Scuole aperte ai professionisti sanitari accreditati senza barriere burocratiche: non richiesto il consenso degli altri genitori (che devono comunque essere informati). Il punto di vista di DirigentiScuola.
Deciso pronunciamento dell’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità, che mette un punto e a capo alla vexata quaestio dell’autorizzazione all’ingresso in classe dei professionisti sanitari incaricati di seguire gli studenti con disabilità durante le ore di scuola.
La Raccomandazione del Garante
Lo scorso 24 ottobre, nella sua prima Raccomandazione, il Garante ha sottolineato un principio-guida per i dirigenti scolastici: “No alle barriere burocratiche alla terapia in classe”, vale a dire che in caso di interventi di professionisti accreditati che seguono alunni con disabilità durante le lezioni non è necessario il consenso degli altri genitori della classe. Non sono poche le scuole che, in occasione di questo tipo di interventi, chiedono anche ai terapisti accreditati (addirittura facenti parte del SSN) documentazioni aggiuntive e/o il consenso dei genitori dei compagni di classe, anche attraverso apposita modulistica. Tale previsione trova fondamento nel fatto che, non di rado, i terapisti si trovano ad interagire con i compagni di classe del minore con disabilità, circostanza che secondo un diffuso punto di vista richiederebbe l’attivazione di un regime autorizzatorio da parte dei genitori/ esercenti responsabilità genitoriale dei minori appartenenti al gruppo-classe.
Il caso affrontato dall’Autorità
E’ proprio il caso affrontato dall’Autorità, intervenuta a seguito di una segnalazione relativa alla mancata autorizzazione, da parte di una scuola, all’ingresso in classe di un medico della ASL che doveva seguire un alunno con disturbo dello spettro autistico. In particolare, la scuola aveva subordinato l’accesso del professionista al consenso di tutti i genitori della classe, bloccando così la prosecuzione del piano terapeutico. La Raccomandazione è volta appunto a superare tali “barriere burocratiche”, privilegiando il diritto alla tutela della salute e della personalizzazione del percorso di vita e apprendimento della persona con disabilità.
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – si legge nella Raccomandazione – “il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.”
L’opinione di DIRIGENTISCUOLA
Per DirigentiScuola si tratta di un innegabile passo in avanti verso un modello di scuola inclusiva e attenta al benessere e alla salute degli alunni in condizioni di svantaggio. In questo modo, inoltre, i dirigenti scolastici dispongono finalmente di un’indicazione operativa autorevole, chiara e univoca a cui attenersi nel quadro di una tematica molto complessa e foriera di potenziali contenziosi. Apprezzabile è anche il perimetro tracciato dalla Raccomandazione, che chiude il campo a interpretazioni eccessivamente estensive della stessa – con il conseguente accesso indiscriminato di operatori privi delle adeguate competenze – salvaguardando al contempo i diritti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: “Nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente”.