OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE GUARITO: LA NOTA DELL’USR MARCHE AGITA ANCHE GLI AMBIENTI DELLA POLITICA

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE GUARITO: LA NOTA DELL’USR MARCHE AGITA ANCHE GLI AMBIENTI DELLA POLITICA

Ancora molto controversa è la posizione del personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2: fino a quale termine detto personale può ritenersi in regola con l’obbligo vaccinale? O, per dirla in altri termini, a partire da quando risulterà inadempiente, con tutte le conseguenze in termini di impossibilità a prestare servizio a contatto con gli alunni?

Ad alimentare la gran confusione, la recente nota dell’USR Marche, n. 9653 del 2.05.2022, che, nel fornire Indicazioni nella gestione del personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione, considera l’inadempienza  trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di positività (per chi non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o abbia contratto l’infezione entro i 14 gg dalla prima dose) o 120 gg dalla data di certificazione di positività (per chi abbia concluso il ciclo vaccinale primario). Non solo: si precisa che, decorsi tali termini, il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata.

La nota dell’USR si conclude con il richiamo al combinato disposto di cui agli artt. 4-ter, co. 3 e 4, co. 5, del D.L. 44/2021 e il riferimento ad una nota del ministero della salute.

Due, a nostro avviso, i punti deboli della nota in discorso:

  1. la scarsa chiarezza circa l’applicazione della pur richiamata normativa di cui agli artt. 4-ter, co. 3 e 4, co. 5, del D.L. 44/2021 in tema di invito a produrre la documentazione attestante la posizione vaccinale o la presentazione dell’avvenuta prenotazione. Bisogna rispettare i termini della richiamata normativa o adottare il provvedimento di impiego in mansioni alternative con decorrenza immediata? Ancora: i dirigenti devono attenersi alla norma, pur citata dall’USR Marche, o a quanto disposto dallo stesso USR che è evidentemente contra legem, aspettandosi una contestazione di addebiti per “atti antidoverosi” che non trovano alcun riscontro nell’art. 28 del CCNL?
  2. l’applicazione analogica, al personale scolastico, di una recente nota del Ministero della Salute rivolta ai professionisti sanitari (per i quali il Ministero della Salute può aver avuto specifiche ragioni a fornire un’interpretazione così restrittiva) ed a dispetto delle stesse FAQ del Ministero dell’Istruzione in cui si chiarisce che, per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

La nota dell’USR Marche è stata contestata anche negli ambienti della politica, tant’è che il Presidente della Regione Marche e l’Assessore all’Istruzione hanno richiesto chiarimenti al Ministero, lamentando un’interpretazione restrittiva della normativa nazionale, che non prevede tali termini come tassativi.  I 90 gg (o 120, a seconda dei casi), a dispetto dell’interpretazione fornita dall’USR Marche, dovrebbero essere considerati il termine minimo prima del quale non è possibile effettuare la vaccinazione, da eseguirsi poi entro un lasso temporale che dovrebbe tener conto anche  della validità della certificazione verde per avvenuta guarigione che, ai sensi dell’art. 9 del DL 52/2021, è di 6 mesi. Aspetto di non poco conto, questo, visto che costituisce il perno attorno al quale ruotano recenti pronunce giurisprudenziali (non ultima, quella del Tribunale di Grosseto) favorevoli al reintegro dei docenti allontanati dalle classi a certificazione verde ancora valida.

Già in data 4 aprile u.s. DIRIGENTISCUOLA aveva sollevato la questione, all’indomani di un discutibile parere dell’Avvocatura di Stato. La problematica, a distanza di più di un mese, risulta ancora aperta, se non addirittura inasprita: situazioni del genere non sono più tollerabili, soprattutto quando, come in questo caso, è in gioco la posizione dei dirigenti scolastici, ancora una volta disorientati e costretti a scegliere se adeguarsi ad indicazioni illegittime o se applicare la normativa con il rischio di esporsi a conseguenze sotto il profilo disciplinare.

Il Presidente Fratta: “Evidentemente l’USR Marche non ha colto il messaggio che ho lanciato  con il comunicato del 4/04/2022, proprio per prevenire il reiterarsi dello stesso macroscopico errore che ha dato origine perfino a procedimenti disciplinari che siamo stati costretti a contrastare intervenendo anche con la task-force. All’epoca dei fatti chiesi perfino un’ ispezione da parte del Ministero. Ispezione che, pur ordinata  dal Ministro in mia presenza, non è mai stata disposta. La  logica  degli intoccabili  non si può accettare almeno fino a quando la legge è uguale per tutti!  Non potevamo non reagire rassegnandoci! E’ di pochi giorni fa, esattamente del 29/04/2022, la denuncia all’ Ispettorato presso la F.P. e alla Procura di Ancona. Ci sarà pure un Giudice a Berlino. Per evitare e/o prevenire il ripetersi dell’analoga situazione, anche questa volta, rispettando le finalità di DIRIGENTISCUOLA, abbiamo chiesto un urgente incontro con il D.G. Filisetti per chiarire i punti controversi. Avrà, il Dr. Filisetti, il coraggio e l’umiltà di tornare sui suoi passi e di modificare la sua posizione riconoscendo il macroscopico errore? Ce lo auguriamo! Contrariamenti non resterà che l’atto di rimostranza – la cui bozza metteremo a disposizione dei soci –  da parte dei singoli dirigenti e il conseguente ordine di servizio ex art. 17 del T.U. n. 3/57.  L’aver accolta la richiesta fissando l’incontro alle ore 18.30 dovrebbe essere di buon auspicio. Attendiamo fiduciosi”.  

 

 

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