Siamo stati resi partecipi da nostri soci di lettere loro indirizzate da avvocati che già li avevano assistiti in una serie di ricorsi in fase cautelare e che ora dovrebbero proseguire nei giudizi di merito in primo grado e magari in appello, benché palesemente suicidi.
Nulla di nuovo e nient’affatto edificante. È lo sperimentato lucroso meccanismo di ricorsi collettivi seriali, attivato – a prescindere – da spregiudicati legali. E il cui comportamento meriterebbe di essere segnalato ai competenti Ordini professionali.
Qui nello specifico, a fondamento di una pesca a strascico, vengono allegate due ordinanze cautelari del TAR Lazio e una del Consiglio di Stato.
A) – La prima, n. 8828 del 7 settembre 2024, riguarda un ricorso di 53 partecipanti al concorso ordinario a dirigente scolastico, costituitisi in giudizio contro il MIM e nei confronti di un’unica pseudo-controinteressata e/ma con l’intervento ad opponendum di 72 soggetti della graduatoria del concorso riservato.
Chiedevano i ricorrenti l’annullamento del D.M. 9 agosto 2024, n. 2117, con cui è stata approvata la graduatoria del predetto ultimo concorso nonché di tutti i singoli provvedimenti di nomina effettuati con decorrenza dall’a.s. 2024/2025.
Ricorso rigettato poiché, pur in base a una cognizione sommaria della fase cautelare, privo di un minimo fondamento, per non dire del tutto pretestuoso.
In dettaglio rigettato:
- per carenza di legittimazione e di interesse concreto e attuale in capo ai ricorrenti, avendo essi – allo stato – solo sostenuto la prova preselettiva e non le ulteriori prove della procedura concorsuale (che potrebbero non superare);
- per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati vincitori del concorso riservato, atteso che l’unico soggetto individuato risulta solo idoneo, “quindi non avente un effettivo e concreto interesse contrario all’accoglimento del ricorso”;
- soprattutto perché, in disparte i sopraddetti profili di irricevibilità e inammissibilità, sono prima facie insussistenti le allegate plurime violazioni della Costituzione ad opera della normativa primaria che ha previsto – per il triennio 2023/24, 2024/25, 2025/26 – il duplice concorso ordinario (a base regionale, per 587 posti) e riservato (per 392 posti, quale coda della graduatoria del precedente concorso ordinario nazionale), incluse le rispettive modalità di immissione in ruolo. E in effetti “non risultano ravvisabili … profili di irragionevolezza o illogicità nella scelta del legislatore di attingere alla graduatoria del concorso riservato concluso in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, diversamente dal concorso ordinario in attesa della calendarizzazione della prova scritta, scelta che ha consentito di evitare che il 60% dei posti vacanti e disponibili destinati al concorso ordinario venissero affidati in reggenza a dirigenti scolastici titolari su altre sedi in violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (e) considerato che è stato comunque previsto un meccanismo di recupero e compensazione dei posti … reintegrati nel contingente assunzionale regionale … in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi”.
B)- La seconda pronuncia, sempre in sede interinale e più sbrigativa, è del Consiglio di Stato. Che, sulla scorta di propri precedenti (nn. 3849 e 3850 del 16 ottobre 2024), con ordinanza n. 7250 del 31 ottobre 2024 ha confermato l’impugnata decisione n. 4107/2024 del TAR Lazio.
Anche qui il ricorso lo ha promosso – contro i soggetti inclusi nella graduatoria del concorso riservato e/o già immessi in ruolo a inizio a.s. 2024/2025 – un gruppo di 41 partecipanti alla procedura ordinaria in via di espletamento.
E anche qui il supremo giudice amministrativo ha ravvisato l’infondatezza dell’appello in quanto “gli appellanti che stanno partecipando alla procedura concorsuale bandita con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023 (id est: quella ordinaria), avendo solo superato la prova preselettiva non sono pertanto attualmente lesi dalle assegnazioni disposte con il concorso riservato”. E“in tale ambito la questione di costituzionalità appare priva, allo stato, del requisito della rilevanza”.
Conclusione: In entrambe le ordinanze compendiate il giudice si è dimostrato benevolo nel compensare le spese, per la complessità delle questioni sollevate (o in considerazione delle questioni trattate), “sia pure per la presente fase” .
Riteniamo doveroso avvertire coloro i quali volessero proseguire il contenzioso per approdare al giudizio di merito del rischio fondatissimo – date le premesse – di subirne la condanna, secondo il principio della soccombenza. E ancor più salate qualora il giudice dovesse ritenere concretizzata la fattispecie di lite temeraria (e/o di abuso del processo).