QUERELLE GUARITI, OBBLIGO DI VACCINAZIONE E LORO RIENTRO IN SERVIZIO. INDICAZIONI OPERATIVE

QUERELLE GUARITI, OBBLIGO DI VACCINAZIONE E LORO RIENTRO IN SERVIZIO. INDICAZIONI OPERATIVE

Nelle more che il Ministero, all’uopo formalmente sollecitato in apposito incontro del 7 aprile scorso, si esprima nel merito, i dirigenti scolastici sono alle prese con l’annosa querelle se il personale scolastico ‘guarito’ da SARSCoV-2/COVID-19 sia soggetto ad obbligo vaccinale e se possa riprendere regolarmente servizio, anche nelle classi per quanto riguarda i docenti.

Aiuta a tal riguardo una breve ricostruzione normativa che ci consentirà di poter esprimere un motivato parere in merito.

Sovviene una prima indicazione dell’AIFA (AGENZIA ITALIANA PER IL FARMACO) secondo cui “nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica) è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione.” E’ seguita poi la Circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot.n.32884, firmata dal dott. Rezza Giovanni, secondo cui “la dose unica in oggetto è somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla guarigione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione” e la Circolare prot.n°08284-03/03/2021-DGPRE, per la quale “è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o a sintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.

Ne consegue a nostro parere che il personale scolastico guarito da SARSCoV-2/COVID-19 ed in possesso di certificazione verde rafforzata di cui al comma 2, lett.b) del DL. 22 aprile 2021, n.52:

  1. può continuare a lavorare fino alla scadenza della suddetta certificazione (6 mesi dalla data del contagio). Se possano poi i docenti entrare anche nelle classi si registra il parere avverso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato-Affare legale CS 476/2022, e la nota congiunta GRECO-VERSARI nella quale, mentre si ricomprendono tra coloro che possono svolgere attività didattica gli ‘esentati’ dall’obbligo di vaccinazione, non si fa invece menzione dei ‘guariti non vaccinati’. In attesa dei richiesti chiarimenti in merito da parte del Ministero, si ritiene che, per analogia, la fattispecie possa essere trattata alla stregua di quanto previsto per il personale esentato. I docenti guariti non vaccinati potranno, a nostro avviso, entrare in classe fino alla data di validità del green pass rafforzato. Tale soluzione, oltre a garantire l’opportuna continuità didattica, non espone i dirigenti ad un probabile danno erariale legato alla nomina del supplente;
  2. dovrà adempiere all’obbligo vaccinale non prima di 120gg dalla guarigione, ma comunque entro la scadenza del suddetto green pass rafforzato (6 mesi), attenendosi alle prescrizioni del proprio MMG;
  3. riscontrare entro 5gg la richiesta che il dirigente scolastico formalizzerà (VEDI MODULISTICA già pubblicata sul nostro sito ) nel momento in cui lo stesso risulterà vaccinabile, cioè dopo il 120esimo giorno dalla guarigione.

 

In assenza di certificazione verde rafforzata il dipendente, ai sensi dell’art.9-quinquies, comma 6 del DL.52/2021, e fino al 30 aprile 2022, sarà sospeso dal servizio, salvo non produca certificazione verde “base”, così come confermato dalla nota MIUR 4887/01.04.2022.

 

Articoli correlati

Riconoscimento utente

Esegui il login per scaricare il materiale riservato