DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., Sindacato rappresentativo nell’area Istruzione e Ricerca, è venuto a conoscenza di trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici disposti da alcuni Uffici scolastici regionali, presumibilmente ai sensi dell’articolo 1, comma 257 della legge 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 630 della legge 205/2017. Un fenomeno che si ripete ogni anno e che nessuno contesta per timore di perdere consensi! Cosa che non appartiene a DIRIGENTISCUOLA che ogni anno si vede costretta ad intervenire. Nonostante il fenomeno si sia ridimensionato quest’anno riscontriamo, quella che per noi è una anomalia, che in Abruzzo sono state accolte ben 4 domande di deroga che vanno a decurtare circa il 50% dei posti liberi per le nuove assunzioni…nonostante in graduatoria del concorso ordinario ci siano 22 persone in attesa di incarico ai quali vanno aggiunti altri legittimi aspiranti del concorso riservato.
Presumibilmente, poiché al Sindacato non è stata fornita alcuna previa informazione. E il solo (un solo) provvedimento che è stato possibile visionare è quello che, in meno di tre righi e privo della pur obbligata motivazione, si limita a comunicare alla dirigente scolastica interessata che “è stato autorizzato il trattenimento in servizio … fino al 31 agosto 2027”. Nessuna pubblicazione, nessuna trasmissione del o dei provvedimenti nonostante formale richiesta.
Si tratta – o dovrebbe trattarsi – della fattispecie prevista dalle norme di legge in epigrafe: di personale della scuola richiedente il trattenimento in servizio oltre il 67° anno di età per assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, siccome “impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”. E che però “non è sufficiente che vi sia un progetto che coinvolge istituzioni straniere finalizzato allo svolgimento di attività in lingua, ma deve esservi già l’accordo sottoscritto con università o scuole straniere e l’attività svolta prettamente all’estero”: come, in materia, aveva chiarito la Ragioneria territoriale dello Stato, di Frosinone e Latina, nella Osservazione n. 347/2026 in sede di controllo preventivo di regolarità contabile (Nel caso citato è stato respinto il provvedimento concessivo trattandosi di personale ATA in compiti di mero supporto al dirigente scolastico per le attività relative a progetti Erasmus, quindi non direttamente impegnato sul campo).
Attendiamo di conoscere le motivazioni sottese a tale orientamento, poiché è verosimile che si sia inteso attenuare il rigore della disciplina alla luce dell’articolo 1, comma 165, della legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).
Siamo però in presenza di due fattispecie del tutto diverse e non sovrapponibili, essendo qui previsto che, non oltre la misura del 10% dell’organico, può disporsi la proroga in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età nei confronti di soggetti – ovviamente consenzienti – preliminarmente individuati dall’Amministrazione (il MIM, nel caso che ne occupa) attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennale (PIAO); soggetti ritenuti in possesso di comprovate competenze e di un ampio bagaglio esperienziale per corrispondere a “esigenze funzionali non diversamente assolvibili” – nel senso che solo il personale individuato le può assolvere – e che, “in fase di consistente ricambio generazionale”, possano sostenere i nuovi assunti nel percorso di apprendistato.
Non essendo in possesso della copia del/i provvedimento/i, e fino a quando non saranno resi pubblici e/o trasmessi alle OO.SS. non fosse altro che per rispetto della Costituzione oltre che delle prerogative sindacali, non è possibile verificare se sono state rispettate le prescrizioni di legge e se, di conseguenza, l’apporto dei soggetti beneficiati dalla proroga si sostanzia nell’effettivo esercizio delle competenze tecnico-professionali per la loro riuscita, oppure esso consista in un generico coordinamento e/o altrettanta generica vigilanza e/o infine in mere attività amministrative inscritte nel profilo istituzionale del ruolo: in tal caso potendo benissimo essere assolte dai colleghi subentranti. Parimenti non è possibile verificare se i provvedimenti siano ANCHE eticamente discutibili.
Al Giudice si ricorre quando la norma non è chiara. Non si può aspettare che sia il Giudice o l’organo di controllo ad annullare un provvedimento palesemente illegittimo e discutibile. Rinviare ad altri la decisione finale non è accettabile.



