IL CONTENZIOSO DEI CONCORSI A DIRIGENTE SCOLASTICO ALLO STATO DEGLI ATTI

IL CONTENZIOSO DEI CONCORSI A DIRIGENTE SCOLASTICO ALLO STATO DEGLI ATTI

Con questa nota, la terza, facciamo il punto sul contenzioso dei concorsi a dirigente scolastico alla data odierna, con lo scopo di fornire informazioni agli interessati,  frastornati da comunicati spesso di parte o devianti.

  1. Il 5 u.s. si è avuta una serie di concordanti pronunce del TAR Lazio in sede collegiale, che hanno annullato i provvedimenti di – ritenuta – estrema urgenza del giudice monocratico. Pur se formalmente anch’esse interinali, per i motivi scrutinati e ben replicabili nell’eventuale giudizio di merito.
  2. Per il concorso riservato – se pure al riparo da variabili esterne – resta però in piedi la sospensiva disposta, sempre dal giudice monocratico, nell’ultima decade di agosto, fino all’udienza collegiale fissata all’8 ottobre p.v. (salvo anticipo, secondo voci la cui affidabilità è però tutta da verificare), susseguente a ricorsi (accomunati dal medesimo petitum e dalla medesima causa petendi) di soggetti inclusi nello stesso elenco graduato reso pubblico con decreto dipartimentale dello scorso 9 agosto, di cui ne contestano la legittimità.

 

E questi sono ricorsi che, invece, appaiono tutt’altro che infondati; peraltro non potendosi escludere che il TAR statuisca nel merito qualora ravvisi la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 60 del Codice del processo amministrativo.

Essi denunciano l’eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche (in particolare si censura il ritenuto estemporaneo provvedimento del 9 agosto, a firma della dottoressa Palumbo, contenente la graduatoria definitiva del concorso riservato).

E, per il vero, è la prima volta che abbiamo assistito all’epica impresa dell’Amministrazione – poco importa se con piena consapevolezza del Signor Ministro o a sua insaputa – di pubblicare il “voto totale dei titoli” (da zero a massimo 30 punti per ciascuno dei duemila e passa dirigenti scolastici in pectore che hanno utilmente concluso il corso intensivo di formazione), da aggiungersi al punteggio – da 6 a 10 punti, come per legge solo questo decimalizzato – della prova di accesso; voto totale dei titoli subito dopo semplicemente sparito dai radar e rilevato da una graduatoria immediatamente definitiva, saltandosi a piè pari i tempi fisiologici dei reclami e delle conseguenziali, statisticamente sempre presenti in ogni concorso, altrettanto fisiologiche rettifiche; graduatoria immediatamente definitiva che però, in luogo di riportare al vertice il punteggio teorico massimo di 40 punti (10 punti per la prova d’ingresso e non più 30 punti per la valutazione, già pubblicata e con relativi nomi e cognomi, dei titoli) e in coda il punteggio minimo (6 punti per la prova d’ingresso e 0 punti per la valutazione dei titoli), presenta in un’unica colonna il solo punteggio globale e nella misura massima di 11,5 punti (e minima di 6,0), senza potersi comprendere, in barba al principio costituzionale della trasparenza, come al punteggio massimo/minimo ci si è arrivati e secondo quali criteri, se non dopo essere state dedotte dai singoli interessati plausibili ipotesi; e graduatoria che – detto incidentalmente – prima di essere pubblicata nella versione definitiva avrebbe altresì  richiesto, secondo la regole di buona amministrazione ed anche questa un principio costituzionale, il  controllo dei requisiti d’ingresso alla procedura per accertare che non vi si fossero intrufolati soggetti non aventi diritto (e si dice che non siano pochi). Un pastrocchio, viene da pensare, salvo a doversi ipotizzare la mancata conoscenza delle regole principali e elementari del procedimento amministrativo, architettato per fomentare il contenzioso e danneggiare gli interessati e la scuola italiana: tra i due litiganti il terzo gode…abbiamo già avuto modo di scrivere. Le reggenze alla fine costano poco e, quel che è più assurdo, vengono retribuite in gran parte dal FUN!!

  1. Qualora il ricorso dovesse essere respinto, e dunque la graduatoria confermata, nulla quaestio. Se invece dovesse essere accolto, parimenti DIRIGENTISCUOLA chiederà, la sua pronta esecuzione con effetto erga omnes, dovendo l’Amministrazione conformarsi al principio di legalità statuito dal Giudice.

 

E, soprattutto, dovrà subito revocare le 519 reggenze, contestualmente nominando gli aventi diritto, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dall’effettiva presa di servizio, non essendoci alcuna norma che imponga la loro coincidenza. Norma – presunta – che comporterebbe il mantenimento delle reggenze fino al 31 agosto 2025, con sicuro pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche e delle legittime aspirazioni soggettive.

 

 

 

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