Sul rimborso spese ai dirigenti scolastici recantisi in visita nelle scuole in altri comuni

Sul rimborso spese ai dirigenti scolastici recantisi in visita nelle scuole in altri comuni

Qualche giorno addietro una dirigente scolastica della Puglia ha riproposto la “vexata questio” del rimborso delle proprie spese sostenute per l’espletamento di compiti di verifica e di controllo in sedi scolastiche periferiche dislocate in altri comuni della provincia, contestatele da uno dei due revisori dei conti in data postuma e in via informale, con tanto di minaccioso invito a rifondere all’erario la – poco più che ridicola – somma che si sarebbe indebitamente attribuita.

Prima di risponderle – e di estendere la risposta ai numerosi colleghi che quotidianamente visitano il nostro sito – abbiamo ritenuto di richiedere il parere di un autorevole esperto che cura un’apposita rubrica su una rivista scolastica, contestualmente, e doverosamente, partecipandogli la nostra posizione.

La risposta negativa del pregiato interlocutore, che ha così condiviso i rilievi  del predetto revisore dei conti, non ci è parsa persuasiva, per le ragioni in prosieguo esplicitate.

L’esperto interloquito giustamente ha preso le mosse dal decreto legge 78/10, convertito dalla legge 112/10, che, all’art. 6, comma 9, ha prescritto l’inapplicabilità al personale contrattualizzato (nella specie, i dirigenti scolastici) del combinato disposto di cui all’art. 15 della legge 836/73 e all’art. 8 della legge 478/78.

Trattasi della norma che attribuiva al personale svolgente “funzioni ispettive” in località comprese nella propria circoscrizione, e comunque non oltre i limiti della provincia, il diritto all’uso del mezzo proprio – qualora mancassero mezzi pubblici di linea e/o ciò fosse risultato conveniente per l’Amministrazione – percependo un’indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di benzina super, spettante o meno l’indennità di trasferta.

Subito dopo cita la circolare interpretativa della Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che, per contro, fa salva l’applicabilità della normativa a tutti quei pubblici dipendenti che, pur non rientrando nella categoria degli ispettori, siano impegnati nello svolgimento di“funzioni istituzionali relative ai compiti diverifica e di controllo”.

La dirigente scolastica pertanto avrebbe potuto chiedere d’essere autorizzata all’uso del mezzo proprio, solo qualora potesse ammettersi che le funzioni da svolgere nelle sezioni staccate siano qualificabili funzioni istituzionali relative a compiti di verificae di controllo”. Ma così non è – “rectius”: non sarebbe – perché l’articolo 25 del D. Lgs 165/01 definisce quelle del dirigente scolastico “funzioni di direzionecoordinamento, di valorizzazione delle risorse umane, di organizzazione e di amministrazione”.

D’altra parte – prosegue il parere e sempre condividendo la medesima determinazione del revisore dei conti – l’articolo 24 del decreto legislativo poc’anzi citato fa rientrare ogni compito afferente all’esercizio della funzione nel principio di onnicomprensività che caratterizza il trattamento economico di ogni dirigente, remunerante, per l’appunto, “tutte le funzioni e i compiti attribuiti aidirigenti…nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio”: Tanto ciò vero – conclude – che la presenza di sezioni staccate è uno dei parametri che compongono la retribuzione di posizione (variabile) del dirigente.

A quest’interpretazione devono riproporsi le seguenti obiezioni:

1-    le funzioni istituzionali relative ai compiti di verifica e di controllo” possono ben essere incluse nel profilo – o declaratoria professionale, che dir si voglia – del dirigente scolastico, responsabile dell’ottimale organizzazione del servizio complessivo nonché intestatario di quelle che dottrina e giurisprudenza denominano “posizioni di garanzia: Si pensi, giusto per proporre due esempi, al suo obbligo di verificare, come datore di lavoro, che in ogni sede sia assicurato il puntuale rispetto della normativa sulla sicurezza, ovvero l’altrettanto puntuale rispetto dell’orario di servizio del proprio dipendente personale, anche con visite a sorpresa;

2-    il principio di onnicomprensività del trattamento economico vale certamente – peraltro temperato dalle eccezioni di legge – per tutte le voci qualificabili retributive, correlate al sinallagma delle controprestazioni professionali, mentre nel caso di specie trattasi di mero rimborso di spese vive sostenute, imputabili all’autonomo bilancio dell’istituzione scolastica e parimenti strumento per la piena realizzazione, e controllo-verifica, dell’ottimale erogazione del servizio scolastico.

Al riguardo, decisamente  inconferente sembra il richiamo alla retribuzione di posizione variabile, che certamente può dirsi anche parametrata sulla presenza di sedi periferiche, più o meno disagevoli, collocate nello stesso comune o , ancor più, in comuni diversi. Inconferente, perché è ragionevole supporsi preordinata a riconoscere, e remunerare, la maggiore gravosità dell’ordinario, generale e istituzionale lavoro svolto dal dirigente rispetto a quello di un collega cui sia stata assegnata un’istituzione scolastica monoindirizzo, magari al limite del dimensionamento ottimale e insistente in una sola sede.

Conclusivamente, DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, è dell’avviso, norme alla mano,  che il dirigente scolastico, ogni dirigente scolastico che versi nella fattispecie denunciata – e giustamente contestata – dalla  collega, possa e debba, allorquando appronterà il Programma annuale, prevedere e finanziare un capitolo, con criteri di misurata discrezionalità, o principio di ragionevolezza, integrato da un elastico piano di visite alle sedi periferiche; per poi attuarlo autorizzandosi, esso stesso siccome dirigente di vertice dell’istituzione scolastica cui è preposto, all’uso del mezzo proprio e dimostrandone la convenienza (oltre al prezzo dei biglietti vanno aggiunti i costi per pasti,  per il tempo, ecc…!)  rispetto al ricorso ai mezzi pubblici di linea, qualora esistenti, ed ampiamente rispetto al maggior costo riveniente dall’uso degli stessi; infine dando disposizioni, se necessario con propria determina,  al DSGA per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

Quanto sopra presuppone, naturalmente, che  il dirigente scolastico stimi che, così operando, possa contrastare un possibile rilievo dei revisori dei conti o, all’evenienza, controdedurre  davanti alla delegazione regionale della Corte dei conti.

Salvo che, semplicemente, non decida di lasciar perdere e metter mano, da subito, alle proprie tasche così come succede spesso, creando precedenti e consolidando un modus operandi … che conviene all’Amministrazione.  Succede solo nel mondo della scuola!

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