MOBILITÀ CONTINUA IL CONFRONTO.

MOBILITÀ CONTINUA IL CONFRONTO.

Si è appena concluso il secondo confronto sulla mobilità. Nessuna novità nella bozza di circolare proposta per la seconda volta dopo l’invio delle nostre osservazioni.

Il MIM continua nella strada di voler distinguere, nel merito della fase b) assegnazione sede in caso di ristrutturazione, due criteri distinti. Il primo criterio da applicare nel caso in cui la scuola autonoma è oggetto di “aggregazione”, il secondo da applicare  nel caso di “fusione”.

Scuola “accorpante” e la scuola “accorpata”. In tale caso, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola “accorpata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b).

Fusione tra scuole. I dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l’attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione,  si terrà in debito conto i criteri indicati dall’articolo 9 “Mutamento dell’incarico” del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010.

I criteri del contratto saranno, dunque, applicati, nelle intenzioni del MIM,  a fase alternata e non in ogni caso, per come da noi richiesto e sostenuto e per come ritenuto giusto.

DIRIGENTISCUOLA è intervenuta esprimendo l’assoluta contrarietà all’operazione di scuola aggregata/aggregante. Le delibere regionali non utilizzano una terminologia univoca nei significati. C’è stata una decisione politica che non ha definito a monte il significato condiviso di scuola aggregata e scuola aggregante. Se l’amministrazione vuole introdurre questo nuovo criterio, mai contemplato prima d’ora e non scritto in nessun contratto, è necessario un chiarimento che può essere utile per il prossimo anno e non per il corrente anno scolastico dove neanche un cambio di codice meccanografico identifica “automaticamente” accorpamento e/o fusione. Assistiamo a scuole accorpate che sono diventate sede legale del neo istituto a dispetto della scuola aggregante. Assecondare ciò significa dare al decisore politico il potere di scegliere il dirigente delle scuole dello Stato. Un precedente che riteniamo pericoloso.

 

Altre richieste formulate al tavolo:

  • Per la mobilità interregionale dare la possibilità di movimento anche ai DS in pendenza di contratto, dopo il superamento del primo vincolo triennale. A tal proposito, abbiamo richiesto che il principio del movimento in pendenza venga agevolmente applicato anche per la mobilità nell’ambito della medesima regione nel caso in cui il medesimo DS non sia stato soddisfatto nella richiesta al momento della scadenza. In termini più semplici: dopo il terzo anno di incarico, tutti devono avere la possibilità dal quarto anno di avanzare richiesta che se accolta dovrà vincolare per un altro solo triennio.  Capita sovente che un DS non soddisfatto nella mobilità alla scadenza sia costretto, in assenza di motivazioni eccezionali, a permanere per un altro triennio contro la sua volontà. Una maggiore libertà di movimento sarebbe auspicabile per la soddisfazione dei bisogni professionali del dirigente;
  • Il rispetto della fascia stipendiale di provenienza per il Ds che si vedrà costretto alla mobilità. Il mantenimento almeno della stessa fascia della scuola di provenienza oltre che il rispetto della “clausola  di salvaguardia  “ nel caso di diminuzione di fascia in pendenza di contratto , peraltro,  istituto previsto nel CIN;
  • Un maggiore controllo sulla documentazione dei beneficiari delle precedenze, con maggior riferimento agli istituti della L- 104/92;
  • I tempi per la richiesta saranno come ogni anno brevi ed è , altresì, necessario e doveroso definire contestualmente  le fasce di complessità. Un aspetto non secondario per chi deve scegliere in assoluta certezza di dati e informazioni.

 

Non siamo stati soli nell’avanzare le suddette richieste, appoggiate nelle medesime forme da chi al tavolo opera con criterio, buon senso e soprattutto rispetto del Contratto che qualcuno, invece, vorrebbe oscurare mosso da chissà quali obiettivi.

Non ci resta che attendere la  terza bozza a cui seguirà la circolare ufficiale che speriamo recepisca  ciò che per l’ennesima volta abbiamo motivatamente espresso  con evidenza logica.  Non rispettare i criteri del CCNL/2010 – art. 9  – significherebbe, in ultima analisi, esporre l’amministrazione a contenzioso, oltre che  dare certezza di numerosi  problemi interpretativi  nel caso di  pervicace applicazione della terminologia arbitraria e non univoca nel significato delle delibere delle Regioni.

Evitare ciò è possibile, riscrivendo ciò che si rinviene nella circolare dell’anno passato “Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico. Per l’individuazione del dirigente soprannumerario a seguito della modifica dell’assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, le SS.LL. avranno cura di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento e l’esperienza dirigenziale complessivamente maturata” e fugando anche ogni  sterile dubbio di qualche sigla sindacale.

 

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