CASO AGRESTI: DIRIGENTE MASSACRATO DALLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE CON PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI.

CASO AGRESTI: DIRIGENTE MASSACRATO DALLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE CON PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI.

Siamo costretti a ritornare sul caso Agresti perché l’USR Lazio, nonostante esplicita richiesta, inoltrata anche dal legale del collega Agresti, non ha provveduto alla revoca dei due illegittimi e assurdi provvedimenti adottati. A nulla è servito anche l’annuncio che DIRIGENTISCUOLA era ed è pronta a mobilitare la propria task-force costituita proprio per tutelare colleghi massacrati dall’Amministrazione con provvedimenti illegittimi che denotano ignoranza della norma o utilizzo distorto della stessa. Come nel precedente comunicato DIRIGENTISCUOLA non è entrata nel merito di quanto accaduto; si è sola limitata a denunciare l’illegittimità dei provvedimenti adottati, sui quali, ed in modo più dettagliato, è costretta a ritornare.

Dopo una prima lettura degli atti  che hanno dato luogo al precedente comunicato, siamo costretti ad un ulteriore approfondimento che rende ancor più forte l’indignazione di DIRIGENTISCUOLA per il modo sommario, improntato ad una spaventosa superficialità, in dispregio delle minimali garanzie poste da disposizioni normative e contrattuali, con cui il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio – peraltro non comprendendosi se in tale veste o come responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari – ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del collega dirigente scolastico Riccardo Agresti e contestualmente sospendendolo dal servizio, più che con motivazioni inconsistenti, per fatti inesistenti!

Ciò in quanto la contestazione di addebiti si fonda esclusivamente su una notizia di stampa”, secondo la quale il dirigente scolastico ha proceduto ad allontanare dalla classe un alunno iperattivo; e, sempre dalle notizie di stampa, “si è appreso” che ha continuato a negargli l’accesso all’Istituto nonostante il decreto dell’adito TAR di immediata riammissione.

Tale, asserita, “condotta”, per come riportata esclusivamente da “notizia di stampa” (senza alcuna verifica, senza un minimo di attività istruttoria, senza aver sentito la persona o altri soggetti dell’istituzione scolastica informati sui – presunti – fatti) è stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 165/2001, della “piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare”. “Fatti”, che una volta acquisiti vanno formalmente e puntualmente contestati, non già riassunti nella generica formula che “appaiono violati gli obblighi di cui all’art. 25 e 55 del D. Lgs. 165/2001, nonché le disposizioni contrattuali di riferimento, in particolare l’art. 26 del CCNL e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”: come si legge nella striminzita nota avente ad oggetto Procedimento disciplinare – Contestazione di addebito.

Non meno abnorme è l’immediato seguito del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, in clamorosa assenza dei presupposti esigiti dall’articolo 29, comma 1 del CCNL dell’area – non del comparto! – Istruzione e Ricerca.

Vi si legge – ma, evidentemente, non si è ben compreso quel che si è letto – che la predetta sospensione cautelare è possibile solo se l’Amministrazione ritenga necessario espletare “ulteriori accertamenti sui fatti addebitati (rectius: già addebitati) al dirigente”: ulteriori, rispetto a quelli assunti nella (mai avvenuta) attività istruttoria o, quantomeno, preistruttoria.

Per l’espletamento di tali ulteriori accertamenti – dice ancora la norma – la sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni; e solo “nei casi di particolare gravità e complessità” tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni, secondo i principi – e secondo una logica elementare – allegandosi una puntuale, stringente motivazione che renda conoscibili, e controllabili, “i presupposti di fatto e – oltre che – le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze della – mai avvenuta! – istruttoria”: articolo 3, comma 1, legge 241/1990 e pacificamente applicabile, siccome esigibile sotto il profilo della buona fede oggettiva, negli atti di natura privatistica, come nel caso di specie.

Citando, ma fraintendendolo, il comma 1 dell’articolo 29 del CCNL (e sempre in assenza della richiesta motivazione, neanche con il ricorso ad una clausola di stile, perché – a torto – ritenuta in re ipsa), il direttore generale dell’USR Lazio si è inventata un’inesistente sospensione cautelare “fino al termine del presente procedimento disciplinare e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni”.

Così come si è inventata un’altrettanta inesistente “suddetta recidiva”, che peraltro – e sempre significata nei suoi estremi – avrebbe dovuto semmai avere collocazione nell’atto di avvio del procedimento disciplinare e contestazione di addebiti.

Facendosi strame delle disposizioni di legge e negoziali, gli avviati procedimenti con una fretta inusitata, nel mentre vorrebbero riparare il presunto “grave danno all’immagine dell’amministrazione scolastica grazie (sic!) al clamore mediatico dell’accaduto”, hanno già sortito effetti devastanti sulla psiche del collega alle soglie della pensione e che può allegare un eccellente stato di servizio: effetti devastanti e destinati ad alimentarsi con la sua ulteriore esposizione mediatica dagli stessi inevitabilmente indotti.

Ma, di certo, un – reale – e più grave danno all’immagine dell’amministrazione scolastica deriverà da provvedimenti scritti sulla cenere ad opera di suoi organi di vertice, destinati ad essere spazzati via dal Giudice Unico del Lavoro, qui competente in via esclusiva, non già – detto incidentalmente – con il presunto alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (sic!!!), che invece – ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del D. Lgs. 104/2010, Codice del processo amministrativo –  è esperibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa: circostanza qui insussistente.

Cancellare un autentico obbrobrio, azionando i relativi strumenti apprestati dall’ordinamento, per il suo Autore sarebbe manifestazione di semplice buon senso. Ed è quanto chiesto  ufficialmente con atto di diffida da DIRIGENTISCUOLA, oltre che dal legale del collega Agresti,  al D.G. del Lazio. Contrariamente DIRIGENTISCUOLA mobiliterà la propria task-force e l’intera categoria che non può accettare passivamente veri e propri atti di aggressione dagli effetti devastanti. Anche il Ministro Valditara dovrà fare le sue valutazioni: non potrà rimanere inerte di fronte a provvedimenti che fanno strame di norme, inventano sanzioni disciplinari inesistenti e altrettanto non previsti organi avverso i quali esperire il gravame confondendo atti di competenza del giudice del lavoro con quelli  del giudice amministrativo.  

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