MOBILITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI SCOLASTICI. CHI È RESPONSABILE?

MOBILITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI SCOLASTICI. CHI È RESPONSABILE?

Con separato commento rendiamo partecipe la categoria dell’aberrante gestione del confronto sulla revisione dei criteri nazionali concernenti le fasce di complessità entro cui poi ripartire, a livello regionale, le istituzioni scolastiche ai fini della retribuzione di posizione variabile e della retribuzione di risultato. Qui non può dubitarsi che la responsabilità è degli alti dirigenti dell’Amministrazione, che hanno dato mostra di non conoscere le procedure che lo regolano perché, presumibilmente, non hanno proprio letto il CCNL. Ma sulle operazioni di mobilità e di affidamento degli incarichi ai dirigenti scolastici, che avrebbero dovuto farvi seguito in ordine logico e cronologico, dobbiamo rivedere il giudizio di attribuzione della responsabilità agli stessi dirigenti per aver operato, il secondo anno consecutivo, del tutto illegittimamente, in spregio alle leggi – legge 178/2020 e legge 234/2021 – votate dal Parlamento della Repubblica, sottraendo alla mobilità interregionale ben 281 delle 469 – il 60% – sedi ridimensionate – come misura eccezionale e seppur in via provvisoria – e rifiutando di assegnare alle medesime un loro dirigente, attingendo, fino all’esaurimento, dalla graduatoria del concorso 2017,  anziché condannare anch’esse alla reggenza e alla pari di quelle, residuali, i cui nuovi parametri sono rimasti sotto i 500/300 alunni.

Come risultato dell’illegittima posizione dell’Amministrazione: la predetta graduatoria avrà ancora una coda di circa 200 soggetti, alcuni dei quali prossimi al pensionamento; e quasi 300 dirigenti scolastici già in ruolo e in scadenza di contratto, permarranno esiliati lontano da casa. Veramente un gran bel – doppio – colpo! Ma, a questo punto, chi dovrebbe realmente risponderne?   

L’anno scorso e sempre sullo stesso argomento ipotizzammo che il professor Patrizio Bianchi avesse firmato il decreto n. 157/2021 sull’organico dei dirigenti scolastici – propedeutico alla mobilità e all’attribuzione degli incarichi – a sua insaputa, nella circostanza fidandosi della tecnostruttura che lo assisteva (o avrebbe dovuto assisterlo), senza esaminare il testo sottopostogli a causa delle incessanti urgenze quotidiane legate alla pandemia.

Ma dopo che, nel corso di un intero anno, abbiamo attivato sul punto diverse interlocuzioni con il signor Ministro dell’istruzione, nonché con il competente Capo di Gabinetto e di  Dipartimento, la perseveranza nell’erronea interpretazione di una legge dello Stato (in fatto la sua disapplicazione), contenuta nel nuovo D.M. 104/2022 e alla base della specifica e conseguente nota dell’8 giugno 2022 a firma del direttore generale del personale, non può che imputarsi al titolare del Ministero, pertanto configurandosi come sua responsabilità politica e per la quale – con tutto il rispetto dovuto alla persona e all’alta carica che riveste – dovrebbe rispondere davanti al Parlamento.

Ma intanto vogliamo richiamare un passaggio del testo scritto dal professor Patrizio Bianchi, Nello specchio della scuola, in cui – con piena condivisibilità – sostiene il rilancio delle norme sull’autonomia, “dotando le istituzioni scolastiche di risorse finanziarie, umane e … di strutture adeguate perché possano compiutamente onorare la loro mission”. Lo richiamiamo per evidenziare la dissonante incoerenza tra questo ambizioso dichiarato proposito e l’inspiegabile rifiuto di un dono del Legislatore: quello di due fondamentali risorse umane decisamente strategiche (un DS e un DSGA) affinché ogni istituzione scolastica, o il maggior numero possibile di esse, “possano compiutamente onorare la loro mission”.

Sappiamo di una recente sentenza del giudice del lavoro di Cassino, n. 225 del 6 maggio 2022; che, confermando l’ordinanza cautelare, ha accolto le doglianze di una dirigente scolastica che si era vista privata della richiesta mobilità interregionale per avere l’Amministrazione illegittimamente a questa sottratto le sedi eccezionalmente ridimensionate dalla legge 178/2020 sia pure per il solo anno scolastico 2021-2022 (e ora dalla legge 234/2021 anche per i successivi anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024).

Si è dunque statuito in sentenza che l’operato dell’Amministrazione “è palesemente privo di fondamento normativo”, poiché – all’opposto di quanto da essa ritenuto – “dalla piana interpretazione del dettato normativo discende che tutte le sedi scolastiche eccezionalmente normo dimensionate (…) in relazione alle quali vi è stato uno specifico stanziamento di risorse finanziarie … devono avere un proprio dirigente scolastico”. Sicché appare “del tutto arbitraria la lettura del Ministero dell’Istruzione che, valorizzando in modo improprio e del tutto inconferente un passaggio della relazione tecnica di accompagnamento in cui si legge che la deroga in esame non dispone l’incremento delle facoltà assunzionali e l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, in spregio ai criteri della interpretazione letterale e logica ex art. 12 delle c.d. preleggi, ha concluso che le predette sedi devono essere escluse dal computo dei posti vacanti e disponibili ai fini della mobilità interregionale”. Ha pertanto rigettato il reclamo del ministero dell’Istruzione, con integrale conferma dell’ordinanza cautelare del primo giudice e condanna alle spese secondo il principio della soccombenza. Che pagheranno i cittadini!

Potrebbe fungere da sprone al ministro Bianchi perché muti avviso e faccia applicare la norma?

Se Bianchi non lo farà dovrà essere la categoria, indignata, a reagire. Quando fallisce la via contrattuale o del confronto, per ostinata opposizione dell’Amministrazione, si possono percorrere solo altre due strade:

  • ricorrere alla magistratura…che è molto lenta;
  • indire scioperi, disobbedienza civili, astensioni dal lavoro, manifestazioni, ecc… alle quali deve partecipare in massa la categoria: le guerre non si fanno solo con i generali!

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