DISCIPLINA DOCENTI: Sequenze contrattuali per il CCNL di comparto.

DISCIPLINA DOCENTI: Sequenze contrattuali per il CCNL di comparto.

Dirigentiscuola scrive a Naddeo

Appresa la notizia della riapertura delle trattative tra ARAN e OO.SS. di comparto sull’ultimo CCNL I.R., DIRIGENTISCUOLA invia un accorato appello al Presidente Aran, Dr. Antonio Naddeo.

I futuri incontri riguarderanno la definizione di specifiche materie che l’ultimo contratto, entrato in vigore il 19 gennaio u.s., rinvia a specifiche sequenze contrattuali. Una di queste sarà dedicata interamente alla responsabilità disciplinare del personale docente e ata di cui all’art. 48 che, molto probabilmente, si concluderà, per l’ennesima volta, con la consolidata beffa.

Le pubbliche esternazioni di un sindacato di comparto, che aspira a diventare, nel mentre,  rappresentativo per l’Area istruzione e ricerca e, dunque, per la categoria dei dirigenti scolastici, ci portano a questa conclusione.

La volontà di  “non prendere minimamente in considerazione la possibilità di introdurre nuove sanzioni per il personale docente e ata,  affidando la possibilità di irrogarle direttamente al dirigente scolastico”  crediamo non necessiti di particolari interpretazioni, essendo chiari gli obiettivi: lasciare tutto invariato, continuando ad alimentare conflitti e contenziosi, comprimendo, di riflesso, il potere disciplinare dei dirigenti scolastici nei confronti soprattutto del personale docente, in violazione, vale la pena di sottolinearlo, della legge!

Il doppio livello interpretativo tra il D.lgs 75/2017 (decreto Madia) che assegna al dirigente scolastico il potere di infliggere la sanzione di sospensione dal servizio fino a 10 giorni continuerà ad impattarsi con la tipicità delle sanzioni  disciplinari che , per il personale docente, fa riferimento al D. lgs 297/94 , dove la sospensione fino a 10 giorni non è contemplata…nonostante la norma successiva – ius superveniens – la preveda. 

 

Riteniamo che la posizione chiara di un sindacato sia in verità la posizione dell’intero comparto e di quelle sigle, già rappresentative della parte datoriale,  che si troveranno  a far fronte comune su un aspetto in cui non vi è la volontà di intervenire e di risolvere nella direzione della prescrizione di legge .

In sede contrattuale le OO.SS. di comparto dovrebbero – rectius DEVONO – semplicemente rispettare e applicare la legge modificando la già esistente sospensione dal servizio fino a trenta giorni, in due sanzioni: fino a 10 giorni e da 11 a 30. Non si tratta di prevedere o aumentare le sanzioni, bensì semplicemente di dividerne una in due, essendo, per legge, due i titolari del potere disciplinare.

Nell’ allegata lettera indirizzata al Presidente dell’ARAN sono dettagliati gli aspetti giuridici sottesi all’intera vicenda,  dove emergono  gli aspetti paradossali di un sistema sindacale  degno di una “finzione teatrale”.

Le stesse organizzazioni sindacali che in data 13 marzo  2024 hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL Area istruzione, a difesa della prerogative dirigenziali,  a meno di due mesi  decideranno in altra sede di restringerle e comprimerle.

Se chiare ai più sono le motivazioni che offriranno ai loro delegati docenti e Ata, attendiamo con somma curiosità di conoscere le motivazioni che offriranno ai delegati e agli iscritti dirigenti scolastici  per giustificare l’indebolimento dei poteri dirigenziali.

Attendiamo con maggiore curiosità la reazione della categoria e di tutti coloro che continuano a sostenere “modelli ibridi” di rappresentatività sindacale.

Per quanto ci riguarda saremmo felici di essere smentiti nelle nostre odierne convinzioni con la dimostrazione concreta che anche il comparto ha a cuore le sorti della categoria.

 Conclude il Presidente Fratta: “Anche questo, come tanti altri problemi della categoria, si risolverà se e quando la stessa lo vorrà, ovvero allorquando la categoria si renderà conto che appartiene all’AREA e non al COMPARTO prendendo atto, ed agendo di conseguenza, della anomalia tutta e sola italiana. In nessun altro Paese al mondo lo stesso Soggetto con due nomi diversi tutela il datore di lavoro e il lavoratore. Si fa già fatica a comprendere come possano centinaia di Dirigenti rilasciare deleghe a sindacati non rappresentativi, figuriamoci se si può comprendere l’indifferenza di fronte alle dichiarazioni… contro di loro pronunciate dal loro stesso rappresentante sindacale.  Ignoranza – nel senso letterale del verbo ignorare –  o masochismo?”    

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