DL 24/2022: LE PRINCIPALI NOVITA’

DL 24/2022: LE PRINCIPALI NOVITA’

È entrato in vigore oggi il DL n. 24 del 24 marzo 2022, contenente Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si riportano di seguito le principali novità per il sistema scolastico.

 

OBBLIGO VACCINALE

Permane fino al 15 giugno 2022, per il personale della scuola, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall’art. 9, c. 3, del DL 52/2021.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. L’atto di accertamento dell’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica.

Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 si provvede alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, è previsto quanto segue:

  • Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno 4 casi di positività nella classe, l’attività prosegue in presenza ed i docenti, nonché i bimbi a partire dai 6 anni di età, utilizzano dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo.
  • Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, se in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire le attività scolastiche in DDI a seguito di richiesta accompagnata da certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato tampone antigenico o molecolare con esito negativo.
  • Fino alla conclusione dell’anno scolastico:
    • è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
    • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
    • resta fermo il divieto di accesso ai locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o in caso di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°.

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