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SCUDO ERARIALE E DIRIGENTI SCOLASTICI. NO ALLA RITENUTA DEL 20% NO AI CONTROLLI VESSATORI

SCUDO ERARIALE E DIRIGENTI SCOLASTICI. NO ALLA RITENUTA DEL 20% NO AI CONTROLLI VESSATORI

Durante la seduta numero 502 della Camera dei deputati, in data primo luglio 2025, è stato convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2025 n.68, che segue il solco tracciato dal più volte prorogato D.L. “Semplificazioni” 76/2020, a suo tempo emanato per contrastare la cosiddetta paura della firma. Il DL convertito in data primo luglio 2025 continua a delimitare la responsabilità erariale ai casi ove sia presente, oltre all’errore del pubblico funzionario, la volontà del medesimo (da provare in giudizio da parte della procura contabile) di cagionare danno alle finanze dello Stato. La limitazione di responsabilità prevista non si applica, comunque, per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. Tale disposizione – detta anche “scudo erariale” – grazie alla conversione del citato decreto-legge 12 maggio 2025 n.68 è stata definitivamente prorogata, fino al 31 dicembre 2025.

L’anzidetta proroga dello scudo erariale, al di là del significato tecnico del provvedimento, pone all’attenzione degli osservatori più attenti un dato politico estremamente significativo: l’approvazione è avvenuta con i voti dei parlamentari di maggioranza e con l’astensione di larga parte dei parlamentari di opposizione.

La significatività del dato politico testè citato, che si lega a filo doppio con la modifica del funzionamento della Corte dei conti e della responsabilità erariale attualmente all’esame in Commissione al Senato, conferma la bontà delle analisi e delle prese di posizione di DIRIGENTISCUOLA: se da un lato ci eravamo spinti ad approndire le ricadute future dell’impiego dell’intelligenza artificiale sulle responsabilità erariali dei funzionari e dei dirigenti alla luce di quanto previsto dal provvedimento sulla stessa IA attualmente al Senato per l’esame definitivo, dall’altro avevamo pesantemente stigmatizzato – scrivendo direttamente al ministro – il regime dei vessatori controlli intrapresi dall’Unità di missione del MIM sui progetti PON/FESR/PNRR, che alla luce della licenziata proroga dello scudo erariale – con pochi voti contrari – si presenta, oggi ancora di più, come una forma di accanimento verso i DS da parte dell’Unità di Missione del MIM, che si muove non solo lontana dalla sensibilità politica del Parlamento, ma in un quadro giuridico-amministrativo che attende altri cambiamenti normativi radicali, derivanti dalla probabile prossima approvazione della riforma della responsabilità erariale.

Premesso quanto sopra, in un quadro di cambiamenti normativi attesi piuttosto fluido, si è inserito in questi giorni un grossolano tentativo di condizionare i DS messo in atto dalla costola amministrativa di un sindacato non rappresentativo dei dirigenti scolastici, che con un comunicato privo di riferimenti normativi ha suggerito ai DS di versare senza indugio al fondo regionale la ritenuta del 20% sui compensi rivenienti dall’attuazione del PNRR.

Considerata l’agitazione che tale maldestro intervento ha determinato nella categoria, precisiamo – per l’ennesima volta – che la ritenuta del 20% sui compensi PNRR del DS non va versata e che le indicazioni a pagare la ritenuta, contenute nella Nota MIM prot. AOODGRUF 46871 del 11.12.2024 a firma della dirigente Francesca Busceti, sono state sospese dopo una settimana dalla Nota MIM prot. AOODPPR 8810 del 18.12.2024, proveniente dal superiore ufficio dell’allora Capo dipartimento Jacopo Greco.

Le argomentazioni sull’asserito obbligo di pagamento richiamano, in modo del tutto non pertinente rispetto alla problematica affrontata, profili di responsabilità erariale diretta a carico del DS e del DSGA che firmino il mandato, sottolineando altresì che un decreto di liquidazione sottoscritto dal DSGA non lo esime da responsabilità, come da consolidata giurisprudenza della Corte dei conti.

Tali considerazioni,  che, in linea generale, possono anche ritenersi condivisibili,  risultano tuttavia del tutto estranee alla questione del mancato versamento della ritenuta del 20% sui compensi PNRR.

È fondamentale ricordare che la responsabilità erariale può configurarsi solo in presenza di dolo o, quanto meno, di colpa grave da parte dell’agente pubblico. Nel caso specifico, tali elementi non risultano presenti: l’eventuale omissione non discende da una condotta dolosa o gravemente colposa, ma si fonda su una consolidata interpretazione normativa, da tempo sostenuta da DIRIGENTISCUOLA, secondo cui tale specifica ritenuta non è dovuta.

Tale posizione è stata confermata dall’ultima indicazione ufficiale resa in materia dal Capo Dipartimento del MIM, dott. Greco, la quale, ad oggi, non risulta essere stata superata o smentita da successivi chiarimenti ministeriali .

Ci riserviamo di pubblicare, a breve, a beneficio dei SOCI,  un mini saggio sul danno erariale curato dall’esperto in materia, F. Nuzzaci.

L’atteggiamento vessatorio dei controlli attuati da parte dell’Unità di missione del MIM – conclude il Presidente Fratta – rischia di ingenerare nella categoria dei dirigenti scolastici, così come in chi dirige gli Uffici di segreteria, paure prive di fondamento. Chiediamo ancora una volta al ministro di intervenire sull’operato dell’Unità di missione del MIM, la cui azione si colloca, anche alla luce delle evoluzioni normative in fieri, al di fuori di una prudente e ponderata azione amministrativa di controllo, come con dovizia di argomenti abbiamo già provveduto a segnalare.”

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