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PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI SUI SOCIAL: NUOVO PRONUNCIAMENTO RESTRITTIVO DEL GARANTE

PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI SUI SOCIAL: NUOVO PRONUNCIAMENTO RESTRITTIVO DEL GARANTE

Si condivide un recente PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY [doc. web n. 10251841] DEL 29 APRILE 2026 (Reg. provv. n. 314 del 29 aprile 2026) in merito all’uso delle foto dei minori sui social.

Per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori. È il principio ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha dichiarato illecito il trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell’altro genitore.

Il caso nasce dal reclamo presentato da un padre, che aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli infraquattordicenni sui profili social dell’ex moglie, in particolare su Facebook. Secondo il reclamante, la diffusione ripetuta delle immagini configurava una forma di sharenting che avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale.

L’Autorità ha ricordato che i minori meritano una tutela rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta un’idonea base giuridica. Non rilevano, ha precisato il Garante, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi.

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante ha imposto alla madre il divieto di pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori e ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per violazione della normativa privacy.

Perché questo provvedimento è importante anche per le scuole?

Perché, ed è la ragione per cui si condivide questo provvedimento del Garante che si allega, da tale documento si evince con estrema chiarezza che le “liberatorie” (meglio dire i consensi al trattamento dei dati) che le scuole si fanno firmare per la diffusione e pubblicazione di foto e video degli alunni sulle proprie pagine social e web DEVONO essere firmate da entrambi i genitori (considerato che il Garante ritiene non legittima la decisione della sola madre di pubblicare sui propri profili social la foto del figlio senza il consenso dell’altro genitore). Si ribadisce comunque che la Scuola deve prestare la MASSIMA ATTENZIONE all’uso di foto degli alunni. Ciò è consentito solo se necessario e coerente con la funzione istituzionale dell’Ente circostanza estremamente rara. Anche nel caso di “liberatorie” firmate anche da entrambe i genitori spessissimo il Garante ritiene comunque illecita la pubblicazione delle foto da parte delle scuole perché non è quasi mai coerente all’interesse pubblico perseguito dalle stesse.

Avv. Nicola Parisi

 

Provvedimento Garante Privacy 29 aprile 2026: GarantePrivacy-10251841-1.2

Rimandiamo al webinar del novembre 2025 dal titoloL’utilizzo di foto e immagini scolastiche sul web e sui social anche in tema di copyright” ed al copioso materiale visionabile in agenda 365gg, materiale già condiviso dall’Avv. Nicola Parisi, DPO di tantissime istituzioni scolastiche, che ringraziamo ancora una volta per il prezioso contributo. 

 

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