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CONDOTTA ANTISINDACALE, ASSURDA CONDANNA DI UNA DS (E CHI DOVREBBE RAPPRESENTARCI ESULTA…)

CONDOTTA ANTISINDACALE, ASSURDA CONDANNA DI UNA DS (E CHI DOVREBBE RAPPRESENTARCI ESULTA…)

 

Pubblichiamo qui un’articolata riflessione del Responsabile Contenzioso Dirigentiscuola Francesco G. Nuzzaci.

Il caso riguarda una sentenza del Tribunale di Matera che ha dichiarato antisindacale il comportamento (del tutto legittimo) di una dirigente scolastica in relazione alla contrattazione integrativa d’istituto. Con tanto di scontata esultanza della sigla in questione, che rappresenta – o dovrebbe farlo – anche i dirigenti scolastici

Il resto è tutto da scoprire… buona lettura!

 

Abbiamo letto qualche giorno fa sul sito www.sassilive.it il comunicato di una sigla sindacale, che rappresenta congiuntamente i lavoratori della scuola (docenti e personale ATA) e la loro controparte datoriale (i dirigenti scolastici), a menar vanto di una sua “importante vittoria” per essere state riconosciute dall’adito giudice del lavoro di Matera “le proprie prerogative nella contrattazione d’istituto” e la cui decisione “rappresenta uno dei più significativi risultati ottenuti sul piano della tutela delle regole democratiche che disciplinano il confronto tra amministrazione e organizzazioni sindacali”. Il fausto evento – sempre leggendo sul sito – è la dichiarata condotta antisindacale della dirigente scolastica per aver pubblicato il contratto integrativo d’istituto, subito dopo l’avvenuta positiva verifica dei revisori dei conti, recante la sola firma di tre componenti su sei della RSU.

Abbiamo quindi contattato la collega per avere conferma di una così palese assurdità, chiedendole la documentazione e – per spirito di solidarietà, pur se non iscritta al Sindacato – offrendole delle indicazioni nel suo obbligo di dare attuazione a un decreto – n. 524 del 16 luglio 2026 – immediatamente esecutivo e insuscettibile di essere sospeso per l’interposizione del preannunciato appello dell’Avvocatura dello Stato, il cui esito peraltro si conoscerà dopo la conclusione del corrente anno scolastico e al quale è riferita l’impugnata contrattazione integrativa d’istituto – parte economica 2025/2026.

Incontestato il fatto in giudizio, il 15 settembre 2025 vengono avviate le trattative per il rinnovo della parte economica del contratto integrativo d’istituto relativo all’anno scolastico in corso, che si snodano attraverso nove successive sedute, nel corso delle quali l’originario testo proposto viene corretto ed integrato fino a corrispondere alle diverse richieste della Parte rappresentativa dei lavoratori. Senonché al momento della convenuta firma, il 18 dicembre 2025, tre componenti sui sei che formano la RSU inopinatamente vincolano il loro consenso alla concessione preventiva, a prescindere, di ore di straordinario ai collaboratori scolastici, inizialmente di uno dei plessi dell’Istituto per poi allargare la predetta concessione a tutti o a nessuno: una pretesa mai oggetto di discussione nei precedenti incontri perché esulante dalle materie di contrattazione e, per contro, afferente ai poteri organizzativi del dirigente scolastico. Sicché, con la firma di tre componenti la RSU e la verbalizzata condivisione dei cinque componenti dei rispettivi sindacati firmatari del CCNL, la dirigente trasmette il testo ai revisori dei conti e, ricevuto il parere favorevole, provvede alla sua pubblicazione il 23 gennaio 2026. Pubblicazione che tiene ferma, controbattendo puntualmente – con argomentazioni in fatto e in diritto – alla diffida indirizzatale, tramite uno studio legale, dal segretario generale provinciale della sigla sindacale che ora si compiace del successo ottenuto, contestante l’assenza di una “reale” contrattazione, “mancando il consenso maggioritario da parte dei componenti della RSU”. E, come preavvertito, ha dato seguito alla “attivazione degli opportuni rimedi dinanzi alle competenti autorità giudiziarie per la tutela delle prerogative sindacali ingiustamente lese”, ovverossia al ricorso al giudice del lavoro per comportamento antisindacale della controparte datoriale, ex articolo 28 della legge 300/1970.

Nell’accogliere in pieno le prospettazioni del ricorrente e quindi sanzionando la condotta antisindacale della dirigente, con conseguente imposizione degli atti riparatori, il giudice ha tuttavia disposto benevolmente la compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dalla “assenza di un pronunciamento della Corte di legittimità (cioè la Corte di cassazione) sulla questione e la presenza di discordanti orientamenti giurisprudenziali di merito”.

In disparte la – ritenuta – assenza di un pronunciamento della Corte di legittimità, nello stitico sbrigativo provvedimento – appena tre paginette – non vi è neanche un esplicito riferimento ai “discordanti orientamenti” della giurisprudenza di merito. Non c’è per quella indicata dal soggetto ricorrente (e accolta nel giudizio in esame), che peraltro si limita al provvedimento del giudice del lavoro di Cassino, n. 3013 del 30.07.2010, poi fotocopiato dal giudice del lavoro di Catanzaro con decreto del 14.12.2021: statuenti l’antisindacalità del comportamento del dirigente scolastico per aver dato esecuzione a un accordo negoziale nell’un caso sottoscritto da tre componenti la RSU (su sei) più due rappresentanti delle (cinque o sei) sigle sindacali firmatarie del CCNL, nell’altro per aver dato esecuzione a un accordo firmato da uno solo dei tre componenti la RSU più un solo rappresentante sindacale. E non c’è nessun esplicito riferimento a quella giurisprudenza contrapposta dalla resistente Avvocatura dello Stato – un decreto del giudice del lavoro di Lecco, n. 204 del 08.02.2024, e ancor più una sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 428 del 22.08.2024 – secondo cui non occorre nessuna precostituita maggioranza per la validità del contratto integrativo d’istituto, sicché non sussiste un comportamento antisindacale una volta che l’Amministrazione abbia garantito una corretta procedura negoziale, invitato tutti i soggetti titolari e offerto a tutti le medesime opportunità di esprimere le rispettive posizioni: che non è da escludersi non essere stata neanche letta perché contrastante col dogma della – esclusiva ed escludente? – volontà maggioritaria della RSU, la sola – quale condizione necessaria e sufficiente – per la validità di un contratto integrativo.

Nel caso in esame il giudice ha infatti fondato il suo convincimento sull’Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale del 12 aprile 2022: nello specifico sull’articolo 12, comma 2, dove è scritto che “Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti”, ragion per cui “non si può affermare che il contratto integrativo d’istituto sia stato sottoscritto dalla RSU se è stato firmato solo da alcuni suoi componenti, che non ne costituiscono la maggioranza”. Pertanto ne riviene, più che la sua invalidità, la sua inesistenza.

Ha però – il giudice –  bellamente ignorato la specifica – e superiore –  disciplina di legge in materia di contrattazione, che per la validità di un contratto collettivo nazionale di lavoro ben ne richiede la sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali ammesse al tavolo negoziale e che nel loro complesso rappresentino almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito (articolo 43, comma 3 del D. Lgs. 165/2001). Mentre nessuna precostituita maggioranza è prevista/imposta per la contrattazione collettiva integrativa (articolo 40, comma 3-bis), che trae dal CCNL la sua fonte di legittimazione: tanto ciò vero che qualora non si raggiunga l’accordo per la sua stipula e il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione interessata può provvedere – successivo comma 3-ter – con atto unilaterale. Se invece lo stallo delle trattative riguarda il CCNL (per deplorevole prassi sistematicamente rinnovato dopo anni dalla sua naturale scadenza) continua a valere in regime di proroga quello vigente e il Legislatore può intervenire medio tempore – e in fatto interviene – anticipando gl’incrementi retributivi (indennità di vacanza contrattuale) poi assorbiti nel futuro contratto.

È pertanto di tutta evidenza che il giudice è incorso nell’errore di sovrapporre la generale disciplina che regolamenta la costituzione e il funzionamento delle RSU – comunque recessiva rispetto alle poc’anzi indicate superiori (e/o speciali) norme nella gerarchia delle fonti – a quella che riguarda la formazione dei contratti integrativi ai diversi livelli (per come previsti, e legittimati, a monte dal CCNL); ovverossia ha confuso il piano organizzativo interno della RSU con quello negoziale esterno. Per dirla in altri termini, il principio di maggioranza che presiede alle decisioni della RSU attiene al suo funzionamento interno e non integra un requisito legale di validità della contrattazione integrativa. Né, d’altronde, l’Amministrazione – qui il dirigente scolastico – ha il potere e/o il dovere di ingerirsi in tali dinamiche o di verificare la sussistenza della maggioranza interna alla RSU, dovendo solo registrare le posizioni espresse al tavolo negoziale dai singoli soggetti che formano la variegata Parte rappresentativa dei lavoratori (i componenti la RSU e i locali dirigenti – o i loro terminali associativi – delle sigle sindacali firmatarie del CCNL) e determinandosi di conseguenza: chiudere la trattativa se ritenuto acquisito, motivandolo, “il più ampio consenso possibile” (nota ARAN, n. 1702/2002; Tribunale di Lecco, n. 204/2024; Corte d’appello di Venezia, n. 428/2024) oppure procedere con l’emanazione dell’Atto unilaterale, cui si applicano parimenti le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis del D. Lgs. 165/2001.

In definitiva, può qui affermarsi che quello offerto dal giudice del lavoro di Matera rappresenta un plastico esempio di creazionismo giuridico o giurisprudenza giudiziaria creativa: di introduzione nell’ordinamento di nuove norme o di modifica del senso delle leggi, in entrambi i casi sostituendosi alla volontà espressa dal Parlamento.

E non occorrono molte parole per dire che la logica da questi seguita, disancorata da ogni appiglio normativo, mette capo all’assurda conclusione che un contratto integrativo d’Istituto firmato da tutti i rappresentanti sindacali territoriali (cinque o sei) e da uno dei tre componenti la RSU è invalido, sicché l’unica alternativa è, infine, il ricorso allo strumento patologico dell’Atto unilaterale. E che, all’opposto e specularmente, è valido se firmato soltanto da due dei tre componenti la RSU (o quattro su sei, nel nostro caso), mentre – sempre nel nostro caso – i restanti sei (o sette) potranno solo mettere a verbale il loro dissenso, in dispregio del principio – sancito giuridicamente – della loro “partecipazione alla delegazione trattante con pari dignità negoziale rispetto alla RSU, pur nella diversità della rispettiva funzione rappresentativa” (Tribunale di Milano, n. 8266 /2026).

Sembra di essere nella orwelliana fattoria degli animali: tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri.



 

 

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