Due recenti sentenze del Tribunale di Cosenza danno ragione alla nostra posizione sugli interessi di rivalsa per ritardato pagamento Tfs/Tfr. Il giudice sottolinea la carenza probatoria, accoglie il ricorso delle scuole e condanna l’INPS alle spese di lite: un’analisi approfondita con preziose indicazioni operative.
Il presidente Fratta parla di “assurda contrapposizione fra istituzioni dello Stato. L’INPS cessi di vessare le scuole con richieste destinate a soccombere in giudizio e il Ministro trovi una soluzione una volta per tutte”.
Roma, 25 maggio 2026 – Sull’annosa questione dei cd. interessi di rivalsa registriamo due recentissime Sentenze del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro, prodromiche di un orientamento giurisprudenziale che pare vada incardinandosi con quanto la stessa Avvocatura Generale dello Stato, in data 15 luglio 2024, con proprio parere 461005/2024, aveva puntualmente evidenziato in merito a carenza di documentazione probatoria e motivazione nei provvedimenti INPS. Nello specifico:
- mancata indicazione del periodo di calcolo degli interessi;
- mancata indicazione della quota di interessi imputabile alla ritardata trasmissione rispetto alla ritardata liquidazione del TFS/TFR o della pensione;
- mancata indicazione della prova del ritardo imputabile all’amministrazione;
- mancata indicazione della diminuzione del danno determinata dalla giacenza presso l’INPS delle somme non erogate ai dipendenti;
- mancata indicazione della causale della cessazione dal servizio e conseguente diversificata decorrenza dei termini, a seconda se trattasi di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o altre cause.
Lapidarie le suddette Sentenze con cui il giudice monocratico, condannando tra l’altro alle spese l’INPS, ha fatto leva proprio sull’assenza di documentazione probatoria da parte dell’ente previdenziale. Si legge tra l’altro: “Deve concordarsi, infatti, con parte ricorrente sulla carenza probatoria in ordine all’asserito ritardo nella trasmissione dei documenti da parte del MIM nei termini di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 1032/1973, con conseguente difetto di prova in ordine al diritto al pagamento della somma azionata. Dagli atti di causa, invero, non può ricavarsi con certezza il fatto posto a fondamento della pretesa dell’INPS, e cioè che il MIM abbia trasmesso all’Istituto la documentazione contenente i dati giuridico-economici dei dipendenti oltre i termini previsti dal citato art. 26 del D.P.R. n. 1032 del 1973. A sostegno delle proprie pretese, infatti, l’Istituto previdenziale ha prodotto esclusivamente la copia della “delibera di liquidazione/conteggi” relativa ai due dipendenti del MIM cui si riferisce l’avviso di addebito. Tale documentazione, però, è integralmente formata dallo stesso INPS, si colloca nell’ambito della sua attività amministrativa interna ed è priva di qualsiasi riscontro esterno idoneo a dimostrare la data di effettiva trasmissione della documentazione da parte del Ministero. Ne deriva che essa non può assolvere alla funzione probatoria richiesta, non essendo ammissibile che la prova dell’inadempimento altrui e della conseguente responsabilità venga desunta da atti unilateralmente predisposti dalla medesima parte che assume il fatto. In difetto di elementi oggettivi, esterni e verificabili – quali comunicazioni protocollate, attestazioni di ricezione, flussi informativi tracciabili o altra documentazione proveniente dal MIM – l’onere della prova gravante sull’INPS deve ritenersi rimasto insoddisfatto, con conseguente infondatezza della pretesa azionata e illegittimità dell’avviso di addebito impugnato”.
Le richieste di rivalsa avanzate sic et simpliciter dall’INPS, tra l’altro senza una preventiva verifica di un’eventuale prescrizione, non possono dunque essere ritenute ammissibili se non dopo che sia stato provato che il ritardo nella trasmissione della pratica TFR/TFS sia dipeso dal comportamento colpevole dell’amministrazione scolastica, ma soprattutto sia stata fornita prova del danno effettivamente subito dall’INPS e della sua corretta quantificazione.
Quali le conseguenze sui procedimenti in corso?
Le due Sentenze di I grado, in questo caso emesse dal Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, non hanno una valenza nomofilattica in senso stretto, né sono estensibili tout court ad altri rapporti di lavoro della stessa tipologia o oggetto. Possono però costituire un interessante orientamento giurisprudenziale per altri futuri pronunciamenti e, nel contempo, corroborare la posizione di DIRIGENTISCUOLA già espressa in precedenti comunicati.
Passate e future iniziative di Dirigentiscuola
I più ricorderanno le tante interlocuzioni avute dal Presidente nazionale Attilio Fratta con il Ministro dell’Istruzione e del Merito sulla questione, cui è seguito lo stato di agitazione proclamato da Dirigentiscuola in tema di semplificazione e adempimenti burocratici, conclusosi poi con un verbale di conciliazione con il MIM siglato in data 28 gennaio 2026, all’interno del quale veniva codificato un preciso impegno del Ministero a proseguire il confronto interistituzionale con i vertici dell’Istituto di previdenza per dirimere l’annosa questione. E’ arrivato ora il momento che il Ministro in persona, a fronte di un possibile ed esteso contenzioso che veda soccombente l’Amministrazione, dia seguito alle interlocuzioni avviate con i vertici dell’Istituto per realizzare una moratoria di tutti gli avvisi di pagamento illegittimi.
Come opporsi ai procedimenti in corso?
La procedura per opporsi alle suddette pretese dell’INPS resta la stessa già indicata in precedenti comunicati:
– entro 30gg dal ricevimento dell’avviso di addebito dell’INPS, contestare lo stesso tramite apposita procedura on-line (www.inpsit-servizi on-line-ricorsi-nuovo ricorso gestione dipendenti pubblici), chiedendo all’INPS di dimostrare il periodo esatto di corresponsione degli interessi legali e, contestualmente, fornire prova di aver subito un danno pari all’ammontare richiesto, previa verifica della possibile prescrizione decennale del credito;
– in caso di esito negativo o, come è prevedibile, di nessun riscontro entro 90gg, ipotesi quest’ultima da intendesi come silenzio-rifiuto, proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente in materia.
In merito a quest’ultima ipotesi l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (vedi parere CS1555/2024/25.01.2024), a seguito di formale richiesta dell’USR Campania, ha paventato la non obbligatorietà per l’amministrazione della proposizione del ricorso a fronte della notifica dell’avviso di addebito, potendo la stessa, una volta che l’INPS avrà adito l’autorità giudiziaria per il recupero del credito, costituirsi in giudizio per il tramite della stessa Avvocatura dello Stato. Analoga indicazione è stata data dall’USR Lombardia con nota prot.n.53381 del 9 ottobre 2024, con la precisazione di non ottemperare alla pretesa dell’ente previdenziale con atto di diffida e di non fornire riscontro, evitando così di anticipare elementi di difesa che più idoneamente potrebbero essere fatti valere in sede giudiziale.
Cosa possono fare ora le scuole?
Le scuole, forti del parere dell’Avvocatura dello Stato, corroborato dalle due ultime Sentenze del giudice monocratico di Cosenza, potranno dunque:
I FASE: procedere prima facie a contestare l’avviso di di pagamento dell’INPS secondo le modalità sopra evidenziate. Vedi Fac-simile allegato
II FASE: in caso di esito negativo, attendere che l’INPS adisca la competente autorità giudiziaria per potersi costituire, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, in giudizio.
“Come volevasi dimostrare, l’orientamento di Dirigentiscuola ha trovato piena conferma in Tribunale” sono le parole del Presidente Nazionale Dirigentiscuola Attilio Fratta. “Siamo di fronte a un’assurda contrapposizione fra istituzioni dello Stato in cui nessuno ha da guadagnarci e intanto le scuole rischiano la paralisi. Il Ministero, come si è impegnato a fare già in gennaio, trovi una soluzione una volta per tutte e, nelle more, l’INPS la smetta di vessare le istituzioni scolastiche con richieste destinate ad essere smontate in giudizio con addebito delle spese all’ente”.
I TESTI DELLE SENTENZE E LE ISTRUZIONI OPERATIVE SONO DISPONIBILI PER I SOCI SU AGENDA365- SEZIONE ” INTERESSI DI RIVALSA – INPS “