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SCUOLA SECONDARIA, PUBBLICATA L’ORDINANZA SUGLI ESAMI INTEGRATIVI. CONFERMATE LE NOVITÀ E LE CRITICITÀ SEGNALATE DA DIRIGENTISCUOLA

SCUOLA SECONDARIA, PUBBLICATA L’ORDINANZA SUGLI ESAMI INTEGRATIVI. CONFERMATE LE NOVITÀ E LE CRITICITÀ SEGNALATE DA DIRIGENTISCUOLA

È stata pubblicata in data 11 settembre  sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito l’Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163, che disciplina gli esami integrativi e i passaggi tra i diversi percorsi, indirizzi, articolazioni e opzioni della scuola secondaria di secondo grado. Come recita  espressamente l’art 6 dell’O.M.  le disposizioni di cui alla presente ordinanza trovano applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Il provvedimento conclude un percorso iniziato dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 9 aprile 2024, n. 3250, e già oggetto dell’incontro informativo svoltosi al MIM il 26 maggio 2026, al quale DIRIGENTISCUOLA aveva partecipato formulando una serie di osservazioni e proposte. L’impianto definitivo conferma la distinzione tra il primo biennio, nel quale il passaggio avviene senza esami integrativi, e gli anni successivi, per i quali torna necessario il superamento delle prove sulle discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

 

UNA VICENDA NORMATIVA LUNGA E CONTROVERSA

Gli esami integrativi erano originariamente previsti dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994. La disposizione è stata successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 226/2005, il cui articolo 1, comma 7, nella formulazione allora vigente, riconosceva agli studenti la possibilità di cambiare percorso prevedendo interventi didattici di accompagnamento, ma non uno specifico esame. Il D.M. 8 febbraio 2021, n. 5 aveva nuovamente imposto gli esami integrativi per il passaggio alla classe corrispondente di un diverso percorso, indirizzo, articolazione od opzione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3250/2024, ha però annullato tale disciplina, rilevando che, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, gli esami scolastici devono trovare fondamento in una norma di legge. Un decreto ministeriale non poteva quindi reintrodurre autonomamente un esame che la legislazione primaria non prevedeva più. Dopo la sentenza, le scuole potevano verificare le competenze possedute dagli studenti, riconoscere i crediti e organizzare interventi di riallineamento, ma non potevano subordinare il passaggio a un vero e proprio esame integrativo privo di base legislativa. Il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, riscrivendo l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 226/2005. La legge ha introdotto una nuova disciplina dei passaggi e ha demandato a un’ordinanza ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento degli esami integrativi.

L’O.M. n. 163/2026 completa ora il quadro normativo.

PRIMO BIENNIO: COLLOQUIO ORIENTATIVO E NESSUN ESAME

Nel primo biennio non sono previsti esami integrativi.

Gli studenti iscritti al primo o al secondo anno possono chiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione od opzione. Possono inoltre chiedere il passaggio:

– gli studenti ammessi, al termine del primo anno, alla seconda classe di un altro percorso;

– gli studenti non ammessi alla classe successiva al termine del secondo anno, per ripetere la seconda classe in un altro percorso.

L’inserimento avviene previo colloquio orientativo presso la scuola di destinazione. Il colloquio è finalizzato a individuare le eventuali carenze formative, con particolare riferimento alle discipline non presenti nel percorso di provenienza.

Come DIRIGENTISCUOLA aveva espressamente richiesto nell’incontro del 26 maggio, la formulazione definitiva rende più chiaro che il colloquio non costituisce un esame e non ha natura selettiva o certificativa. Esso rappresenta uno strumento di orientamento e di individuazione delle attività necessarie per accompagnare lo studente nella nuova scelta. La scuola ricevente deve conseguentemente predisporre interventi didattici integrativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per una proficua frequenza del nuovo percorso.

Resta ferma, per l’accesso ai percorsi del liceo musicale e coreutico, la necessità di superare le specifiche prove previste dall’ordinamento.

DAL TERZO ANNO TORNANO GLI ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi devono essere sostenuti dagli studenti ammessi alla classe successiva, a partire dallo scrutinio finale del secondo anno, qualora intendano proseguire nella classe successiva di un altro percorso, indirizzo, articolazione od opzione.

Pertanto, anche lo studente promosso dalla seconda alla terza che intenda cambiare indirizzo deve sostenere l’esame integrativo.

Devono inoltre sostenerlo gli studenti non ammessi alla classe successiva a partire dal terzo anno, qualora intendano ripetere in un diverso percorso la classe frequentata con esito negativo.

Lo studente non ammesso al termine della seconda che chieda di ripetere la seconda in un altro indirizzo rientra invece nella disciplina del primo biennio: colloquio orientativo e interventi di riallineamento, senza esame integrativo.

Le prove riguardano esclusivamente le discipline o le parti di disciplina non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Possono essere scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche, orali, musicali o coreutiche, in relazione alle caratteristiche degli insegnamenti da verificare.

Il candidato supera l’esame soltanto se consegue almeno sei decimi in ciascuna disciplina oggetto di prova.

Nel caso di passaggio tra classi dello stesso indirizzo che si differenzino per la lingua o le lingue straniere studiate, gli esami riguardano esclusivamente le lingue non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

COMMISSIONE, CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE

Gli esami si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dallo studente per la prosecuzione degli studi.

È prevista un’unica sessione speciale, che deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni.

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempo utile.

La commissione è nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. È composta da almeno tre docenti della classe alla quale il candidato aspira e deve comunque rappresentare tutte le discipline oggetto di esame.

I PERCORSI QUADRIENNALI

L’ordinanza detta disposizioni specifiche tanto per i percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale quanto per i percorsi quadriennali sperimentali.

Si tratta di una precisazione importante rispetto a quanto emerso nella fase informativa del 26 maggio: il testo definitivo ricomprende espressamente entrambe le tipologie di percorsi quadriennali.

Nel primo biennio, il passaggio da un percorso quadriennale a uno quinquennale avviene attraverso il colloquio orientativo e gli interventi di riallineamento.

Il passaggio inverso, da un percorso quinquennale a uno quadriennale, è possibile nel primo biennio soltanto previa valutazione positiva del consiglio di classe della scuola ricevente, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra i due percorsi.

Per gli studenti ammessi alla classe successiva a partire dal secondo anno, o non ammessi a partire dal terzo, è consentito il passaggio dal percorso quadriennale a quello quinquennale previo superamento degli esami integrativi. Spetta comunque alla scuola di destinazione individuare la classe nella quale lo studente potrà essere inserito.

Non è invece consentito, dopo il primo biennio, il passaggio da un percorso quinquennale a uno quadriennale.

Il passaggio tra due percorsi quadriennali avviene mediante colloquio nel primo biennio e previo esame integrativo nel secondo biennio.

STUDENTI PROVENIENTI DA SCUOLE STRANIERE E ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Per gli studenti provenienti da scuole straniere, in Italia o all’estero, ancora soggetti all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’articolo 45, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999.

Gli studenti non più soggetti all’obbligo di istruzione devono invece sostenere gli esami integrativi sulle discipline o sulle parti di disciplina non coincidenti con quelle del percorso di provenienza, fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore previste da accordi o intese bilaterali.

L’ordinanza non si applica ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e non disciplina i passaggi tra i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e quelli della scuola secondaria di secondo grado.

LA DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIM

L’articolo 6 stabilisce che l’ordinanza trova applicazione dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

La previsione non è di per sé illegittima: l’articolo 32 della legge n. 69/2009 riconosce valore di pubblicità legale alla pubblicazione degli atti amministrativi sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Occorre però distinguere la data di adozione dell’ordinanza, il 7 agosto 2026, dalla data della sua effettiva pubblicazione. È soltanto da quest’ultima che acquistano efficacia le modalità operative dettate dal provvedimento.

L’ordinanza si applica pertanto alle procedure ancora da svolgere al momento della pubblicazione. Non può invece esserle attribuita efficacia retroattiva, con la conseguenza di riaprire o invalidare automaticamente procedure ed esami già definitivamente conclusi secondo il quadro normativo vigente al momento del loro svolgimento.

La distinzione tra primo biennio e anni successivi non nasce, peraltro, con l’ordinanza, essendo già stabilita dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 226/2005, come modificato dal decreto-legge n. 127/2025.

LE PREOCCUPAZIONI DI DIRIGENTISCUOLA SI SONO RIVELATE FONDATE

Nel corso dell’incontro del 26 maggio 2026, DIRIGENTISCUOLA aveva condiviso l’impostazione culturale e pedagogica del provvedimento, che valorizza il riorientamento nel primo biennio, supera una visione eccessivamente rigida dei passaggi tra indirizzi e può contribuire al contrasto della dispersione scolastica.

Era stata valutata positivamente anche la volontà di uniformare a livello nazionale una materia fino ad allora caratterizzata da prassi molto differenziate.

DIRIGENTISCUOLA aveva però segnalato con chiarezza alcune rilevanti criticità: la tempistica di applicazione, la necessità di definire la natura non valutativa del colloquio, l’assenza di risorse aggiuntive e il rapporto tra diritto al riorientamento dello studente e concreta capacità ricettiva della scuola di destinazione.

In particolare, era stata prospettata l’opportunità di differire l’applicazione della nuova disciplina all’anno scolastico 2026/2027 e di fornire alle scuole indicazioni operative con congruo anticipo.

La pubblicazione dell’ordinanza soltanto a ridosso dell’inizio delle lezioni dimostra quanto quelle preoccupazioni fossero fondate.

Le istituzioni scolastiche sono state chiamate a ricevere le domande, individuare le discipline da verificare, nominare le commissioni, predisporre le prove, convocare i candidati e concludere gli esami prima dell’inizio delle lezioni, senza avere tempestivamente a disposizione il testo definitivo della disciplina.

A ciò si aggiunge l’assenza di una specifica disposizione transitoria per le procedure già avviate o concluse.

UN IMPIANTO CONDIVISIBILE, MA TEMPI INACCETTABILI

DIRIGENTISCUOLA conferma il giudizio positivo sull’impianto generale dell’ordinanza, in particolare sulla valorizzazione del riorientamento nel primo biennio, sulla distinzione tra colloquio ed esame e sulla limitazione delle prove alle sole differenze curricolari effettivamente esistenti.

Permangono, tuttavia, rilevanti problemi organizzativi.

L’ordinanza attribuisce alle scuole compiti complessi, colloqui, individuazione delle carenze, interventi integrativi, predisposizione delle prove e costituzione delle commissioni,  senza prevedere risorse umane o finanziarie aggiuntive.

Rimane inoltre da chiarire il rapporto tra la richiesta di passaggio e l’effettiva disponibilità di posti nella scuola di destinazione. Il diritto al riorientamento non può tradursi automaticamente nel diritto all’iscrizione in una determinata classe quando manchino le condizioni oggettive di accoglimento. Ancora una volta le scuole e i dirigenti scolastici sono chiamati a garantire il regolare funzionamento del sistema rimediando ai ritardi e alle “mancanze” dell’Amministrazione.

Le regole erano necessarie, ma dovevano essere pubblicate in tempo utile. Non è accettabile che un’ordinanza firmata il 7 agosto, destinata a disciplinare attività da concludere prima dell’inizio delle lezioni, diventi efficace soltanto quando i tempi per applicarla sono ormai sostanzialmente esauriti.

DIRIGENTISCUOLA continuerà a sostenere la necessità di disposizioni chiare, tempestive e accompagnate dalle indispensabili risorse. La certezza delle regole non può essere separata dal rispetto del lavoro dei dirigenti scolastici, delle segreterie, dei docenti e dei diritti degli studenti e delle loro famiglie.

O.M. 163_2026

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