Mobilità e Legge 104, il Tribunale di Venezia dà ragione a una dirigente scolastica: accolto il ricorso sostenuto dall’Associazione. Fratta: “Riconosciuto un diritto fondamentale. Le sedi c’erano, lo abbiamo dimostrato: l’Amministrazione avrebbe dovuto muoversi prima senza costringerci a ricorrere al Giudice con conseguente, evitabile esborso per i contribuenti.”
Roma, 12 giugno 2026 – Altro successo in aula per Dirigentiscuola, stavolta sul fronte mobilità: il Tribunale di Venezia-Sezione Lavoro, con sentenza dell’11 giugno scorso, ha riconosciuto ad una dirigente associata, rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetto Ronchi, il diritto al trasferimento per assistenza a familiare con disabilità grave.
La sentenza – In particolare, con questo pronunciamento, il Giudice Anna Menegazzo ha accolto il ricorso promosso da una socia Dirigentiscuola contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, riconoscendo il diritto al trasferimento nella propria Regione per assistere la madre in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992.
Il fatto – La ricorrente aveva contestato il diniego della mobilità interregionale richiesta per l’anno scolastico 2025/2026, evidenziando la necessità di garantire assistenza continuativa alla madre e la presenza di sedi scolastiche prive di dirigente nella Regione richiesta.
Il principio ribadito – Il Giudice del Lavoro ha ribadito che il diritto previsto dall’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992 e dall’art. 601 del Testo Unico della Scuola (dlgs 297/1994) attribuisce al lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave una specifica tutela anche nelle procedure di mobilità, pur nel necessario bilanciamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
La carenza di motivazione del MIM – Nella decisione, il Tribunale ha rilevato che il Ministero non ha adeguatamente dimostrato l’assenza di posti vacanti e disponibili nella Regione richiesta, mentre la documentazione prodotta dalla ricorrente attestava l’esistenza di sedi scolastiche prive di titolare. Per tale ragione, il diniego opposto dall’Amministrazione è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione, a fronte della precisa e puntuale ricognizione proposta dalla ricorrente per tramite del legale Dirigentiscuola.
Diritto accertato – Con questa sentenza il Tribunale ha quindi accertato il diritto della dirigente scolastica all’accoglimento dell’istanza di mobilità, e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al trasferimento con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 2025.
Importante riconoscimento di un diritto – La decisione rappresenta un importante riconoscimento della tutela garantita ai lavoratori che assistono familiari con disabilità, e conferma il principio secondo cui l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo rigoroso eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti previsti dalla Legge 104. Il Ministero è stato condannato al pagamento di una quota significativa delle spese di lite, oltre alle spese accessorie.
“E’ stato riconosciuto un diritto molto importante – sottolinea il presidente nazionale Dirigentiscuola Attilio Fratta -. Ciò che ancora una volta sorprende è che, per accertare una situazione già palese e da noi dimostrata nei fatti si sia dovuti ancora una volta ricorrere al Giudice del lavoro: i posti c’erano ed erano disponibili, l’Amministrazione avrebbe ben potuto e dovuto prenderne atto e comportarsi di conseguenza senza gravare le tasche dei contribuenti con liti dall’esito scontato”.