PROROGA CONTRATTI COVID. SI PUO’, O SI DEVE?

PROROGA CONTRATTI COVID. SI PUO’, O SI DEVE?

Pervengono anche durante il periodo festivo numerosi quesiti inerenti la proroga dei contratti Covid che l’art.58, comma 4-ter, del D.L. 43/2001 (cd. Decreto“Sostegni-bis”) ha previsto fino al 30 dicembre 2021. Proroga, anticipata per vie brevi dalla Nota MIUR 1376/28.12.2021 a firma del Capo Dipartimento Jacopo Greco, da ritenersi già vigente ai sensi della pubblicazione nella zetta ufficiale n.310 del 31/12/2021 della legge 30 dicembre, n.234 (cd. LEGGE DI BILANCIO 2022) il cui art.1, comma 326 prevede che “al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 […]”.

La citata disposizione normativa prevede pertanto la possibilità di prorogare il termine di scadenza di tutti i contratti a tempo determinato, riferiti sia al personale docente che al personale ATA, sino al termine delle lezioni entro i limiti delle risorse appositamente stanziate (pari a 400 milioni di euro). Alla luce di quanto sopra – continua la nota Miur sopra citata – si fa presente, pertanto, che il personale a tempo determinato, già contrattualizzato ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, può continuare a svolgere le proprie prestazioni anche dopo la data del 30 dicembre 2021 e che le istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2022, potranno procedere con la proroga dei contratti già stipulati. A tale riguardo, tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli uffici scolastici regionali, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022.

La vulgata comune è che alle scuole sia stata data una mera possibilità di procedere alla stipula dei contratti di proroga e che, quindi, le stesse possano valutare discrezionalmente la reale necessità di organico e procedere di conseguenza anche nel non prorogare uno o più contratti in scadenza al 30 dicembre 2021.

Nel mettere preliminarmente in guardia i colleghi  sull’accezione semantica del termine possono, che può certamente essere inteso come facoltà discrezionale dell’amministrazione, ma anche come mera autorizzazione, riteniamo che la questione vada declinata in maniera più organica e resa coerente con altre vigenti disposizioni normative, quali il D.M. 13 dicembre 2000, n.430 (per le supplenze ATA), nonché l’O.M. 60/2020 (per le supplenze docenti), nonché resa compatibile con gli scenari epidemiologici che vanno a delinearsi nell’immediato futuro. E nel far questo non può non farsi riferimento:

  • PER IL PERSONALE DOCENTE all’art.13, comma 11 dell’O.M. 60/2020 “al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto,
  • PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA gli artt.40, co.3 e 60, co. 1 dell’ancora vigente CCNL 2006/2009 “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

 

Riferimenti che non lasciano intravedere margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.

Non mancano nemmeno motivi di mera opportunità che proviamo ad elencare in rapida sintesi. Come motivare una mancata proroga di uno o più unità di personale Covid all’interno di un quadro pandemico che volge repentinamente al peggio? Con quali criteri andare ad individuare l’escluso? Con quali vantaggi reali alla luce della verosimile impossibilità di procedere successivamente alla nomina di altro personale docente o ATA?

Tutti quesiti che richiedono una risposta pragmatica e di buon senso, non foss’altro per evitare un contenzioso infinito che sarebbe bene risparmiarsi, stante la congerie di adempimenti che attendono le scuole al rientro dalle festività natalizie.  L’invito è alla prudenza nell’avventurarsi in provvedimenti di mancata proroga!

Diversa è la situazione del personale scolastico che dovesse decidere di non accettare la suddetta proroga, escludendosi comunque l’accettazione parziale. In tal caso, trattandosi comunque di “supplenze brevi”, per quanto attiene il personale ATA l’art.7 del DM. 430/2000, prevede che la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto. Diversamente dal personale docente per il quale l’ordinanza sulle supplenze O.M.60/2020 all’art.14, comma 1, lett.b)-i prevede che la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento. Cautela nel procedere alla sostituzione del suddetto personale fino a certezza della relativa copertura finanziaria.

Restano aperti alcuni fronti già oggetto di un nostro precedente comunicato di fine anno :

  1. proroga dei contratti scaduti il 22-23 dicembre
  2. proroga dei contratti relativi a quel personale che non ha ottemperato agli adempimenti di cui al DL. 172/2021 sull’obbligo vaccinale
  3. sostituzione del personale a t.i. o a t.d. sospeso in quanto inadempiente all’obbligo vaccinale di cui al DL.172/2021, stante il divieto di conferire  supplenze brevi a personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico, a personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti, ed a  personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Divieto  parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, per il quale le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

 

Seguiremo l’evolversi della situazione fornendo come sempre i necessari ragguagli.

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