NEWS SCUOLA: Scheda di lettura della legge 6 giugno 2020, n. 41, che converte con modificazioni il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

NEWS SCUOLA: Scheda di lettura della legge 6 giugno 2020, n. 41, che converte con modificazioni il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Di seguito i punti di maggior interesse per la scuola:
• Semplificazione degli esami di Stato del 1° e 2° ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20
Modificate (solo per quest’anno) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame,con presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Norme sulla valutazione per la conclusione dell’a.s. 2019/20 ( già diffuse con le ordinanze )
• Eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione (escluse, dunque, le classi terminali)
• Per garantire il recupero e l’integrazione i dirigenti scolastici, su richiesta delle famiglie, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, possono consentire la reiscrizione degli alunni diversamente abili che non hanno raggiunto gli obiettivi didattici e inclusivi previsti dal PEI, al medesimo anno di corso frequentato, solo per l’anno scolastico 2019/20
• Possibilità di frequentare le lezioni e sostenere le prove d’esame in via telematica per gli alunni immunodepressi e più esposti al rischio di contagio da covid-19.
• Valutazione degli apprendimenti alla scuola primaria con giudizio. Art.1 comma 2 bis “In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.
Modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni in sede di scrutini finali.
I candidati privatisti che devono sostenere l’esame del II ciclo nella sessione straordinaria di settembre, in attesa di conseguire il diploma, possono partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università, istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, ai concorsi pubblici e a selezioni e procedure di abilitazione per le quali si richiede il diploma di II grado.
Accesso all’istruzione domiciliare per gli studenti che non possono frequentare la scuola, per periodi non inferiori a 30 giorni, a causa di gravi patologie certificate, fino al termine dell’a.s. 2020/2021.
• Effettuazione in videoconferenza, fino al perdurare dell’emergenza, delle sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio1992, n. 104.
ll Maeci è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni per adattare l’applicazione delle ordinanze alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo.
• Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico
Possibilità per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
• LIMITATAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, all’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un’ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
• Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni
• Esclusivamente per l’a.s.2019/20, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste per il caso di ripetizione dell’anno di prova, se non effettuate entro il 15 maggio, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione
• Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
• Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie
• Disposizioni relative alle procedure concorsuali straordinarie
SUPPLENZE E GRADUATORIE
• E’ istituita una specifica graduatoria provinciale per l’attribuzione delle supplenze per i posti di sostegno;
• Per la costituzione delle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, i soggetti con specializzazione per il sostegno inseriti nelle graduatorie provinciali possono scegliere fino a 20 scuole nella stessa provincia in cui hanno fatto domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso a cui hanno titolo.
• Le graduatorie di istituto dei supplenti sono aggiornate con procedura informatizzata.
• L’assegnazione delle supplenze viene provincializzata e affidata gli Uffici territoriali del MIUR.
• La presentazione della domanda di inserimento in graduatoria viene informatizzata per rendere il procedimento più veloce e efficiente.

Documenti correlati:

  • Legge 6 giugno 2020, n. 41

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