Una sigla dell’Area ha consigliato i neods di firmare immediatamente il Documento di Valutazione dei Rischi? Niente di più sbagliato (e rischioso). Ecco perché non farlo.
Ci giunge notizia che un sindacato rappresentativo dell’Area abbia diffuso nei giorni scorsi un’informazione non veritiera relativa ai primi adempimenti sulla sicurezza. Nella fattispecie, la sigla in questione avrebbe consigliato ai neo-ds di siglare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) come primissimo adempimento, già il primo giorno immediatamente dopo la presa di servizio, adombrando in caso contrario pesanti profili di responsabilità anche penali a decorrenza immediata in caso di controllo o verifiche ispettive da parte degli enti preposti, e creando così un clima di panico e di confusione in molti colleghi neoassunti già alle prese con le gravose incombenze legate all’assunzione e all’avvio dell’anno scolastico.
La sentenza Cassazione Penale n. 8282/24
DIRIGENTISCUOLA, per trasparenza e onestà di informazione, tiene a tranquillizzare i colleghi e precisare che tali indicazioni non corrispondono al vero e, al contrario, potrebbero esporre a responsabilità il dirigente che firma un documento “a scatola chiusa”, senza conoscerne i contenuti nel dettaglio. A questo proposito è molto chiara la sentenza n. 8282/2024 della Corte di Cassazione – sez. Penale, con cui gli Ermellini, pronunciandosi proprio su un caso di serrato avvicendamento datoriale, hanno sancito il principio secondo cui il nuovo datore che valida il documento di valutazione dei rischi redatto dal predecessore senza rinnovare l’analisi dei pericoli aziendali è inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008.
Le parole della Suprema Corte
Infatti, si legge in sentenza, “nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro, nell’assolvere all’obbligo giuridico di gestione dei rischi presenti nella organizzazione, deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all’esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.” Ne consegue che non bisogna mai firmare un DVR senza aver proceduto personalmente a una rivalutazione dei rischi: si tranquillizzino dunque i nuovi colleghi, e si prendano il tempo che serve per un’analisi attenta e personale dei rischi.
In Agenda 365 la corretta procedura
Ora, posto che il dirigente scolastico subentrante non deve firmare acriticamente il DVR esistente, ma nemmeno redigere un nuovo DVR in un solo giorno, per la corretta procedura da seguire si rimanda all’approfondimento presente in Agenda 365, curato dai nostri consulenti del settore.
L’obiettivo ideale è concludere l’aggiornamento e la stesura del nuovo DVR, che porterà la piena firma e responsabilità del nuovo Dirigente, entro l’inizio effettivo dell’attività didattica o, al più tardi, nel minor tempo tecnicamente possibile.
Ma soprattutto, imparare a non dare ascolto a chi semina il panico dando informazioni sbagliate: anche saper distinguere di chi potersi fidare e di chi no fa parte delle competenze dirigenziali, ed è forse la più importante.