TUTELE ASSICURATIVE INAIL PER L’ ANNO SCOLASTICO 2024-2025

TUTELE ASSICURATIVE INAIL PER L’ ANNO SCOLASTICO 2024-2025

 

L’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113- DECRETO OMNIBUS – ha esteso la tutela INAIL, nei modi e nelle forme già conosciuti per l’anno scolastico 23-24, anche all’anno scolastico 2024-25.

E’ quanto riportato nella nota INAIL del 14 agosto 2024.

Di seguito un approfondimento sui destinatari della tutela e in quali casi essa è prevista.

Ricordiamo che anche per l’anno in corso, la tutela INAIL non copre la responsabilità civile verso terzi e tanti altre situazioni che all’interno dell’istituzione scolastica sono state oggetto di tutela integrativa.

Su  AGENDA365, a disposizione dei soci di DIRIGENTISCUOLA, la modulistica per procedere alla stipula dei contratti di assicurazione integrativa.  

 

 

                                                  Tutela assicurativa in base

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153).

 

Soggetti tutelati e situazioni oggetto di tutela

Estensione solo per l’anno scolastico 2024-2025

a)      il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

b)      gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza

c)      gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali

d)      il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca

e)      gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f)       gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate

g)      gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti

 

     Per il Personale DOCENTE di cui alle lettere : a) b) c) d) e)

 

La tutela è prevista per tutti gli eventi occorsi per finalità lavorative anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

 

–        Il personale  in argomento è  pertanto assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

 

Rientrano nella copertura assicurativa dell’Inail anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in lavoro; tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione del lavoro, compresi quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (Cassazione civile sez. lav., 3.4.2017, n. 8597).

 

La nozione di occasione di lavoro, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all’interno dell’azienda (Cassazione civile sez. lav., 13.5.2016, n. 9913).

 

L’indennizzabilità dell’infortunio subìto dall’assicurato sussiste anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio.

 

La tutela è prevista per infortunio in itinere / es. tragitto casa/scuola

 

 

La tutela non è prevista se collegata al cosiddetto “rischio elettivo “/ es. un infortunio occorso nell’ambiente scolastico per un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

 

  Configurano il rischio elettivo: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).

 

 

     Per Alunni e studenti di cui alle lettere : f) g)

La tutela è prevista per gli alunni a partire dalla scuola dell’infanzia

–        Per tutte le attività di apprendimento e non più  circoscritta al solo  svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

 

–        Per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

 

–        Per  tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

 

–        Per  i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, ai sensi  dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e cioè :

 

–         progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio;

 

–        corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche ;

 

 

La tutela non è prevista per infortunio in itinere.

 

 

La tutela è prevista per infortunio in itinere  solo per studenti  durante le attività di PCTO / es. tragitto SCUOLA/ LUOGO ATTIVITA’ PCTO

 

 

 

                                      PRESTAZIONI ASSICURATIVE

  • Cosa PREVEDE la tutela INAIL
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

ECONOMICHE :

l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

SANITARIE/SOCIO-SANITARIE  : prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

INTEGRATIVE : assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

ESONERO per  le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

  • Cosa NON PREVEDE la tutela INAIL
Per i DOCENTI– l’erogazione dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.

 

PER GLI STUDENTI – L’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

L’assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

 

 

 

  • Modalità di assicurazione INAIL per le scuole statali

 

 

Il  decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato”.

La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti.

 

L’ assicurazione INAIL  non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante.

 

I soggetti assicuranti non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.  

 

 

 

 

 

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