Nota n. 1588 dell’11 settembre 2020: chiarimenti in merito all’OM n. 60 del 2020

Nota n. 1588 dell’11 settembre 2020: chiarimenti in merito all’OM n. 60 del 2020

Con nota n. 1588 dell’11.09.2020 il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all’OM 10 luglio 2020, n. 60, relativa alle Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

La nota 1588, nello specifico, riguarda le attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle graduatorie di istituto. Avendo l’OM previsto un sistema di controlli multilivello, la recente nota ministeriale ha inteso precisare la sequenza delle operazioni ripartite tra il secondo livello, affidato agli ambiti territoriali, ed il terzo affidato, invece, alle istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche dovranno effettuare i controlli di cui all’art. 8 dell’OM, relativi alle dichiarazioni presentate, utilizzando la funzione di consultazione titoli presente sul SIDI, verificando in via prioritaria il titolo d’accesso. Inoltre:

  • per le I fasce andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente;
  • per le II fasce va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
  • per le graduatorie di II fascia sostegno, si ricorda che è requisito d’accesso l’aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado, pena il depennamento dalla relativa graduatoria.

 

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza.

 

Di seguito gli ulteriori elementi di attenzione segnalati dal Ministero:

  • altro titolo: i titoli possono essere dichiarati solo una volta per ciascuna graduatoria, per cui verranno decurtati i punteggi relativi a titoli di accesso contemporaneamente dichiarati quali titoli aggiuntivi;
  • laurea triennale/diploma I livello: la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di convalida l’aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo;
  • diploma ITS: relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/;
  • assegni di ricerca: relativamente all’assegno di ricerca, si ricorda che sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A allegata all’OM; si specifica, altresì, che è valutabile il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni;
  • diploma di specializzazione: si raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati;
  • specializzazione sostegno: si raccomanda di verificare, il possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura, non costituendo titoli validi eventuali master o corsi di aggiornamento variamente denominati;
  • Certificazioni linguistiche: si raccomanda la verifica dell’avvenuto rilascio da parte degli enti certificatori di cui al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere;
  • titoli artistici: va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado;
  • titoli di servizio: vanno verificati i servizi non derivanti dal SIDI, in quanto prestati in istituzioni non statali. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

Al termine dei controlli, il dirigente scolastico comunica gli esiti delle verifiche con apposito provvedimento sottoscritto con firma digitale, trasmesso in via telematica sia all’aspirante che all’ufficio dell’ambito territoriale, ai fini della convalida a sistema o delle esclusioni ovvero della rideterminazione del punteggio.

Gli esiti dei controlli saranno registrati al sistema informativo a partire dal 21 settembre 2020. Spetterà al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di valutazione procedere con le eventuali segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di “dichiarazioni mendaci” ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono caducate e inattingibili. L’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020.

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