Dopo gli incontri del 17 aprile e del 5 maggio inerenti l’accreditamento degli Enti deputati ad erogare la formazione in servizio continua ed incentivata al personale scolastico in attuazione dell’art.16-ter del d.lgs.13 aprile 2017, n.59, si è tenuta il 6 maggio scorso la seduta conclusiva del tavolo di ‘confronto’ chiesto ai sensi dell’art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021.
Restano ancora alcuni aspetti procedurali sui quali DIRIGENTISCUOLA continua a manifestare il proprio dissenso.
Nello specifico:
REVISIONE DEL LIMITE MINIMO DEL 30% RELATIVO ALLE RISORSE CON ESPERIENZA UNIVERSITARIA
Riteniamo vada espunto qualsiasi riferimento alla presenza di professori universitari ordinari o associati. La loro presenza, invece, in ossequio al dettato normativo che prevede ((…)) la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti, può essere prevista all’interno del CTS. Organo del quale dovrebbero farne parte anche i docenti con esperienza universitaria (per es: ricercatori) o con esperienza in attività AFAM e ITS.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI CORSI
Analogo discorso per la disposizione di cui all’art.8, comma 4, lett.e) che prevede ancora un obbligo di presenza di un adeguato numero di professori universitari ordinari o associati. Sul termine ‘adeguato’ continuiamo a manifestare forti perplessità legate ad un duplice ordine di considerazioni. La prima legata ad una discrezionalità troppo ampia in capo all’amministrazione nel considerare adeguata, o meno, la presenza di professori universitari nei singoli corsi. La seconda legata alla specificità dei corsi che si vanno ad organizzare che, in quanto curvati magari su versanti meramente operativi, non necessariamente devono prevedere tale presenza. Si pensi per esempio a quelli destinati al personale ATA. Riteniamo vada espunto qualsiasi riferimento alla presenza ‘adeguata’ di professori universitari ordinari o associati che, proprio in ossequio al dettato normativo, deve essere prevista solo all’interno del CTS. Organo del quale, si ripete, dovrebbero farne parte anche i docenti con esperienza universitaria (per es: ricercatori) e con esperienza in attività AFAM e ITS.
ACCREDITAMENTO EX-NOVO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE GIA’ ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA170/2026
Benchè rispetto alle precedenti versioni sia stata alleggerita la disposizione di cui al comma 3 dell’art.20 che oggi prevede che i soggetti già accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che presentano domanda ai sensi della presente Direttiva entro il termine perentorio del 30 ottobre 2026 mantengono l’accreditamento conseguito ai sensi della previgente Direttiva n. 170/2016 fino alla conclusione dell’istruttoria relativa alla nuova domanda e alla conseguente comunicazione dell’esito, DIRIGENTISCUOLA ribadisce la necessità di garantire ai suddetti enti una procedura semplificata che veda gli stessi aggiornare alla data odierna i soli requisiti mancanti, e non presentare ex-novo l’intera documentazione.
In conclusione, in merito al confronto e alla gestione dello stesso la scrivente non può che rinviare, dando per acquisito, a quanto comunicato in riscontro alle email delle convocazioni. Sebbene quanto riscontrato non abbia avuto conseguenze sul confronto, se non sotto il profilo formale, si ribadisce ancora una volta la necessità, per altro prevista dalla norma, di allegare la bozza dei documenti oggetto dell’incontro alla convocazione, affinché il confronto sia davvero funzionale.
- Conclusione della procedura del confronto ai sensi dell’art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021_signed
- ALL.1_Richiesta di attivazione della procedura del confronto ai sensi dell’art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021_signed
- ALL.2_Prosecuzione della procedura del confronto ai sensi dell’art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021_signed



