioni

Il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, sta sondando il terreno per vedere le reazioni alla sua proposta di ridurre le pensioni eliminando i diritti acquisiti. Non c’è giorno che  lo stesso non rilasci interviste alla stampa e alla televisione.  Prima che lo stesso adotti provvedimenti che poi bisognerà contestare per farli annullare,  è opportuno che tutti gli interessati, pensionati e futuri pensionati, “reagiscano” in modo deciso e determinato.  

Dirigentiscuola (Disconf) e, prima ancora la Confedir  ha inviato al Presidente Renzi, al Ministro del Lavoro Poletti e al Presidente dell’INps, l’appello allegato.

lo stesso appello viene allegato in formato word in modo che tutti gli interessati possano  scaricarlo, firmarlo e inviarlo  via web o utilizzando la PEC , per chi ne è in possesso, o la normale MAIL., qualora non volesse utilizzare la tradizionale raccomandata.

Salviamo la dirigenza scolastica

Nel testo del DDL che sta per essere trasmesso alle Camere, dopo 10 mesi, la dirigenza scolastica è stata esclusa dal ruolo unico della dirigenza statale. Evidentemente la dirigenza scolastica appartiene a un altro Stato o è una dirigenza privata!

Nel DDL  sulla “buona scuola”, invece, il già Dirigente scolastico, diventerà un super Dirigente ma, non facendo parte del ruolo unico della dirigenza statale, continuerà a  essere confinata nella riserva indiana e a percepire una retribuzione da “pezzente”.

Vi è un solo termine per definire questa assurdità: SCHIZOFRENIA! Non si può rimanere inerti o impassibili di fronte alla  ghettizzazione della Dirigenza scolastica. Bisogna reagire in massa.

Pubblichiamo il testo dell’appello inviata dal nostro Segretario Generale, Attilio Fratta, a tutti i rappresentanti del Governo e del Parlamento e invitiamo tutta la categoria a fare altrettanto scaricando la lettera e inviandola con una propria nota di appoggio della stessa e di indignazione.

Invitiamo le OO.SS. e le Associazioni di categoria a fare altrettanto o a sottoscrivere  una comunicazione congiunta. Questo è il momento di essere uniti. Solo se la categoria sarà unità si potrà sperare in un ravvedimento e/o a un antidoto alla SCHIZOFRENIA.

Alleghiamo  gli indirizzi mail e i link per scaricarli. Gli indirizzi mail sono scaricabili anche dai siti del Governo, della Camera e del Senato:

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