LAVORATORI FRAGILI: TANTE LE QUESTIONI APERTE

LAVORATORI FRAGILI: TANTE LE QUESTIONI APERTE

In data 10/9/2020 si è svolto in videoconferenza l’incontro con il Capo Dipartimento dott. Bruschi e con il direttore Filippo Serra della Direzione generale per il personale scolastico.

Il tema dell’incontro era la nota ministeriale contenente indicazioni circa le procedure che il dirigente deve adottare a tutela dei lavoratori fragili, docenti ed ATA.

In premessa è stato specificato che la nota è il frutto di un lavoro certosino volto ad adattare la normativa vigente alla situazione contingente dettata dall’emergenza.
Lo scenario ipotizzato, in presenza di lavoratori fragili, è che il dirigente può trovarsi di fronte a dipendenti “ idonei con prescrizioni” , “ inidonei” rispetto al profilo di appartenenza, o “ inidonei” all’attività lavorativa a scuola.

A questo punto le soluzioni ipotizzate nella nota presentata dal Capo Dipartimento sono quelle che afferiscono al CCNI del 25/6/2008 riguardante l’utilizzazione del personale dichiarato inidoneo.

Sino a qui sembrerebbe tutto lineare, fatta eccezione per alcuni passaggi che, a nostro avviso, rappresentano delle vere e proprie forzature.

In altri termini, l’Istituto contrattuale sopra richiamato prevede espressamente che a certificare la condizione di “inidoneità” a qualsiasi attività lavorativa, o inidoneità al profilo di appartenenza con possibilità di utilizzazione in altri compiti, sia la Competente Commissione Medica di Verifica istituita presso il MEF territorialmente competente ( art. 2 c.5 del CCNI/2008), unica abilitata a dare indicazioni al datore di lavoro sull’utilizzo del personale sottoposto a visita.

La nota del Ministero, con giri di parole, sembra attribuire questo compito al Medico Competente individuato dalla scuola ai sensi del D.lgs 81/2008.

Si tiene conto, certamente, del fatto che nella situazione contingente la condizione di fragilità è legata esclusivamente all’attuale condizione epidemiologica e non ad una patologia che impedisca al lavoratore, in condizioni di normalità, di svolgere i compiti di cui al profilo di appartenenza, tuttavia il tentativo di adattare l’esistente normativo con la contingenza, ci è sembrato come voler a tutti i costi far indossare un abito della misura sbagliata.

Dirigentiscuola ha chiesto l’invio della nota per poter esprimere considerazioni puntuali prima della sua emanazione; il Ministero non ha inteso accogliere detta richiesta. È stata ribadita la necessità e l’urgenza di dare indicazioni alle scuole, cosa comprensibile vista l’imminenza dell’avvio delle lezioni, ed è stata dichiarata la disponibilità a rivedere successivamente all’emanazione alcuni passaggi sui quali le Organizzazioni sindacali presenti ai tavoli esprimevano riserve.
Si precisa che erano presenti anche le organizzazioni di comparto che, pur rappresentando anche la dirigenza, non hanno minimamente espresso preoccupazioni sulle responsabilità del dirigente. Il dibattito, per parte loro, è stato concentrato solo sulla tutela massima da dare al personale a tempo determinato che, per norma, gode di minori prerogative rispetto al personale a T. I.

Dirigentiscuola, in più interventi, ha ribadito le contraddizioni contenute nella nota che, opportunamente, riporta alcuni dei passaggi contenuti nella Circolare Interministeriale n. 13 del 4/9/2020.
In particolare riporta il passaggio che esplicita la mancata proroga dell’art. 83 del DL. 34/2020 che pertanto ha cessato i suoi effetti a decorrere dal 1° agosto 2020. Nonostante questo, però, si dà come indicazione al dirigente scolastico di ricorrere alla sorveglianza sanitaria del medico competente piuttosto che, in modo esclusivo, a quella dell’INAIL che ha attivato una procedura specifica per la tutela da Covid, avvalendosi delle strutture territoriali, ed a quella dell’ASL territorialmente competente, strutture più rispondenti, per la loro natura giuridica, a dare indicazioni al datore di lavoro pubblico sul trattamento del personale “ inidoneo”.

Le questioni, quindi, che la nota lascia aperte sono davvero tante: in primis il ruolo del Medico Competente richiamato ai sensi del D.lgs 81/2008 ma senza preoccupazione alcuna del fatto che l’art. 25 del suddetto decreto legislativo nel definire i compiti del Medico Compente si esprime sempre in termini di supporto, collaborazione, programmazione, indicazioni.. Non si evince in nessuno dei punti del citato articolo che al Medico Competente spetti il compito di “ dispensare dal servizio” lavoratori inidonei. Il suo compito si esaurisce nella segnalazione al datore di lavoro su cui ricade interamente la responsabilità di attivare le successive procedure, in questo caso le previsioni del CCNI /2008.

Questo è il principale limite della nota che DIRIGENTISCUOLA ha evidenziato a più riprese, senza ricevere supporto alcuno dai competitor del comparto, preoccupati solo del personale docente ed ATA, nonostante rappresentino anche l’AREA. In altre parole: può il datore di lavoro collocare in malattia d’ufficio, il lavoratore riconosciuto inidoneo dal medico competente senza passare dalle Strutture a ciò deputate per legge?

Abbiamo fondati motivi per ritenere che in atto, senza un necessario passaggio normativo, non sia assolutamente possibile!

Tra le questioni aperte resta anche la gestione dei tempi intercorrenti tra la richiesta del lavoratore e la visita. Come si ” trattano” dal punto di vista giuridico ed economico i dipendenti?
A fronte di un notevole appesantimento di compiti del Ds qualche sindacato di comparto ha avuto anche il coraggio di chiedere insistentemente che nella nota venisse sottolineato che i Ds devono agire con tempestività. Forte la reazione di Dirigentiscuola che ha evidenziato il senso dello Stato dei dirigenti e la forte consapevolezza della loro responsabilità nella tutela quotidiana della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I lavori si sono conclusi senza che si giungesse ad un accordo vero e proprio. I sindacati di comparto non si sono accordati sulla gestione del personale a tempo determinato.

Dirigentiscuola ha chiesto maggiore chiarezza procedurale nel rispetto della normativa esistente che non poteva essere “ superata” nel lodevole sforzo di trovare soluzioni, visto che a pagarne le conseguenze sarebbero stati sempre e solo i dirigenti scolastici. Ci si è riservati di inviare osservazioni.

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