Contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili”.

Contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili”.

Il Direttore Generale dr. Greco ha fornito indicazioni operative per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili”.  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto sostegni”), entrato in vigore il 23 marzo 2021, ha esteso l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 (cfr. art. 15 del D.L. 41/2021) fino al 30 giugno 2021 . La data precedentemente era stata fissata al 28 febbraio; la nota prot. N. 7863 del 1 aprile 2021 specifica che  la normativa trova applicazione con decorrenza retroattiva a partire dal 1° marzo 2021, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.L. 41/2021. Per la sostituzione del personale che rientra nelle condizioni della norma sopracitata è previsto un rifinanziamento per cui si comunica che verrà nuovamente attivata sul SIDI l’apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione in oggetto, che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”, in modo da  consentire anche un monitoraggio della spesa. Sarà conseguentemente prorogata fino al 30 giugno 2021 la rilevazione di cui all’avviso SIDI del 4 marzo 2021, dal titolo “Rilascio Funzioni – Rilevazione contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di lavoratore fragile”. I dirigenti scolastici devono fare un’attenta valutazione dei casi e procedere alla sostituzione solo se tale sostituzione è necessaria per garantire l’attività scolastica e come precisato nelle note precedenti per le ore necessarie a garantire l’attività.

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