GUIDA ALL’ESAME DI STATO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

GUIDA ALL’ESAME DI STATO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

A.S.2020/21

Riferimento Normativo: O.M.52 del 03/03/2021

 

SCADENZE:

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. (Art.1)

Il Consiglio di classe assegna l’elaborato all’alunno entro il 7 maggio 2021 (art. 3 c.1)

L’elaborato è  trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata (art. 3 c.1)

Lo scrutinio finale va effettuato subito dopo il termine delle lezioni

Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2021

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME

  1. a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
  2. b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; (art.2 comma 1)

N.B. Il Collegio dei docenti, di norma, ha già deliberato  in ordine alle deroghe alla validità dell’anno scolastico per superamento dei limiti di legge

 

NON AMMISSIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. (art.2 comma3)

 

VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (OM 52/2021 art. 2 cc. 2, 3; DLgs 62/17 art. 6 c. 5)

 

SCELTA DELL’ELABORATO

Il Consiglio di classe condivide con ogni alunno la scelta della tematica, seguendo e supportando gli allievi nella stesura. La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza consentendo l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato. L’esame, orale, si terrà in presenza  e prevede la realizzazione e la  presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato consegnato entro il 7 giugno 2021.

  1. L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. B. Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza:
  2. a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
  3. b) delle competenze logico matematiche;
  4. c) delle competenze nelle lingue straniere.

 

ESAME IN VIDEOCONFERENZA

L’esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi:

  • I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al dirigente corredata da documentazione)
  • esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  • se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola
  • possibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in videoconferenza se impossibilitati a partecipare in presenza. (art.9)

 

ALUNNI CON DISABILITÀ- DSA- BES

Sia l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale

Per gli alunni con disabilità ci riferisce ai relativi PEI.

Per gli alunni con DSA ci si riferisce ai relativi PDP.

Per gli alunni con BES ci si riferisce a quanto per loro previsto per le prove di valutazioni orali in corso d’anno. (OM 52/2021 art. 7, 8, 9)

 

VALUTAZIONE FINALE

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento quanto indicato ai punti A. e B dello svolgimento dell’esame. Votazione minima richiesta per il superamento dell’esame: sei.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. La Commissione d’esame può approvare dei criteri relativi all’attribuzione della Lode anche acquisendoli da analoghe deliberazioni del Collegio dei docenti (art. 4)

 

PROVE INVALSI

E’ prevista la partecipazione se le condizioni epidemiologiche lo consentono ma non rappresentano requisito d’accesso.

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

 

PRIVATISTI

Per i privatisti le procedure sono indicate all’art. 5 della OM 52/2021, le modalità sono le stesse dei candidati interni l’elaborato è assegnato tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno che lo consegna , in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

  • primo livello, primo periodo didattico: prova orale e prevede la realizzazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell’adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall’adulto stesso nel corso dell’anno. Si deve accertare  il possesso delle competenze e, in particolare:
  1. a) dell’asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
  2. b) dell’asse matematico (competenze da 13 a 16).

L’esame è condotto sulla base del patto formativo individuale

  • Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022 (art.8)

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni  tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.( art.4)

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