APERTE LE FUNZIONI PER L’ISTANZA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – OPZIONE DONNA E APE SOCIALE

APERTE LE FUNZIONI PER L’ISTANZA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – OPZIONE DONNA E APE SOCIALE

Il Ministero dell’Istruzione con nota 4091 del 01/02/2021 ha reso noti i termini entro i quali è possibile presentare istanza di cessazione dal servizio  approfittando delle misure prorogate con la Legge n. 178/2020, ossia Ape Sociale ed Opzione Donna.

Entrambe le misure possono essere fruite a condizione che si posseggano determinati requisiti.

OPZIONE DONNA

Possono beneficiarne le lavoratrici  che alla data del 31/12/2020 abbiano un’età anagrafica di almeno 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome con una  contribuzione pari ad almeno 35 anni.
Il ricorso alla suddetta opzione comporta il calcolo del trattamento pensionistico solo con il sistema  contributivo. In altre parole si perderanno i vantaggi del calcolo relativo agli anni rientranti nel  previgente sistema retributivo.
Ricordiamo, a tal proposito,  che per i lavoratori con  un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata con il sistema misto:

  • Retributivo per gli anni maturati sino al 31/12/1995;
  • Contributivo per i rimanenti maturati a decorrere dal 1° gennaio 1996, con il sistema contributivo.

 

APE SOCIALE

Non può essere fruita da tutti ma solo da chi possiede precisi requisiti.  In particolare per quanto riguarda i dipendenti pubblici possono, a richiesta, beneficiarne:

  • I cosiddetti Caregivers, ossia coloro che, in possesso di almeno 30 anni di contribuzione, al momento della richiesta, assistano da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  Dal 1° gennaio 2018, con la legge 205/2017, sono stati inclusi tra i beneficiari potenziali coloro che assistono un parente o un affine di secondo grado, convivente, a condizione che  i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
  • Gli  invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74% e con almeno 30 anni di contribuzione.
  • I dipendenti che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno 36 anni di contribuzione ed abbiano svolto una o più professioni cd. gravose per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci. In questa fattispecie, nella scuola, la misura riguarda solo  i docenti di scuola dell’infanzia.

Tutti i potenziali beneficiari devono avere un’età anagrafica di almeno 63 anni.
Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).

Il beneficiario della misura in questione avrà un sussidio, ossia un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia. L’assegno sarà erogato direttamente dall’INPS.
Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi per n. 12 mensilità  ( senza diritto a tredicesima) non rivalutabili annualmente.  Si tratta, in altre parole, di una sorta di reddito ponte erogato sino alla maturazione dei requisiti di vecchiaia come previsti dalla normativa vigente.
Solo alla maturazione dei suddetti requisiti si potrà percepire la pensione spettante maturata per gli anni di effettiva contribuzione.

I termini per la presentazione delle istanze sono contenute nella nota allegata

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