Dopo l’incontro del 17 aprile inerente l’accreditamento degli Enti deputati ad erogare la formazione in servizio continua ed incentivata al personale scolastico in attuazione dell’art.16-ter del d.lgs.13 aprile 2017, n.59, si è tenuta in data odierna la seduta del ‘confronto’ chiesta da DIRIGENTISCUOLA ai sensi dell’art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021.
Già il 20 aprile scorso inoltravamo al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione dr.ssa Antonella Tozza una precisa richiesta di revisione di alcuni punti della bozza di direttiva trasmessa in sede di informativa. Richiesta che, come andiamo ad evidenziare, è stata accolta solo in parte, ma non in misura tale da poter chiudere il confronto in data odierna. Confronto che è stato aggiornato al 6 maggio 2026.
Nello specifico delle richieste:
REVISIONE DEL LIMITE MINIMO DEL 30% RELATIVO ALLE RISORSE CON ESPERIENZA UNIVERSITARIA
E’ stata rimossa la disposizione di cui all’art.6, comma 2, lett.c) della Direttiva, con la quale veniva richiesta l’attestazione della presenza nel percorso professionale di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria (almeno triennale) in o con strutture universitarie (almeno 30% del totale di formatori). Molto più ossequiosa del dettato normativo la previsione attuale che impone agli Enti di formazione la presenza di capacità tecnico-professionale fondate sulle competenze e sull’esperienza dei formatori impiegati assicurando la presenza qualificata di professori universitari ordinari o associati. Con eliminazione dunque del vincolo originario del 30%.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI CORSI
E’ stato cassato il riferimento al riconoscimento alla suddetta percentuale del 30%, ma si è introdotto all’art.8, comma 4, lett.e) un obbligo di presenza di un adeguato numero di professori universitari ordinari o associati. Sul termine ‘adeguato’ DIRIGENTISCUOLA ha manifestato forti perplessità legate ad un duplice ordine di considerazioni. La prima legata ad una ampia discrezionalità in capo all’amministrazione nel considerare adeguata o meno la presenza di professori universitari nei singoli corsi. La seconda legata alla specificità dei corsi che si vanno ad organizzare che non necessariamente devono prevedere tale presenza, in quanto curvati magari su versanti meramente operativi. Si pensi per esempio ai corsi destinati al personale ATA. Meglio sarebbe, come abbiamo proposto, una presenza dei suddetti professori universitari nell’organigramma dei formatori dell’ente.
ACCREDITAMENTO EX-NOVO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE GIA’ ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA170/2026
Benchè rispetto alla prima versione sia stata alleggerita la disposizione di cui al comma 2, dell’art.2 della suddetta Direttiva prevedendo al comma 5 dell’art.20 che in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 comma 11, i soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/201611, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 9 commi 4 e 5, all’atto di presentazione della domanda, devono presentare apposita dichiarazione di impegno ad acquisirli, entro 8 mesi dal termine di presentazione della domanda medesima, a pena di decadenza, depositando la documentazione comprovante il possesso degli stessi tramite la piattaforma SOFIA, DIRIGENTISCUOLA ha ribadito la necessità di garantire ai suddetti enti una procedura semplificata che veda gli stessi aggiornare alla data odierna i soli requisiti mancanti, e non presentare ex-novo l’intera documentazione.
Rivista positivamente la tempistica con proroga al 30 ottobre 2026 dei connessi adempimenti.
Data la fase di stallo registratasi al termine dei vari interventi delle OO.SS l’incontro odierno oggetto di confronto è stato aggiornato alla giornata di domani. Nelle more DIRIGENTISCUOLA provvederà ad inoltrare alla dott.ssa Tozza una seconda istanza di riesame della direttiva.



