In vista del rinnovo del CCNQ inerente l’accorpamento delle AREE della dirigenza pubblica si riportano di seguito le riflessioni, suffragate da norme e ragionevolezza, di DIRIGENTISCUOLA finalizzate alla collocazione dei dirigenti scolastici nell’AREA delle Funzioni centrali e inviate oggi all’ARAN .
- Al di là delle contingenze che a suo tempo hanno indotto alcuni alti funzionari del MIM a negarlo, i dirigenti preposti alla guida delle istituzioni scolastiche sono dirigenti statali, appartenenti a un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’istruzione e del merito; così come sono Amministrazioni dello Stato – e appartenenti al Ministero dell’istruzione e del merito – le predette istituzioni scolastiche. Lo è scritto a chiare lettere nell’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001: che per Pubbliche amministrazioni intende tutte le Amministrazioni dello Stato (come lo sono i Ministeri ed in essi il MIM), “ivi compresi – nelle Amministrazioni dello Stato – gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; oltreché… le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni … gli enti del Servizio sanitario nazionale … et alia.
Ciò è a (riba)dire che le istituzioni scolastiche sono organi del MIM, stante l’inciso “ivi compresi”. E pertanto dipendenti ministeriali sono i dirigenti scolastici, incardinati nel rispettivo organico, ancorché la sua gestione sia distribuita ed assegnata – per ragioni di funzionalità (c.d. dipendenza funzionale) – agli UU.SS.RR., che – giusto a volerlo sottolineare – sono “articolazioni periferiche” del Ministero (art. 2, comma 3, DPCM n. 208 del 27.10.2023, Regolamento concernente l’organizzazione del MIM, qui non modificato dalla novella apportata dal D.P.R. n. 185 del 30.10.2024).
Se vengono (anche) considerate enti distinti dallo Stato (cui appartengono de plano i Ministeri e in essi il MIM), lo sono nel solo – e definito – ambito della loro autonomia funzionale, per il doveroso esercizio dei poteri e con i vincoli e i limiti tutti significati nel D.P.R. 275/1999, Regolamento dell’autonomia; che, con più precisione, nel suo incipit – Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche – le qualifica “espressioni di autonomia funzionale” alla definizione e realizzazione dell’offerta formativa.
Così come di tali istituzioni ne sono sì rappresentanti legali i dirigenti scolastici, ma sempre e solo nell’ambito della suddetta autonomia funzionale: tanto ciò vero che il comma 7-bis, aggiunto all’originario articolo 14 del D.P.R. 275/1999, dispone che l’Avvocatura dello Stato – e non già il loro dirigente – continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche, pur dopo che ad esse è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Peraltro, l’inoppugnabile dato normativo è sorretto da una logica elementare: se i dirigenti scolastici non dovessero appartenere al MIM a che titolo – da un’Amministrazione che non è la loro! – ricevono l’incarico, sono valutati e alla bisogna sanzionati?
- Ne riviene – sempre per la medesima logica elementare – che, dopo essere già faticosamente usciti dalla riserva indiana della specifica Area V, nel prossimo Contratto collettivo nazionale quadro per il triennio 2025-2027, le cui trattative si apriranno il 15 maggio p.v., i dirigenti delle istituzioni scolastiche dovranno realizzare il naturale e definitivo approdo nell’Area delle Funzioni centrali e dunque collocandosi nella dirigenza dei Ministeri, nel caso specifico nella dirigenza del MIM comune datore di lavoro, accanto ai suoi dirigenti amministrativi di seconda fascia e ai suoi dirigenti tecnici, con il conseguente omogeneo stato giuridico ed economico.
L’attuale sperimentale collocazione della DIRIGENZA SCOLASTICA nell’AREA ISTRUZIONE e RICERCA è risultata improduttiva e ingestibile oltre che non suffragata da alcuna norma.
- Così configurata un’armonia di sistema, non dovrebbero – sotto il profilo della ragionevolezza – sussistere ostacoli per il completamento della perequazione retributiva. Ma ancor più, se non proprio spianata la via, vi sarebbero i presupposti per la mobilità professionale o intercompartimentale, potendo, anche i dirigenti scolastici, concorrere a incarichi di funzione dirigenziale amministrativa – ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 165/2001 – e soprattutto e in modo generalizzato agli incarichi di dirigenza tecnica con funzioni ispettive, stanti la stessa formazione e la stessa normativamente imposta provenienza dal ruolo docente (e rendendosi così residuale il concorso a dirigente tecnico).
In attesa di riscontro è gradita l’occasione per distintamente salutare.
Il Presidente Nazionale
ATTILIO FRATTA