Il contributo che segue intende analizzare una differenza: quella tra l’impianto teorico della riforma e la sua effettiva sostenibilità operativa.
L’aspetto economico della nuova Maturità è, probabilmente, il punto meno ideologico e più misurabile della riforma: la riduzione del numero dei commissari, unita al mancato aggiornamento dei compensi fermi al 2007, produce infatti un risparmio strutturale per l’erario che si traduce, nei fatti, in un progressivo trasferimento del costo organizzativo sui professionisti della scuola. È da questo dato concreto, prima ancora che dalle dichiarazioni di principio , che occorre partire per valutare la sostenibilità reale del nuovo modello d’esame.
Maggio 2026
La Nuova Maturità: Obiettivi Dichiarati e Sostenibilità Operativa
Analisi critica delle modifiche introdotte dal D.L. 127/2025 e dall’O.M. 54/2026
Premessa
Con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e con l’Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ridisegnato in modo sostanziale l’esame conclusivo del secondo ciclo, reintroducendo la denominazione storica di «esame di maturità» e modificando strutturalmente la composizione delle commissioni.
1. La nuova struttura delle commissioni
L’articolo 12 dell’O.M. 54/2026, in attuazione della L. 164/2025, stabilisce che le commissioni d’esame siano costituite una ogni due classi, ciascuna presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composta da due commissari esterni e da due commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate. Ne risulta una commissione di cinque figure distinte: presidente esterno, due esterni e due interni — rispetto alle sette del precedente assetto (presidente esterno, quattro esterni e due interni, nella configurazione mista allora più comune).
Il risparmio per l’erario deriva esclusivamente dalla riduzione del numero complessivo di commissari: i compensi individuali rimangono invariati. Come confermato anche dall’ordine del giorno accolto dal Senato nell’ottobre 2025, «la riduzione della spesa deriva esclusivamente dal minor numero di componenti per commissione». Questa precisazione non è secondaria: il MIM ha effettivamente previsto che i fondi risparmiati siano destinati alla formazione dei commissari (art. 1, co. 7, del D.L. 127/2025), sebbene le modalità attuative di tale formazione non siano ancora state definite in modo compiuto al momento della pubblicazione della presente analisi.
2. Le giustificazioni ministeriali: una lettura critica
Il MIM ha articolato la riforma attorno a tre direttrici. Le esaminiamo singolarmente, distinguendo quanto è verificabile empiricamente da quanto rimane, allo stato attuale, una prospettiva da dimostrare.
2.1 – «Efficienza valutativa»
La riduzione dei componenti da sette a cinque è presentata come strumento per rendere la valutazione «più agile e organica». L’argomento ha una sua plausibilità in astratto: commissioni più snelle possono garantire maggiore coerenza interna. Tuttavia, la riduzione dei commissari esterni — che passano da quattro a due — comprime necessariamente la copertura disciplinare esterna. Il colloquio, ora circoscritto a quattro discipline specifiche, non abbraccia l’intero curricolo: ciò significa che alcune aree restano affidate al solo giudizio della componente interna, con implicazioni sulla parità di trattamento tra candidati afferenti a indirizzi diversi. Non si sostiene qui che il vecchio modello fosse privo di difetti; si chiede che le evidenze a favore del nuovo siano documentate prima di essere assunte come acquisite.
2.2 – «Imparzialità e sintesi»
L’integrazione tra la conoscenza del percorso scolastico (componente interna) e lo sguardo esterno è un principio condivisibile. Ciò che solleva interrogativi concreti è la gestione delle assenze e delle incompatibilità. Con soli due commissari esterni (più il presidente), ogni assenza o incompatibilità non tempestivamente sanata si riflette proporzionalmente sulla funzionalità della commissione in misura maggiore rispetto al passato. L’O.M. 54/2026 stessa prevede che il presidente convochi immediatamente l’USR in caso di assenza di un commissario esterno: la procedura esiste, ma la maggiore rigidità del sistema richiede una catena di sostituzione più reattiva di quanto i tempi amministrativi ordinari consentano. Si tratta di un rischio operativo reale, da non sottovalutare.
2.3 – «Innovazione procedurale» e approccio transdisciplinare
La restrizione del colloquio a quattro discipline specifiche è presentata come scelta metodologica orientata alla profondità piuttosto che all’estensione. La logica ha fondamento: un esame focalizzato può favorire un accertamento più approfondito delle competenze. Tuttavia, la coerenza tra questo obiettivo e le risorse destinate alla sua attuazione rimane da verificare. La formazione specifica prevista per i commissari — finanziata con i risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti — non era stata ancora erogata alla data di chiusura di questo contributo. Che una riforma metodologica di questa portata debba essere implementata senza adeguata preparazione del personale valutante è un’incongruenza che non riguarda l’intenzione della norma, ma la sua esecuzione.
3. Una facoltà formalmente sopravvissuta, operativamente compromessa: la correzione per aree disciplinari
L’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 62/2017 prevede che le commissioni d’esame possano organizzare i lavori di correzione delle prove scritte per aree disciplinari. La disposizione non è stata modificata dal D.L. 127/2025 e resta pienamente vigente. In sua attuazione, il Decreto Ministeriale n. 28 del 18 febbraio 2026 — che sostituisce integralmente il D.M. 319/2015 — ha aggiornato le aree disciplinari per ciascun indirizzo di studio, includendo i percorsi di più recente istituzione (Liceo del Made in Italy, riforma dell’istruzione professionale ai sensi del D.Lgs. 61/2017, percorsi sperimentali CAIM/CAIE).
Sul piano formale, dunque, nulla è cambiato: la correzione per aree resta una possibilità prevista dalla legge e disciplinata da un decreto attuativo specifico. Sul piano sostanziale, la questione si presenta diversamente.
L’art. 1, comma 3, del D.M. 28/2026 stabilisce che «l’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area». Il requisito — invariato rispetto al passato — interagisce in modo critico con la nuova composizione delle commissioni. Riducendo da sei a quattro il numero complessivo dei commissari (due esterni e, per ciascuna classe, due interni), il D.L. 127/2025 ha compresso lo spazio entro il quale può realizzarsi l’allineamento tra commissari nominati e aree disciplinari previste dal decreto. In specifici indirizzi di studio, la combinazione delle discipline assegnate ai commissari esterni e a quelli interni non assicura la presenza di due docenti per ciascuna delle due aree.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha rilevato esplicitamente questo punto in sede di parere sullo schema del D.M. 28/2026, segnalando il rischio che la riduzione dei commissari produca un cortocircuito tecnico nella correzione collegiale e chiedendo al MIM di emanare circolari esplicative tempestive, sia per evitare blocchi operativi durante le giornate di correzione, sia per tutelare la validità degli atti delle commissioni. Le circolari, alla data di chiusura di questo contributo, non risultano emanate.
La conseguenza pratica è duplice. Nei casi in cui l’allineamento materiale non sia possibile, la correzione dovrà essere svolta in seduta plenaria — modalità più lenta e meno articolata, con un prevedibile allungamento dei tempi d’esame. Laddove l’allineamento sia astrattamente realizzabile, esso può imporre alle commissioni scelte di nomina che marginalizzano alcune discipline rispetto ad altre, con effetti distorsivi rispetto al piano di studi effettivamente svolto dalla classe.
Va riconosciuto al legislatore di non avere formalmente abolito la correzione per aree disciplinari. È precisamente questo il punto: una facoltà sopravvive nella disposizione che la prevede, ma le condizioni che ne consentono l’esercizio sono state modificate altrove, in via indiretta, per effetto della riduzione dei commissari. Il risultato — già rilevato da Dirigentiscuola in sede di confronto al MIM nel gennaio 2026 — è che la possibilità di una correzione effettivamente articolata per aree «risulta significativamente incisa, salvo che vi sia un rigoroso e puntuale allineamento tra i commissari nominati e le aree previste dal decreto».
L’effetto va letto come esempio degli effetti propagati di una riforma: leggere isolatamente le modifiche introdotte dal D.L. 127/2025 non avrebbe consentito di rilevarlo. Solo l’esame congiunto della nuova architettura delle commissioni e del decreto attuativo del 18 febbraio 2026 ne restituisce la portata reale. È il tipo di interazione che soltanto chi conosce il funzionamento concreto delle commissioni d’esame è in grado di documentare con tempestività.
4. L’erosione silenziosa dei compensi: i dati
Il secondo piano della riforma — quello economico — è il più documentabile e, per questa ragione, il meno contestabile. I compensi spettanti ai componenti delle commissioni d’esame sono tuttora regolati dal Decreto Interministeriale del 24 maggio 2007, integrato dalla nota n. 7054 del 2 luglio 2007. A quasi vent’anni dall’ultima determinazione, non è stato adottato alcun decreto di aggiornamento.
I valori nominali sono i seguenti:
- Presidente di commissione: € 1.249,00 lordi (quota funzione), più indennità di trasferta variabile
- Commissario esterno: € 911,00 lordi, più trasferta
- Commissario interno: € 399,00 lordi
Applicando l’inflazione cumulata rilevata dall’indice ISTAT FOI per il periodo 2007-2026 — stimabile attorno al 37%, con i picchi registrati nel biennio 2022-2024 — si ottiene la seguente tabella di confronto:
| Ruolo | Compenso lordo 2007 | Valore reale 2026 (inflazione ~37%) | Perdita di potere d’acquisto |
| Presidente | € 1.249,00 | € 1.711,13 | – € 462,13 |
| Commissario esterno | € 911,00 | € 1.248,07 | – € 337,07 |
| Commissario interno | € 399,00 | € 546,63 | – € 147,63 |
Nota metodologica: La stima del 37% di inflazione cumulata è calcolata sull'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), che misura la variazione del costo della vita per i consumatori. Il calcolo non include l'inflazione attesa per il residuo del 2026. I valori nella colonna «Valore reale 2026» esprimono quanto avrebbe dovuto valere il compenso del 2007 per mantenere invariato il potere d'acquisto. La perdita indicata è dunque strutturale, non congiunturale.
Il dato è stato rilevato e discusso anche in sede parlamentare: un ordine del giorno accolto dal Senato nell’ottobre 2025 ha impegnato il Governo a «valutare l’opportunità di procedere con un adeguamento economico coerente con la complessità dell’incarico», riconoscendo esplicitamente che il mancato aggiornamento «non può essere considerato un semplice ritardo amministrativo». L’impegno parlamentare non ha tuttora trovato traduzione in un decreto interministeriale.
5. Un doppio risparmio: la questione di metodo
Messi insieme, i due fenomeni — riduzione del numero dei commissari e mancato adeguamento dei compensi — producono un risparmio strutturalmente duplice per l’erario: si paga meno personale e lo si paga con importi che hanno perso circa un terzo del loro valore reale nel corso di quasi vent’anni.
Va riconosciuto che la riduzione dei componenti ha una giustificazione ufficiale anche sul piano didattico, come illustrato nella sezione precedente. Non è quindi corretto affermare che si tratti di una misura esclusivamente finanziaria: la coesistenza di motivazioni economiche e pedagogiche è reale, ed è proprio questa coesistenza a rendere difficile la valutazione. Il punto critico non è l’esistenza di un risparmio — che ogni riforma pubblica deve saper giustificare — ma la mancanza di una compensazione economica adeguata a fronte di un carico di responsabilità individuale che, per effetto della riduzione dei componenti, risulta aumentato.
Un presidente di commissione si trova oggi a coordinare l’intero esame di due classi — con tutto l’apparato di responsabilità tecnico-amministrativa e legale che ne consegue — percependo, in termini di beni e servizi acquistabili, circa il 37% in meno rispetto al suo omologo del 2007. L’eventuale nomina a sostituto in caso di assenza di un commissario esterno, strutturalmente più probabile nel nuovo assetto, aggrava questo squilibrio senza che sia previsto alcun adeguamento del compenso.
6. Il rischio istituzionale
L’esame di maturità non è un adempimento burocratico: è l’atto finale di un percorso formativo e, nel sistema italiano, ha valore certificatorio, orientativo e simbolico. La qualità della sua gestione dipende dalla motivazione e dalla competenza di chi vi partecipa.
Quando il trattamento economico sistematicamente non riconosce il valore dell’incarico — e l’impegno richiesto cresce — si determinano due effetti documentati dalla letteratura organizzativa: la difficoltà di reclutamento e la demotivazione di chi vi partecipa pur di adempiere a un obbligo di servizio. Le segnalazioni di dirigenti scolastici che incontrano crescenti difficoltà a formare commissioni complete, e di docenti che rinunciano alla candidatura come commissari esterni proprio a causa dell’inadeguatezza economica del compenso, non sono episodiche. Sono sintomatiche di una tensione strutturale tra ciò che il sistema chiede ai suoi professionisti e ciò che offre loro in cambio.
Il rischio non è che la maturità 2026 non si svolga. Si svolgerà. Il rischio è che si svolga in condizioni operative sempre più lontane dalla qualità che il sistema formativo italiano — e i suoi studenti — meritano.
Conclusioni: quattro questioni aperte
Questa analisi non intende impedire la riforma né negarne la legittimità. Intende identificare le questioni che restano aperte e che richiedono risposte concrete, non rinvii:
- Sul piano economico: l’adeguamento dei compensi previsto dall’ordine del giorno parlamentare accolto nel 2025 richiede un decreto interministeriale. Quando sarà adottato? Con quali risorse, al di là dei soli risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti?
- Sul piano organizzativo: la formazione specifica per i commissari prevista dall’art. 1, co. 7, del D.L. 127/2025 deve essere erogata prima dell’esame, non dopo. Le modalità e le tempistiche devono essere rese note con sufficiente anticipo perché i dirigenti scolastici possano organizzarsi.
- Sul piano operativo: la sopravvivenza formale della correzione per aree disciplinari prevista dall’art. 16, co. 6, del D.Lgs. 62/2017 e disciplinata dal D.M. 28/2026 non basta a garantirne l’effettiva praticabilità. Servono linee guida ministeriali tempestive su come gestire i casi — verosimilmente non isolati — in cui la composizione delle commissioni non assicura la presenza dei due docenti per area richiesta dal decreto. Le circolari esplicative vanno emanate prima dell’avvio delle operazioni d’esame.
- Sul piano valutativo: gli effetti della riduzione della componente esterna sulla qualità e sull’uniformità della valutazione devono essere monitorati sistematicamente. Una riforma non può essere considerata definitivamente riuscita sulla base delle sole intenzioni: servono dati.
Dirigentiscuola ha il mandato e la responsabilità di porre queste domande — non per ostacolare il cambiamento, ma per garantire che il cambiamento avvenga nelle condizioni che gli studenti, le famiglie e i professionisti della scuola hanno il diritto di attendersi.
Riferimenti normativi citati
- Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 — «Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione»
- Legge 30 ottobre 2025, n. 164 — Conversione con modificazioni del D.L. 127/2025
- Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 — Disciplina e modalità di svolgimento dell’esame di maturità a.s. 2025/2026
- Decreto Ministeriale n. 13 del 29 gennaio 2026 — Discipline oggetto della seconda prova scritta e abbinamento commissari
- Decreto Ministeriale n. 28 del 18 febbraio 2026 — Individuazione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte (sostituisce integralmente il D.M. 319/2015)
- Decreto Interministeriale del 24 maggio 2007 (nota integr. n. 7054 del 2 luglio 2007) — Compensi commissari e presidenti esame di Stato
- Ordine del giorno accolto dal Senato, ottobre 2025 — Aggiornamento compensi presidenti e commissari (primo firmatario: sen. D’Elia)



