Vaccini: nessuna proroga alla scadenza del 10 marzo

Vaccini: nessuna proroga alla scadenza del 10 marzo

La richiesta del ministro Salvini di provvedere a un decreto per evitare l’espulsione da scuola dei bambini non vaccinati ha  scatenato un fiume di  polemiche. Una proroga dopo un’altra e così via annacquando sempre più la legge Lorenzin. A porre fine all’acceso dibattito è giunta la conferma del  ministero della Salute che non ci sarà nessun provvedimento urgente per estendere ulteriormente la possibilità di autocertificare le vaccinazioni e consentire così di rimanere a scuola ai bambini le cui famiglie non hanno ancora presentato la documentazione. DIRIGENTISCUOLA nel ribadire che occuparsi di salute pubblica non è compito dei  dirigenti scolastici auspica che queste incombenze vengano al più presto attribuite agli organi competenti.

Su richiesta dei dirigenti facciamo chiarezza sulla scadenza del 10 marzo

Anno scolastico 2018/19

La scadenza riguarda quei bambini i cui genitori hanno formalmente dichiarato all’inizio dell’anno scolastico di aver già effettuato le vaccinazioni per i quali la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

Anno scolastico 2019/20

  • I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di eta’ compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
  • Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.
  • Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse.
  • Per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dall’iscrizione.

 

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