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LA RESPONSABILITA’ ERARIALE TRA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI E DDL SU IA

LA RESPONSABILITA’ ERARIALE TRA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI E DDL SU IA

Dopo l’approvazione – lo scorso 9 aprile alla Camera dei Deputati – della riforma della Corte dei conti, il testo licenziato è stato trasmesso al Senato, dove è in attesa di riprendere l’esame.

Il provvedimento in parola, che pure pesanti polemiche negli ambienti giudiziari – non solo contabili – ha generato e sta continuando ad alimentare, segue il solco tracciato dal D.L. “Semplificazioni” 76/2020 per contrastare la cosiddetta “paura della firma”, che ha delimitato la responsabilità erariale ai casi ove sia presente, oltre all’errore del pubblico funzionario, la volontà del medesimo (da provare in giudizio da parte della procura contabile) di cagionare danno alle finanze dello Stato. Tale disposizione – detta anche “scudo erariale” – grazie al decreto-legge 12 maggio 2025 n.68 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.

Non è nostra intenzione entrare nelle roventi polemiche che hanno accompagnato il dibattito sulla riforma della Corte dei conti, che uno dei più autorevoli procuratori della Repubblica si è spinto a definire “un colpo di spugna, poiché nessuno pagherà più e ne avranno danno solo gli italiani”.

È tuttavia d’uopo precisare che il grido d’allarme ora riferito riguarda il livello politico, che è destinatario dell’emendamento 1.23 introdotto alla Camera dei Deputati da esponenti della maggioranza, il quale prevede: “…che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”. Tale nuova formulazione realizza un’inversione dell’onere della prova rispetto alla norma oggi vigente: sarà la procura contabile a dover provare l’assenza di buona fede – che, fino a prova contraria, si riterrà presunta – e non il soggetto sottoposto a giudizio ad avere l’onere di documentare e circostanziare il contrario.

Limitando le nostre riflessioni al più ristretto ambito operativo dei dirigenti scolastici, che si ritrovano a dover spesso agire (e decidere) con un evanescente – quando non inesistente – supporto da parte dei Superiori Uffici, a parere di DIRIGENTISCUOLA la riforma delinea un quadro prospettico di maggiore serenità da parte dei dirigenti scolastici nell’assumere decisioni su materie controverse ovvero scarsamente normate.

A titolo di mero esempio, ben sappiamo quanti problemi ai dirigenti scolastici abbiano creato e continuano a creare i progetti finanziati con il PNRR, relativamente ai quali stiamo da tempo assistendo ad un incredibile rovesciamento delle fonti del diritto: la corretta interpretazione della norma è devoluta all’esegesi informatica compiuta dalle piattaforme telematiche di gestione! Ed ecco allora che le piattaforme richiedono documenti che all’inizio del procedimento non erano richiesti, magari firmati digitalmente alla data in cui non erano ritenuti necessari; così come risulta magari inibita la possibilità di procedere poiché un tasto prima presente in piattaforma oggi risulta sparito, oppure quando l’incerta interoperabilità con altre piattaforme delle piattaforme di e-procurement tende a dissolvere ogni anelito di semplificazione procedurale.

E quindi, nella difficile condizione dei dirigenti scolastici, costretti più volte ad essere obtorto collo soggetti attuatori di decisioni prese altrove, a parere di DIRIGENTISCUOLA ben vengano – come prevede la riforma della Corte dei Conti – il limite di risarcibilità del 30% del danno erariale causato, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per chi gestisce fondi pubblici, l’obbligo di valutare l’eventuale responsabilità erariale tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, il fatto che non costituisca colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti, l’applicabilità del nuovo regime di danno erariale ai procedimenti non definiti, la prescrizione della risarcibilità del danno in ogni caso entro 5 anni, fatto salvo l’occultamento doloso – con condotta attiva – del danno.

Ma il tema della riforma della responsabilità erariale, che agli occhi di un osservatore meno attento (e meno coinvolto) potrebbe apparire uno sfacciato salvacondotto verso l’illegalità, attrae oggi inaspettatamente, nel proprio ambito di ricaduta, la problematica dell’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Infatti proprio in questi ultimi mesi vi è stata lapprovazione – avvenuta lo scorso 20 marzo al Senato – delle Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, il cui testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati, dove è in corso l’esame nelle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive.

Il DDL sull’intelligenza artificiale – che tende a rappresentare un primo quadro dei principali ambiti di potenziale innovazione – nel precisare all’articolo 3 comma 5 che “La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali”, al comma 2 dell’articolo 14 (Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione) prevede che “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.

Risulta evidente, dal testo del DDL di delega al governo sull’intelligenza artificiale, che ricondurre sic et sempliciter la responsabilità dei provvedimenti e dei procedimenti al dirigente o al funzionario anche quando sia stata impiegata l’intelligenza artificiale pone più di qualche interrogativo o perplessità. E per quanto si voglia approfondire il rapporto tra IA e PA, come hanno fatto la stessa Corte dei conti, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) oppure l’AGID, le analisi non possono rispondere al quesito dei quesiti: è accettabile essere ritenuti responsabili di un sistema prospetticamente autocosciente che attimo dopo attimo si evolve e che, come tale, potrebbe potenzialmente sfuggire al controllo?

Alla luce dell’interrogativo ora posto, in considerazione dell’esperienza quotidiana di lavoro dei dirigenti scolastici – caratterizzata da responsabilità spesso di difficile controllo – e del futuro ignoto in tema di impiego dell’intelligenza artificiale e delle correlate derivanti responsabilità, è probabile sia buona cosa auspicare che la riforma della responsabilità erariale venga presto approvata.

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