Continuano a pervenire alla Scrivente numerose segnalazioni da parte di Istituzioni scolastiche autonome che evidenziano una sostanziale difficoltà – quando non una vera e propria impossibilità – di dare concreta attuazione alla disposizione normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 134/2025, recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Come noto, il citato decreto ha introdotto, all’art. 1, comma 7 (mediante inserimento del comma 8-ter nell’art. 4 dello Statuto), la possibilità, in caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni, di deliberare lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale. Tali attività, commisurate alla durata dell’allontanamento, dovrebbero essere realizzate presso strutture di enti, associazioni o realtà del Terzo Settore con cui le scuole stipulano apposite convenzioni, previa iscrizione dei soggetti interessati negli elenchi regionali predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali. Si tratta di una previsione di indubbio valore educativo, finalizzata a promuovere responsabilità, consapevolezza civica e riparazione del danno in chiave formativa.
Tuttavia, dalle segnalazioni pervenute emerge un quadro operativo critico. In particolare, viene riferito che numerosi soggetti risultano inseriti negli elenchi regionali senza esserne stati preventivamente informati o senza aver formalmente manifestato la propria disponibilità, con conseguenti disagi organizzativi. Le scuole che hanno deliberato la conversione della sanzione in attività di cittadinanza attiva e solidale hanno riscontrato, in diversi casi, un netto rifiuto da parte degli enti contattati, una sostanziale impreparazione ad accogliere studenti in tale contesto e, talvolta, perfino la richiesta di un corrispettivo economico. In alcune province si registra inoltre una significativa “retromarcia” da parte di tali soggetti, che stanno presentando istanza di cancellazione dagli elenchi regionali di riferimento.
Anche laddove formalmente disponibili, gli enti risultano spesso ubicati a distanze tali dalle istituzioni scolastiche da rendere difficoltosa, se non impossibile, l’organizzazione dei trasferimenti e la copertura dei relativi oneri economici. Ne consegue che molte scuole si trovano, di fatto, private di uno strumento di rilevante valore educativo.
Alla luce delle criticità sopra evidenziate, qualora dovessero persistere difficoltà applicative del comma 8-ter, si ritiene opportuno evidenziare che la stessa norma, al comma 8-quater, ha previsto la soluzione: l’ attività va svolta “a favore dell’istituzione scolastica” …nelle more di un auspicabile intervento di coordinamento e chiarimento da parte delle Amministrazioni competenti, affinché la ratio educativa della norma possa trovare piena ed effettiva attuazione, nel rispetto della sostenibilità organizzativa delle scuole e dei soggetti coinvolti.