Relazione Segretario Nazionale Fratta – Congresso Rimini

Relazione Segretario Nazionale Fratta – Congresso Rimini

CONGRESSO NAZIONALE DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., RIMINI 5-7 OTTOBRE 2018
RELAZIONE DEL SEGRETARIO NAZIONALE
ATTILIO FRATTA
Una dirigenza scolastica non più figlia di un dio minore

Indice:
INTRODUZIONE: Chi siamo

1. Dove eravamo rimasti?
2. La persistenza dei nodi critici
3. Non più figli di un dio minore
4. Significativi impegni e azioni quotidiane
5. Oltre i padri (più o meno) nobili

CONCLUSIONE: Recuperare la dignità – D.s. non più figli di un Dio minore
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8kezsBw1awU&t=18s

1. Dove eravamo rimasti?
Allo spirare del 2013 eravamo in questa sala per celebrare il I Congresso DIRIGENTISCUOLA, lanciando una sfida: il raggiungimento della rappresentatività con la prima rilevazione utile, ossia 31/12/2015, valevole per il triennio 2016/2018.
Non è stato facile e non perché non avevamo le deleghe necessarie, bensì per tutti i tentativi, dai contorni anche mafiosi, di non riconoscercele tutte; per la precisione 54. Tanto bastava per non essere rappresentativi. Qualcuno parlò di miracolo “ci hanno provato in tanti ma nessuno c’è riuscito”. Ho detto allora e lo ripeto oggi: non si è trattato di miracolo, ma solo di voglia della categoria di dire basta e di resistenza, da parte della Segreteria, ai poteri forti che hanno dovuto prendere atto dell’inversione di tendenza.
A cinque anni di distanza risulta non solo confermata, ma – per il triennio negoziale 2019/2021 – significativamente incrementata, peraltro con riferimento alla più vasta e nuova area dell’Istruzione e Ricerca. Significativamente incrementata al punto d’aver sorpassato lo SNALS e ponendoci quasi alla pari della UIL, cioè di due sindacati storici e radicati sull’intero territorio nazionale. Di più, se il nuovo contratto 2106/2018 può essere validamente firmato dalla ricomposta Quadriate CGIL-CISL-UIL-SNALS, dal primo gennaio 2019, ovvero per l’imminente triennio contrattuale 2019/2021, essa non avrà più i numeri, essendo abbondantemente sotto il 50% della rappresentatività, per continuare a decidere il destino della propria dichiarata controparte datoriale. Altro traguardo storico. Per la prima volta nella storia il destino della DIRIGENZA SCOLASTICA prima e della nuova area ISTRUZIONE E RICERCA non lo decideranno solo le sigle storiche
E’ un risultato che deve riempirci di orgoglio, senza per questo adagiarci sugli allori, quale inoppugnabile testimonianza che la categoria, pur al suo interno divisa e frantumata in una congerie di sigle: ben 41 e in aumento, ha inteso premiare chi si è quotidianamente speso nei diversi tavoli istituzionali e anche nelle piazze per rivendicarne la dignità; soprattutto costringendo altre ben più consistenti organizzazioni sindacali a venire allo scoperto.
Non vi tedierò con l’elenco delle numerose iniziative intraprese, delle quali si conserva memoria sul nostro sito, limitandomi a quelle più rilevanti e che mantengono la loro attualità, in positivo e in negativo:
– I ricorsi per la perequazione quale strumento di pressione verso l’Amministrazione e le OO.SS. conniventi;
– La proclamazione della disobbedienza civile
– Il rifiuto alla compilazione del portfolio e, quindi della valutazione sganciata dalla retribuzione di risultato;
– I 5 giorni di sit-in davanti al MIUR (22-26 maggio 2017) che hanno costretto il Ministro a impegnarsi per il riconoscimento della perequazione e il Governo a prevedere, nella legge di stabilità, l’allineamento retributivo seppure graduale.

2. La persistenza dei nodi critici
Ma c’è tanto ancora da fare. E molti sono i nodi da sciogliere, ad iniziare dal rinnovo del nostro CCNL 2016/18 e a ridosso della sua naturale scadenza se non oltre, secondo una deplorevole italica prassi.
La posizione di DIRIGENTISCUOLA è chiara da tempo ed è stata riproposta, con dovizia di argomentazioni fondate sul dato normativo e sulle pronunce della giurisprudenza delle corti superiori, nei diversi incontri istituzionali, sino all’ultimo con il capo di Gabinetto del MIUR il 4 u.s.
Devo però chiedervi una paziente attenzione per declinare i diversi passaggi necessari alla piena comprensione di meccanismi non sempre di facile attingibilità.
2.1. E’ abbondantemente noto che sin dal primo contratto d’ingresso nella dirigenza scolastica, risalente al 2002, si è posto il problema dell’equiparazione economica con la restante dirigenza pubblica; su cui hanno convenuto diversi ordini del giorno parlamentari, la menzionata giurisprudenza e le stesse parti contraenti, che con dichiarazioni a verbale e reiterando la medesima formula – o clausola di stile – senza particolari sforzi innovativi, l’hanno sistematicamente rinviata al prossimo giro in contestualità al reperimento di apposite risorse finanziarie.
E’ altrettanto noto che quest’obiettivo ha subìto ripetuti slittamenti recati dalla moratoria contrattuale durata circa un decennio, quando finalmente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 pubblicata nel luglio 2015, ha da quel momento statuito “l’illegittimità sopravvenuta” ed imposto alle parti, entro la fine dell’anno solare, di riaprire le trattative per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e, quindi, per le nuove aree dirigenziali, che il CCNQ del 13 luglio 2016 ha ridotto a quattro in luogo delle preesistenti otto (continuando a fare numero a sé la dirigenza della Presidenza del consiglio dei ministri), in attuazione del D. Lgs. 150/09 (c.d. Riforma Brunetta).
Perché sarà il Contratto – lo dice la Corte costituzionale – lo strumento di un giusto bilanciamento tra le esigenze di riequilibrio della finanza pubblica (presidiate dal riscritto articolo 81 della Carta fondamentale) e il principio della libertà sindacale ex articolo 39, che nel pubblico impiego c.d. privatizzato ha il necessario completamento nell’autonomia negoziale.
Di certo l’armonizzazione dei trattamenti retributivi – nel caso di specie, la perequazione retributiva con la dirigenza pubblica di analoga seconda fascia – soggiace ai limiti delle risorse rese disponibili con le leggi finanziarie. Ma non è men vero – proseguono gli Ermellini del palazzo della Consulta – che la contrattazione deve essere utile; cioè deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante le condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici…, ovvero deve essere preordinata a contemperare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorrere a dare piena attuazione al principio della proporzionalità della retribuzione, con riguardo alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36, comma 1 Cost.) e criterio non più oscurabile, ponendosi per un verso come strumento di garanzia della parità di trattamento e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito.
Sicché, alla quarta tornata, e decorsi più di tre lustri dal conferimento della qualifica dirigenziale ai già capi d’istituto, s’impone la minimale equiparazione retributiva con i dirigenti pubblici normali, incisi – quando effettivamente lo siano – da non più di quattro forme di responsabilità, a fronte delle oltre venti in capo ai Dirigenti scolastici.
Se, infatti, un datore di lavoro concorda con la rappresentanza dei lavoratori – sottoscrivendo congiunte dichiarazioni a verbale replicate in fotocopia in calce agli ultimi tre contratti della (ora “ex”) quinta area della dirigenza scolastica – che il suo trattamento economico, da quindici anni e passa, è ingiusto e che tale ingiustizia va sanata, non si può più tergiversare ad libitum, per utilizzare il termine impiegato nella citata sentenza 178/15.
Provvedervi è diventato un obbligo giuridico per le parti contraenti. Perché un datore di lavoro non può lucrare un sinallagma che persiste alterato per un tempo indefinito, avvalendosi di una riconosciuta prestazione dirigenziale e continuando a corrisponderle una remunerazione da quadro, cioè la metà di una retribuzione dirigenziale.
Altrimenti questo datore di lavoro attua un comportamento non conforme alla correttezza e alla buona fede, figuranti negli artt. 1175 e 1375 del codice civile, per unanime giurisprudenza dotate di valore normativo e dunque integranti i contenuti del contratto, anche contro la volontà di uno o di entrambi i contraenti.
Tal che, se dovesse persistere la necessità di interloquire i giudici nostrani – sino al grado della Cassazione per poi, all’occorrenza, virare verso la Corte europea dei diritti dell’uomo – essi dovranno orientare le loro decisioni sul dettato della Corte costituzionale, secondo criteri di giustizia sostanziale.
Vale a dire che non potranno più allegare la signoria del contratto – del nuovo e parimenti non satisfattivo contratto che dovesse essere sottoscritto – siccome, per una presunzione iuris et de iure, giusto/equo in quanto prodotto della libera autonomia negoziale delle contrapposte parti: giurisprudenza invero singolare, che ammette il vaglio di costituzionalità di leggi ritenute affette da profili di irragionevolezza e, per contro, afferma l’intangibilità di una fonte normativa – il contratto – gerarchicamente inferiore!
Detto diversamente, risultando ancora disatteso l’obbligo senza soluzione di continuità, il nuovo contratto dovrebbe essere annullato dal giudice adito (per un’analoga illegittimità sopravvenuta) essendosi esso, in concreto, dimostrato inidoneo a realizzare la sua funzione tipica, di tutela dei lavoratori, che attiene anche ed immancabilmente alla parte qualificante dei profili economici…e all’attuazione del principio di proporzionalità della retribuzione…e dunque essere realmente – e non per una sorta di fictio iuris – uno strumento di garanzia della parità di trattamento (Corte cost., ante).
Finora la maggior parte delle sentenze rese in primo grado dai giudici del lavoro, e quelle arrivate in appello, hanno rigettato i ricorsi per la perequazione, con la fondamentale, e pigra, motivazione che, essendo previste diverse e autonome aree dirigenziali, la pretesa omogeneizzazione retributiva ne vanificherebbe in radice la ragione della loro sussistenza: motivazione non meno discutibile di quella della sovranità assoluta del contratto ed anch’essa improntata a quell’esasperato formalismo giuridico completamente sradicato dal dato di realtà.
Perché il dato di realtà dice che tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01, percepiscono quantomeno uguale retribuzione di posizione parte fissa, attribuibile per il sol fatto che si esercita una qualsivoglia funzione dirigenziale, indipendentemente dall’Amministrazione di appartenenza e dalla complessità della struttura organizzativa (che, per contro, astrattamente possono giustificare una differenziata retribuzione di posizione variabile). Tutti, e ribadisco tutti, tranne i dirigenti scolastici, la cui retribuzione di posizione fissa ammonta a 3.556,58 euro lordi annui, a fronte del corrispondente importo dei pari grado (cioè non preposti alla conduzione di uffici dirigenziali generali), di euro 12.155,61.
Parrebbero, per il vero, sussistere altre eccezioni, riferibili alla dirigenza sanitaria e alla dirigenza medica (ex Area 3 e ex Area 4), ma solo per il livello iniziale di quella che è una carriera interna; che però godono di indennità non presenti nelle altre aree dirigenziali, quali l’indennità specifica medica e/o l’indennità di rapporto esclusivo.
Ad ogni buon fine, il dogma delle diverse aree dirigenziali, di per sé legittimante palesi sperequazioni disancorate dai dati di realtà, giuridica e fattuale, non può più essere opposto.
Si ricorderà che, per quanto prescritto dal D. Lgs. 150/09, è stata rimessa alla competenza del CCNQ la definizione di non più di quattro aree dirigenziali, con l’esplicita autonoma disciplina della sola Presidenza de Consiglio dei ministri e – in parte, con riguardo al dispositivo della performance – della dirigenza medica, che difatti fa riferimento all’organica norma speciale del D. Lgs. 229/99. E senza che mai figuri nel suo corposo articolato il minimo accenno alla dirigenza scolastica per una sua ipotetica caratterizzazione: neanche con riguardo alla generale materia della valutazione e del merito, essendo state previste (nell’articolo 74) eccezioni solo per il personale docente.
Risultando dunque per ius superveniens abrogate dalla predetta fonte legale le pregresse disposizioni di pari grado, è ora ripristinata quell’armonia di sistema intaccata dalla legge 59/97, il cui articolo 21, comma 17 – in difformità con la definizione delle aree dirigenziali da parte del predetto CCNQ – aveva prescritto che il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici fosse disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
E’ ben evidente che questa surrettizia collocazione ha costituito un cedimento alle corporazioni sindacali generaliste, che hanno sempre osteggiato una dirigenza vera sin da quando la dirigenza pubblica fu istituita con il D.P.R. 748/72 e poi riscritta funditus dal D. Lgs. 29/93: perché i suoi poteri – per definizione – avrebbero inevitabilmente inciso la fitta rete di tutele, tipicamente impiegatizie, del personale docente e ATA.
E che sono riuscite ad imporre la poc’anzi menzionata formula, che altro non è che la trasposizione dell’articolo 32 del preistorico Contratto collettivo nazionale della scuola del 4 agosto 1995, all’epoca comprendente il personale direttivo; abusivamente prenotante una distinta area della specifica dirigenza scolastica nell’ambito del comparto scuola e non assimilabile alla dirigenza – tutta la restante dirigenza pubblica – regolata dal D. Lgs. n. 29 del 1993.
In conseguenza della novella brunettiana il nuovo Contratto collettivo nazionale quadro colloca ora nella stessa area i – non più specifici – dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e i dirigenti – mai teorizzati specifici – delle università e degli enti di ricerca, allo scopo, testuale, di armonizzarne e integrarne le discipline contrattuali.
Accanto a questa parte comune sono possibili eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione (art. 8, comma 2, CCNQ).
La lettera è inequivoca: parti speciali o apposite sezioni non sono obbligate ma eventuali; e comunque riguarderebbero solo alcuni peculiari aspetti normativi, non già i trattamenti economici, che sono la fondamentale, immediata e diretta conseguenza dell’integrazione e armonizzazione delle discipline contrattuali: ad iniziare dall’identica retribuzione di posizione fissa, attualmente pari a euro 12.155,61 e portati in dote dai nuovi commensali provenienti dalla soppressa Area VII.
Non possono dunque abusivamente reintrodursi , dilatando a dismisura le parti o sezioni speciali, le barriere, anche economiche, che formalmente si vogliono smantellare o almeno contenere; ma che, oggettivamente, potrebbero non dispiacere alle dirigenze forti: praticamente i 149.100 dirigenti non scolastici a fronte dei circa 7.500 parenti poveri provenienti dalla riserva indiana della – a parole? – soppressa area quinta.
Questi numeri, ufficiali, sono di per sé eloquenti per sfatare la leggenda metropolitana che costringerebbe(sic!) a pagare per la metà la più rognosa dirigenza pubblica perché gli appartenenti sono troppi, nonostante la drastica riduzione di oltre il 70% dell’organico degli ultimi anni del secolo scorso, e che questa stessa ragione abbia loro impedito di essere inseriti nell’ipotizzato ruolo unico e poi abortito.
Ma che non siano affatto troppi, bensì troppo pochi, oltre che in cifre assolute è deducibile ex adverso dal rapporto dirigente-numero dei dipendenti che gestisce: in media 1 a 100 per la dirigenza scolastica e meno di 1 a 10 per tutte le altre!
2.2. Dal quadro normativo testé sunteggiato, si tratta ora di trarre le coerenti conseguenze: almeno per DIRIGENTISCUOLA e fidando che lo facciano primariamente sigle sindacali più autorevoli e relativamente più rappresentative dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, inducendosi finalmente a sciogliere una persistente ambiguità.
Per il rinnovo del Contratto sono disponibili un zero-virgola per il 2016 e uno zero-virgola per il 2017, che nel 2018 assommano al 3,48% sul tasso d’inflazione programmato, che si applica a tutte le aree dirigenziali; di modo che, per quest’aspetto, le distanze retributive si allargano in luogo di ridursi, per la banale considerazione che le altre dirigenze non aggettivate partono da retribuzioni ben più consistenti ed un aumento anche del solo 3,48% allarga la forbice.
Vi sono poi da aggiungere per i dirigenti scolastici le risorse della legge 107/15 in ragione delle ulteriori competenze (e correlate responsabilità) dalla stessa loro attribuite, non già per risolvere la strutturale sperequazione retributiva di cui soffrono, peraltro accentuatasi in progresso di tempo.
Ma con due non ininfluenti considerazioni aggiuntive:
1- che sono risorse una tantum, già impegnate per compensare i tagli che negli ultimi anni il MEF ha apportato al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione variabile e di risultato;
2- che le complessive retribuzioni diminuiranno non appena l’organico sarà incrementato con l’immissione in ruolo dei circa 2.500 neo-dirigenti dal primo settembre 2019, quando dovrebbe risultare concluso il concorso in atto, atteso che sempre il MEF ha deciso – e il MIUR subìto – che il finanziamento del FUN non va parametrato sul numero delle istituzioni scolastiche, bensì sul numero dei dirigenti in servizio, con l’ulteriore beffa che le occorrenti reggenze, anziché essere a carico della fiscalità generale, sono pagate attingendosi al medesimo FUN, cioè dagli stessi dirigenti! Incredibile ma vero. Anomalia e beffa, purtroppo tollerate dalla categoria che dovrebbe, invece, innalzare le barricate, e che DIRIGENTISCUOLA ha denunciato al tavolo contrattuale confidando nell’appoggio di tutte le sigle rappresentative.

Da ultimo si sommano le risorse della legge di stabilità del 2018 per i soli dirigenti scolastici al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca: 37 milioni di euro per l’anno 2018, 41 milioni di euro per l’anno 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale (art. 1, comma 591, legge 205/17). Un’armonizzazione impellente, secondo la relazione illustrativa che accompagna il documento di bilancio; perché, a fronte di una retribuzione sperequata, non corrisponde invece alcuna differenza nelle competenze e nelle responsabilità attribuite ai dirigenti scolastici rispetto agli altri. Parola di Legislatore!

2.3. Dal chiaro tenore letterale della legge (che, di tutta evidenza, non consente di stanziare risorse se non per l’avvenire e non certamente per gli anni trascorsi!), la norma (la regola) che si ricava dalle disposizioni poc’anzi riportate è che la contrattazione collettiva cui destinare le tre tipologie di risorse in discorso è quella del triennio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, allo scopo di realizzare la perequazione di posizione fissa, riguardante tutti i dirigenti in servizio nel triennio, ancorché l’esigibilità delle stesse sia progressivamente possibile alle scadenze previste: perequazione che in concreto si completerà a decorrere dall’1 gennaio 2020, dato che da quel momento in poi sarà disponibile il grosso dello stanziamento, sino a 96 milioni di euro all’anno, per sanare il gap dei circa 8.598, 97 euro annui lordo-dipendente della parte fissa della retribuzione di posizione! Chi ha parlato di raggiunta perequazione o allineamento retributivo, attribuendosene anche i meriti, continua a ingannare e a offendere l’intelligenza della categoria. La sperequazione ammonta, di media, a 46.529,236 euro; mancano, quindi all’appello 36.930,266 euro.

Viceversa, l’interpretazione dell’ARAN, che sembra avallata da CGIL-CISL-UIL-SNALS, ancora padroni dei destini della dirigenza scolastica, e persistendo la reticenza del più autorevole e relativamente più rappresentativo sindacato della categoria, è che dei plurinominati stanziamenti della legge di stabilità usufruiranno solo i dirigenti in servizio dall’1 gennaio 2018 ovvero sino al 31 dicembre dello stesso anno ed entro i limiti dei complessivi 37 milioni lordo Stato, il resto riguardando gli anni ricadenti nella prossima tornata contrattuale 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.
Il che comporterebbe la perdita secca di due annualità del contratto che si andrebbe a stipulare, che vanno in cavalleria, con qualche briciola per la terza ed ultima annualità. Con tanti saluti al dictum del Giudice delle leggi e con un insulto alla logica, peraltro gratuitamente vessatoria perché comunque non si va oltre il limite delle risorse stanziate, solo trattandosi di distribuirle su una platea più vasta e su un arco temporale più disteso: a tutti i dirigenti in servizio nel triennio 2016-2018, oltre tale limite operando il CCNL 2019-2021 e, ovviamente, interessando i soggetti in servizio nel relativo arco temporale.
E’ sempre la stessa legge a dirlo de plano nel disporre di 37 milioni di euro esigibili per l’anno 2018, 41 esigibili per l’anno 2019 e 96 esigibili a decorrere dall’anno 2020, vale a dire sino alla colmatura del differenziale retributivo dei menzionati 8.500 euro circa. Ed esigibilità non è sinonimo di valenza! Una beffa ancora più vergognosa, denunciata da DIRIGENTISCUOLA nel documento consegnato al Capo di Gabinetto della F.P. nell’incontro del 7/09/2018 chiedendo l’integrazione dell’atto di indirizzo all’ARAN finalizzato all’interpretazione e applicazione corretta della norma. Documento fatto proprio e sostenuto dalla CODIRP, oggi qui rappresentata dalla Dr.ssa Tiziana Cignarelli, Segretaria Generale della nostra Confederazione che ci onora della sua presenza.
Se la categoria non si muove, e non si espone, per gridare la propria indignazione, il misfatto sarà bell’e compiuto! Chiedo, quindi, al congresso di predisporre e approvare un documento di denuncia non solo nei confronti della pubblica amministrazione ma di quanti …predicano bene e razzolano male. Un documento che preveda anche, se necessario, azioni di pressione e di lotta. E’ ora di dire basta! La DIRIGENZA scolastica non può più essere figlia di un Dio minore!

2.4. Apparentemente meno rilevante, ma proprio per questo più insidiosa, è la questione della perequazione normativa, non risolvendo la quale si rischia di scivolare sempre più in una non-dirigenza, rilevata da una diversa figura di mero coordinatore della didattica (dunque, perché non elettivo?) in un’istituzione scolastica abusivamente ridisegnata dal nuovo CCNL di comparto come una tanto suggestiva quanto equivoca comunità educante, autoconsistente ed autoreferenziale, adusa a celebrare i riti di una partecipazione democratica quale valore in sé e sciolta da qualsivoglia vincolo che liberamente non decida di imporsi. Una comunità educante dove il dirigente vero sarebbe il direttore dei servizi generali e amministrativi! E, a questo punto, verrebbe meno ogni giustificazione di un trattamento economico dirigenziale.
Nella nostra piattaforma contrattuale la parte normativa è scansionata in 25 voci e alla stessa occorre necessariamente far rinvio, mentre dovrò soffermarmi in prosieguo sui temi cruciali della valutazione dirigenziale e della mobilità professionale. E qui sono investiti natura e scopo di DIRIGENTISCUOLA.

3. Non più figli di un dio minore
Benché le travagliate origini e, non di rado, le tumultuose vicende che pure ne hanno contrassegnato la tangibile crescita, possano indurre, almeno prima facie, a contrario avviso, noi vogliamo, e dobbiamo, essere non un sindacato esclusivamente rivendicativo, che si contrappone in chiave difensiva all’Amministrazione, alla ricerca di garanzie tipicamente impiegatizie e provando a sfuggire le responsabilità proprie del ruolo.
All’opposto, vogliamo essere, anche e non meno, un sindacato professionale, nell’accezione più fluida del termine.
Un sindacato professionale pone la massima cura nel coltivare le competenze dei soci e migliorare la loro preparazione per rendersi credibili nell’esercizio della funzione, attenti alla qualità del servizio dell’istituzione cui si è preposti in posizione apicale, garanti dei diritti dell’utenza, impegnati nel tenere alto il livello di autostima, non rassegnati al declino del proprio prestigio sociale: riassuntivamente, vogliosi nel sentirsi e viversi come dirigenti!
Questo è il punto! Allora, la domanda cruciale che la categoria deve porsi – che ciascun dirigente deve porsi – è: ci sentiamo dirigenti?
Ci sentiamo dirigenti e ci viviamo come dirigenti quando sottoscriviamo doppie e triple deleghe – caso unico nel pubblico impiego! – ai sindacati di comparto incessantemente impegnati, spesso nel disinteresse dell’Amministrazione se non con la sua complicità, a erodere le nostre prerogative esasperando le tutele impiegatizie dei docenti e del personale ATA e irrigidendo il funzionamento dell’istituzione scolastica? Solo perché, se non nella loro protezione, confidiamo sulla loro non belligeranza, almeno fino a quando non pestiamo i piedi ai loro soci di maggioranza, fossero anche scalcagnati nullafacenti o acclarati incompetenti o assenteisti seriali?
E, preliminarmente, abbiamo la consapevolezza del significato di dirigente anziché essere obnubilati dal coriaceo mantra di una mai declinata specificità o da stravaganti teorizzazioni frutto di lussureggianti fantasie – e, più ancora, di prosaici interessi – privi di qualunque base normativa o, se più piace, sconosciute al diritto positivo?
Provo a chiarire il senso di queste sane provocazioni. Ma mi serve un supplemento della vostra paziente attenzione.
Partiamo da una questione di metodo, che poi attiene a una verità autoevidente: nessun profilo professionale – pur se asserito specifico – può pensarsi al di fuori del suo contesto di esercizio e qui subito dovendosi segnalare il collegamento della qualifica di dirigente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia dell’istituzione scolastica cui esso è preposto; e in secondo luogo rendendosi avvertiti che il predetto contesto è regolato dal diritto e dai vincoli che il diritto pone, come meglio si preciserà in prosieguo: diversamente si resterà impantanati in libere e sterili elucubrazioni, magari ingigantite dall’uso compulsivo dei social e dalla sbrigativa logica dei like.
Quindi, la specificità della dirigenza scolastica. Che viene collegata alla sua appartenenza alla medesima comunità educante, versione ultima della comunità professionale.
Poiché né per l’una – la specificità – né per l’altra – la comunità educante – disponiamo tuttora di persuasive definizioni normative, occorre anche qui chiarire.
Sicuramente vi è una sintonia con la mission stilizzata in apertura del D.P.R. 275/99 (Regolamento dell’autonomia). Che però va letto nella sua interezza.
E vi si troverà scritto che esso attribuisce alla oggi teorizzata comunità educante – già comunità professionale interagente con la più vasta comunità sociale e civica, secondo la più antica formula di cui all’articolo 3, comma 2, D. Lgs. 297/94 – la definizione e la realizzazione dell’offerta formativa, assicurando sì la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale, purché si sostanzi(no) nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento (art.1, commi 1 e 2, D.P.R. 275/99).
Trascorrendo dalla sociologia al diritto – perché dal diritto creata e dal diritto disciplinata – questa comunità educante diviene una pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01); ad un tempo ente dotato di una propria soggettività, ma entro i limiti dell’autonomia funzionale, ed organo dello Stato, cioè di un più vasto apparato amministrativo deputato alla produzione di un pubblico servizio su tutto il territorio nazionale e presidiato da vincoli istituzionali giuridicamente esigibili.
E come suo rappresentante legale e primo garante, il dirigente scolastico deve ottemperare al dispositivo sempre codificato nell’articolo 1, comma 2 del D.P.R. 275/99 (ante) e all’esplicito obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi, cui è preordinata la stessa libertà d’insegnamento (art. 21, comma 9, legge 59/97): ben prima che si affacciasse sulla scena l’aborrita performance brunettiana (D. Lgs. 150/09).
E’ la funzione di ogni dirigente pubblico c.d. gestionale. Ma dato che qui sono in discussione le leggi della logica, con l’accidente (scolastico) che rischia di obliterare la sostanza (dirigente), deve porsi ancora la domanda dirimente: che cosa significa essere dirigenti? Alla quale deve rispondersi per esplicito, secondo il diritto positivo, non già affidandosi a supponenti ricerche sociologiche e spesso rimasticazioni compilative di risalenti contributi classici, eredi della fantasmagorica vecchia pedagogia predicatoria; quando addirittura non ci si faccia ammaliare da vacui slogan e da consunte parole d’ordine: in entrambi i casi autentiche truffe linguistiche per fregare gli sprovveduti!
E una definizione normativa di dirigente può ragionevolmente dedursi riconducendo a sistema le diverse disposizioni sparse nell’ordinamento giuridico, particolarmente negli articoli 4, (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità), 5 (Potere di organizzazione), 17 (Funzione dei dirigenti), 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche) del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., ripresi dalla legge 107/15.
E’ dirigente pubblico (in senso stretto, distinto da chi rivesta mere posizioni dirigenziali) colui che è attributario, per legge, di autonomi poteri di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali per la loro ottimale combinazione preordinata alla realizzazione dello scopo-programma-progetto predefinito dal committente politico (paradigma: art. 16, D. Lgs. 165/01, cit. per i capidipartimento e i direttori generali) o assegnato dal dirigente di vertice (successivo art. 17) ai dirigenti amministrativi e tecnici non preposti alla conduzione di uffici dirigenziali generali, ovvero direttamente prescritto da fonte normativa – da più fonti normative – e con possibilità di ulteriori obiettivi specifici nel provvedimento d’incarico (per i dirigenti preposti alla conduzione di istituzioni scolastiche funzionalmente autonome, come compendiato dall’articolo 1, comma 2, D.P.R. 275/99, integrabile con quei contenuti della funzione riassunti nell’art. 25 del D. Lgs., cit.), con esclusiva responsabilità di risultato.
La dirigenza è allora, strutturalmente e finalisticamente, unica, indipendentemente dal suo luogo di esercizio. Ciò è a dire che non è una figura eccessivamente specializzata, quanto e piuttosto una figura generalista o organizzatoria, essendo specifica – per definizione! – ogni inerente unità o struttura organizzativa (D. Lgs. 150/09), nel senso che possiede una propria, più o meno marcata, peculiarità, alla quale necessariamente deve conformarsi lo svolgimento della funzione.
E’ di palmare evidenza che i riassunti connotati della dirigenza pubblica si attagliano perfettamente a quella esplicata nelle singole istituzioni scolastiche: una dirigenza pleno iure, come ripetutamente rimarcato dalla Corte dei conti (Sezioni riunite, 02.04.06 e 14.07.10, in occasione della certificazione dei relativi CC.CC.NN.LL. dell’EX area V della dirigenza scolastica) e dal Consiglio di Stato (Sez. II, Parere 1021/2000 e Adunanza generale 9/1999, 529 del 16.10.03 – Commissione speciale pubblico impiego), nonché dalla più attenta dottrina (Marzuoli, Paolucci, Poggi), non già una forma differenziata dell’unicità della funzione docente: una criptica formula a prescindere apparsa sul finire dei decorsi anni Settanta e che ancora oggi – incredibilmente – pare godere di – decisamente immeritata – fortuna.

3.1. Se è una dirigenza pleno iure, allora deve essere valutata come tutta la dirigenza pubblica e nel rispetto della volontà del Legislatore, volta ad accertare le competenze organizzativo-gestionali e il grado di raggiungimento degli obiettivi formalizzati nel provvedimento d’incarico, cui conseguono naturaliter la retribuzione di risultato, significativamente differenziata ex lege ovvero, in caso di esito negativo, le sanzionatorie graduate nell’articolo 21 del D. Lgs. 165/01: come per ogni soggetto attributario di qualifica dirigenziale.
Precisamente, la valutazione dirigenziale apprezza la performance individuale e il contributo recato alla performance della struttura organizzativa (nel caso di specie, dell’istituzione scolastica): come per tutta la dirigenza pubblica, inclusi i dirigenti scolastici, atteso che – giova ripeterlo – le deroghe (meglio: gli adattamenti) riguardano la Presidenza del Consiglio, la dirigenza medica, la dirigenza in alcune strutture di piccole dimensioni ed, espressamente, il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca (art. 74, comma 4, D. Lgs. 150/09, cit).
Per contro, sempre il Legislatore, neanche nella norma speciale (art. 1, comma 93, legge 107/15), ha inteso conferire alla valutazione dirigenziale il compito di promuovere e affinare lo sviluppo professionale: di chi ha vinto un concorso pubblico, si è sottoposto al canonico corso di formazione, ha superato il prescritto periodo di prova.
La valutazione dirigenziale e la valutazione definibile, in senso lato, formativa (di affiancamento e supporto lungo l’intero percorso professionale, per il c.d. miglioramento continuo) sono fattispecie diverse e da tenere ben distinte, sebbene correlabili, sotto il profilo concettuale e, più ancora, per gli esiti cui mettono capo: strutturalmente dura e classificatoria la prima, prosaicamente proiettata su benefici economici e sviluppi di carriera; amicale e priva di incidenza sulla sfera giuridica soggettiva la seconda.
Lo stesso D.P.R. 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), nell’ambito della generale valutazione collaborativa delle istituzioni scolastiche, per contro prevede un distinto capitolo per l’individuazione di indicatori per la valutazione del dirigente (art. 3, comma 1, lett. d), idonei ad evidenziare … le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente (a lui) riconducibili ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale (art. 6, comma 4): passaggi richiamati dal comma 93 della legge 107, che ne conferma l’obbligata coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Non si comprende allora su quali basi normative l’Amministrazione – fotocopiando quei caravanserragli eternamente sperimentali che si susseguono da circa un ventennio e tutti puntualmente abortiti – abbia partorito quel ponderoso, contraddittorio e proliferante ircocervo, che si è arrestato alla previsione e produzione obbligatorie di 22 corposi documenti: dal PTOF al Portofio, unitamente alle sue generose propaggini, quali Anagrafe professionale, Autovalutazione e bilancio delle competenze, Azioni professionali.
Che il ministro Bussetti ha mandato al macero prima della scadenza del triennio (31 agosto 2019), in cui doveva perdersi tempo facendosi ipocritamente finta di metterlo alla prova!
Dunque si ricomincia: inscenando la consueta estenuante pantomima o provando a trattare da soggetto adulto una dirigenza a tutt’oggi dimidiata?
La posizione di DIRIGENTISCUOLA è nota da tempo: occorre costruire un dispositivo trasparente, snello, essenziale, che funzioni davvero, sulla falsariga di quello utilizzato per valutare la dirigenza amministrativa e tecnica del MIUR, nell’ultima versione contenuta nel D.M. n. 971 del 25.11.13. Un dispositivo fondato su pertinenti e significativi indicatori per la valutazione, ponderata, del comportamento organizzativo, che per la dirigenza scolastica è desumibile dai criteri/parametri codificati nel comma 93 della legge 107/15.
Allo stesso modo, previo puntuale e sistematico raccordo tra l’Amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali, dovranno definirsi gli obiettivi: anch’essi pochi e ben selezionati, che possano armonizzarsi reciprocamente e con gli obiettivi (non più di due) figuranti nel Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, in seguito a negoziazione tra valutatore e valutato, e tutti formalizzati nel provvedimento d’incarico. Obiettivi, che siano nella diretta disponibilità del soggetto valutato; non ridondanti declaratorie di profilo, estrapolate in copia conforme dalle eterogenee e sedimentate norme che delineano, semplicemente, il perimetro dell’oggetto dell’incarico e che, per definizione, non sono perseguibili!
I naturali aggiustamenti al modello suggerito vanno limitati allo stretto necessario, senza inutili appesantimenti adempitivi, per corrispondere alla peculiarità delle istituzioni scolastiche, non assimilabili ad un ufficio amministrativo siccome strutturalmente contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate. Ragion per cui qui le priorità dovrebbero essere invertite, con il peso predominante che non può essere quello dei risultati, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bensì quello attribuito ai comportamenti organizzativi, essenzialmente rilevabili con un sistema di indicatori e descrittori – formalizzati in anticipo – e la cui frequenza e intensità siano convenzionalmente stimati significativi, in termini di causalità adeguata, salvo verifica e loro consequenziale rimessa a punto (valutazione di processo). Senza visite di nuclei, colloqui in presenza o via skype e con la pretesa di condurre mano nella mano creature perennemente minorenni sino alla loro collocazione in quiescenza: artifizi completamente estranei a tutta la dirigenza pubblica e sicuramente alla dirigenza dello stesso datore di lavoro, il MIUR.
Quali che siano gl’intendimenti del nuovo ministro, occorrerà, da subito, esser vigili per disinnescare le trappole che già si nascondono nella bozza contrattuale della parte normativa del nuovo CCNL, priva dello specifico istituto della valutazione della dirigenza scolastica e quindi valendo la consueta tecnica del rinvio al precedente testo del 2010, che poi costituisce a sua volta rinvio al CCNL del 2002: dove è scritto che la verifica dei risultati e valutazione del dirigente…si propongono la valorizzazione e lo sviluppo professionale e che la valutazione deve essere espressa in forma descrittiva. Ovviamente, contra legem!
Pertanto DIRIGENTISCUOLA, al tavolo negoziale del 26 settembre u.s. dedicato ad una discussione generale e preliminare della predetta bozza, evidenziando che la materia è stata medio tempore sostanzialmente rilegificata, ha chiesto di inserirvi la dicitura che la valutazione della dirigenza scolastica si svolge secondo le modalità di legge e produce gli effetti dalla medesima previsti. La contrattazione integrativa nazionale definisce i criteri di quantificazione per la retribuzione di risultato assicurandone una significativa differenziazione. E tanto basta!
=================
3.2. Non meno qualificante e, in qualche misura, conseguenza di una valutazione realmente dirigenziale, è l’istituto della mobilità professionale: decisivo, come la prima, per cancellare lo stigma di figli di un dio minore.
Di esso non vi è traccia nella poc’anzi riferita bozza, né si riviene in precedenti testi negoziali, perché disapplicato dall’articolo 28 del CCNL 2010 in seguito all’abrogazione dei settori formativi (dirigenti scolastici del primo ciclo, del secondo ciclo, dei convitti e degli educandati).
Ma la mobilità professionale in parola ha un significato e un’estensione ben più ampi, nel senso che consente ad ogni dirigente gestionale di rispondere agli appositi interpelli per esercitare la funzione in un’amministrazione diversa da quella in cui è incardinato, semplicemente allegando il proprio curriculum!
Il dirigente scolastico – lo si deve ripetere – non è un professionista con competenze settoriali o un tecnico, bensì un generalista che svolge una funzione eminentemente organizzatoria, perciò richiedente il comune possesso e il relativo esercizio di competenze giuridico-istituzionali, di scienze dell’amministrazione, di leadership organizzativa estrinsecantesi – come per ogni pubblica amministrazione – nella capacità di definire e conseguire gli obiettivi, con l’impiego ottimale delle eterogenee risorse disponibili, primariamente delle risorse umane. E, da ultimo, lo dimostrano i contenuti della procedura concorsuale che si sta espletando.
Ragion per cui, seppure sia tuttora esclusa la mobilità in ingresso – quello di accesso alla dirigenza di istituzioni scolastiche resta un concorso di secondo grado –, non si comprende perché debba precludersi a chi sconta l’unica colpa (e dovrebbe essere, semmai, un merito) di provenire dalla docenza qualsivoglia percorso di carriera e, finanche, di mobilità orizzontale in uscita.
Si vuol dire che non si vede quali ostacoli insormontabili si frapporrebbero a che un dirigente scolastico addottorato in discipline artistiche, letterarie o filosofiche possa aspirare, secondo criteri di banale normalità, ad un incarico di pari o superiore livello nel Ministero dei beni culturali; o se laureato in materie economiche nel MEF; o se in possesso di laurea in giurisprudenza o affini nel MAE o nel Ministero degli interni; o ancora, se di formazione sociologica, psicologica o pedagogica, nel Ministero della salute o nel Ministero del lavoro e politiche sociali, ovvero e latamente nelle strutture pubbliche dei servizi alla persona.
E la sede per formalizzarlo è la parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro, scrivendolo in un apposito articolo.
3.3. Oltre il tavolo contrattuale e per la piena agibilità della funzione, occorre allargare lo sguardo su orizzonti di più lungo momento, come richiesto a un sindacato professionale, ma i cui percorsi, di per sé problematici, saranno disseminati di ostacoli da chi non intende rinunciare al vantaggio di rappresentare una categoria di lavoratori fortemente omogenea e fungibile anziché posizioni, e competenze, diversificate e dunque potenzialmente configgenti.
L’ultima (o penultima) riprova è costituita dal mancato esercizio dell’ottava delega prevista dalla legge 107/15, mentre le altre sette sono state onorate. E’ quella relativa alla riscrittura del Testo unico della scuola, ex D. Lgs. 297/94, nel punto in cui – oltre alla rivisitazione degli organi collegiali per renderli sintonici con il nuovo assetto autonomistico delle istituzioni scolastiche – si sarebbe potuto intervenire, con modifiche innovative, per una riarticolazione e differenziazione della funzione docente; nel mentre registriamo il palliativo, nella medesima legge, del cosiddetto staff del dirigente, costituito da docenti da lui individuati, nella misura massima del 10% dell’organico dell’autonomia, che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico: che, in definitiva, è una mera esplicitazione di quanto già figurante nelle generali disposizioni dell’articolo 17 e, nello specifico, del successivo articolo 25 del D. Lgs. 165/01.
Bisognerebbe invece provare a costruire un vero e proprio middle management: tematica antica e sempre attuale, dopo che i ripetuti interventi normativi degli ultimi anni hanno via via reso a dir poco complicato l’esercizio della funzione dirigenziale nelle istituzioni scolastiche.
Middle management, significa incardinare nel sistema – istituzionalizzandole – figure intermedie di comprovata specifica professionalità, in luogo di quei labili surrogati, varie ed eventuali, fin qui introdotti dall’abusiva – e, pour cause, fallimentare – fonte pattizia, come le funzioni strumentali.
Nella recente riedizione curata dal magistrato Vito TENORE, con diversi contributi di dirigenti del MIUR (Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, Anicia, 2017), si legge che il Dirigente scolastico, oltre ad essere un “leader educativo”, diviene l’unico dirigente italiano “a tutto tondo” e “onniscente”, che deve cioè sapere di pedagogia, di organizzazione aziendale, di psicologia, di contabilità, di relazioni sindacali, di gestione del personale, di anticorruzione, di gestione dei sinistri scolastici, di polizze assicurative, di gare e appalti, di finanziamenti comunitari, di contratti pubblici, di relazioni con gli enti locali poco collaborativi (e sovente latitanti e arroganti), di accesso e trasparenza provvedimentale, di privacy, di gestione di dati sensibili, oltre a relazionarsi ogni giorno con docenti, alunni e genitori sempre più invasivi. E si rimarca che mentre tutta questa poderosa mole di lavoro è ripartita, nei Ministeri, tra decine, se non centinaia, di dirigenti, settorialmente specializzati e aggiornati, in un’istituzione scolastica tale complesso di conoscenze si assomma in capo al Dirigente scolastico, vero e proprio “primo motore mobile” dell’azione periferica del MIUR, spesso in funzione sette giorni su sette, con fasce orarie davvero assai dilatate che si protraggono anche in fasi spesso serali e domenicali, lottando con penuria di mezzi, personale, con altre istituzioni poco collaborative, con vertici territoriali talvolta “anguilleschi” e con budget estremamente limitati.
Un middle management va dunque primariamente impiantato sul versante della didattica. Esso eserciterebbe precise funzioni, con ampi poteri istruttori e correlate responsabilità, nel quadro dell’unità d’indirizzo del dirigente scolastico, che così può azionare i suoi poteri di impulso-coordinamento-controllo sulla prestazione fondamentale – l’insegnamento: recte, l’organizzazione dell’insegnamento – senza disperdersi in una congerie di dettagli operativi, di spicciola o minuta manutenzione – e non solo questi! – in ragione delle quotidiane urgenze rappresentategli e sempre per la decisione di ultima istanza.
Occorre, insomma, superare quel modello organizzativo a pettine: un vertice cui è formalmente intestato ogni potere decisorio, con relative responsabilità, a fronte di una massa indistinta e fungibile che non si assume nessuna specifica responsabilità e non ne risponde, potendo in qualunque momento tirarsi liberamente fuori. E, al riguardo, il predetto staff non dà nessuna garanzia che ogni istituzione scolastica abbia le figure di cui necessita, né che le stesse posseggano adeguate professionalità. Uno staff mobile, che dovrebbe altresì farsi carico di competenze tecniche – non meno rare ed eventuali – per compensare la desertificazione, nella medesima legge, in concorso con la precedente 194/14, del personale ATA, nel mentre è imprescindibile rinforzarlo e qualificarlo, a cominciare dal DSGA.
Devesi infatti obiettivamente considerare che la gestione amministrativa e contabile – e i correlati adempimenti inerenti la contrattualistica, la gestione della sicurezza, l’attuazione della trasparenza e dell’accesso agli atti… – che assorbono il dirigente, solo coadiuvato dal DSGA, non è la soluzione più idonea per il corretto funzionamento gestionale delle scuole autonome.
Trattandosi di ambiti che non tollerano improvvisazioni, dovrebbero essere presidiati da una tecnostruttura servente sotto la diretta responsabilità del DSGA, vincolato agli indirizzi e alle direttive di massima del dirigente scolastico, e che si avvale di personale appositamente selezionato per concorso: dai prefigurati, e rimasti virtuali, coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico, ai riqualificati assistenti amministrativi e assistenti tecnici, sino ai collaboratori scolastici il cui profilo dovrebbe parimenti essere rivisto per pretendersi una minima formazione culturale.
Non sono sicuramente di buon viatico le vicende che stanno contrassegnando l’indizione del concorso a circa 2.000 posti per direttore dei servizi generali e amministrativi. Esso ha già subìto un ritardo per consentire l’entrata in vigore della decretazione attuativa di una delle deleghe della legge 124/15 (c.d. Riforma Madia), che riserva una quota dei predetti posti ad assistenti amministrativi che abbiano sostituito per almeno tre degli ultimi otto anni il DSGA, ancorché non in possesso dei requisiti culturali di accesso nel ruolo prescritti dalla Tabella B annessa al CCNL: laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti. Ma questo evidentemente non basta ai sindacati di comparto, la cui logica impiegatizia deve comunque e sempre prevalere sulla funzionalità delle istituzioni scolastiche; che premono sull’Amministrazione – ma ci vorrebbe un intervento parlamentare di modifica della normativa – per alzare almeno al 20-30% la riserva dei posti e, soprattutto, perché si stabilisca una procedura riservata esclusivamente al personale interno, una sorta di automatico passaggio degli assistenti amministrativi facenti funzione nel ruolo di DSGA, per rispondersi alle loro legittime aspettative (dal sito di FLC CGIL del 28 settembre 2018).
Riassuntivamente, un – reale – Middle management consentirebbe al dirigente scolastico di essere, se non liberato, quantomeno alleviato dalle tante incombenze improprie, ma pure necessarie della burocrazia.
Potrebbe così concentrarsi sull’organizzazione dell’attività educativa e didattica nei luoghi istituzionali predisposti dall’ordinamento: nel Consiglio d’istituto, nel Collegio dei docenti, nei consigli di classe e nei dipartimenti, ovvero nei gruppi di progetto o nei gruppi di studio, di ricerca-azione; e potrà seguire in maniera sistematica la suddetta attività didattico-educativa per apprezzarla sulla scorta di coordinate di natura tecnica-professionale deducibili dalle fonti normative, siccome contestualizzate e formalizzate nei documenti programmatici e progettuali dell’istituzione scolastica.
E si darebbe pure un innegabile senso alla sua obbligata provenienza dalla funzione docente, finché al Legislatore non piaccia cancellare questo vincolo, tutt’altro che esigito da una logica di sistema, perché il dirigente scolastico non insegna, ma fa altro: a differenza di un dirigente medico, cui impropriamente lo si accosta, anche se ex primario preposto alla guida di una struttura complessa, che – oltre all’obbligo di accordarsi con il dirigente amministrativo per la gestione del budget – continua a compiere fondamentalmente l’atto medico o, se si vuole, funzione medica.
3.4. In attesa che venga costituito – e anche se dovesse essere costituito – il Middle management, non viene meno l’esigenza, che può essere soddisfatta in via amministrativa, di recuperare i mai decollati Centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, da specializzare in compiti di supporto, consulenza e assistenza tecnica a queste ultime, di regola deficitarie, se non del tutto prive, delle indispensabili competenze esperte in materia di sicurezza, contrattualistica, finanziamenti comunitari, privacy…, come già annotato.
E – qui con non minore speditezza – va costituita una struttura di coordinamento delle direzioni generali del ministero e rispettive articolazioni: la sola che si interfacci con le istituzioni scolastiche affinché non siano sommerse da plurime, e non di rado contraddittorie, richieste di dati, documenti, monitoraggi et similia, spesso imposti all’ultimo momento e spesso già posseduti dall’Amministrazione.

4. Significativi impegni e azioni quotidiane
Accanto a questi obiettivi strategici si tratta di riprendere e potenziare gli impegni già condivisi nel precedente congresso.
Laddove siano disponibili nei territori persone vogliose di ritagliarsi uno spazio minimo da dedicare al sindacato, dovranno costituirsi sezioni provinciali e interprovinciali, con ampia autonomia d’iniziativa in relazione ai bisogni dei colleghi e avendo ora pieno titolo ad interloquire con le diramazioni periferiche dell’Amministrazione e con gli enti locali, alla pari delle altre sigle rappresentative e senza dover più sgomitare.
Dovrà potenziarsi il servizio di consulenza ai soci e di assistenza nelle evenienze patologiche, che poi patologiche non sono, esse costituendo oramai la diuturna caratterizzazione delle istituzioni scolastiche, su cui si scaricano tutte le criticità del sistema (dall’irrisolto problema della sicurezza alla vicenda kafkiana dei vaccini). Chiunque sia in possesso di competenze professionali deve donarle ai colleghi meno esperti e comunque socializzarle, dismettendo inconferenti timidezze.
Dovranno essere programmati e attuati, su scala nazionale e sui singoli territori, percorsi di formazione e di ordinaria informazione, con seminari, convegni, forum, assemblee, anche utilizzando i siti web e tramite il nostro ente accreditato di formazione ATHENA.
Oltre queste iniziative resta fermo il compito che ci siamo assegnati cinque anni fa: che ogni dirigente sindacale, ogni delegato di questo Congresso, ogni socio deve reclutare almeno i colleghi con i quali ha rapporti di amicizia o di quotidiana vicinanza, illustrando il nostro programma e anche il pacchetto assicurativo che pienamente li tutela contro i rischi della professione, il cui costo assorbe quasi la metà della quota associativa e che sul libero mercato richiederebbe l’esborso di una somma come minimo quintupla. Perché per DIRIGENTISCUOLA le quote associative devono ritornare ai soci in termini di servizi

5. Oltre i padri
Il titolo è lo stesso di cinque anni addietro, ma mantiene la sua attualità, benché il tempo trascorso sia ragguardevole e molta acqua è passata sotto i ponti. Quindi, allora come ora, lo voglio riproporre nella mia conclusione.
Parte della vecchia guardia, già attempata quando ha avuto inizio un’esaltante avventura, è ancora sulla scena: con i capelli divenuti più bianchi e sempre più radi.
E non è pensabile che possa sostenere per molto tempo ancora logoranti compiti di gestione attiva.
Ma ha avuto la lungimiranza e la fortuna di spianare la strada a un nutrito numero di colleghe e di colleghi giovani, che stanno fornendo quotidiana prova del loro valore, condito da un entusiasmo a volte straripante e piacevolmente contagioso.
Ebbene, nei loro confronti i capelli bianchi e sempre più radi devono saper fare dei passi indietro, anche se nell’immediato qualche percorso dovesse subire dei rallentamenti.
Uscire gradualmente di scena dai ruoli operativi è segno di prudente saggezza, prima che la natura imponga brutalmente le sue inesorabili leggi.
Soprattutto, è segno d’intelligenza. Perché ogni organizzazione cresce e si consolida quando apprende a svincolarsi dai padri, allorquando la loro preziosa esperienza, in luogo di declinarsi in maniera discreta, diviene ingombrante e invasiva.
Sorregga il profondo convincimento che quel che è stato fatto resta nella storia, quel che si riuscirà a fare bisogna andare a prenderselo. E servono gambe veloci.
L’errore più grande che possa fare, e che fa spesso, l’uomo è non capire quando è l’ora di farsi da parte, non a caso abbiamo previsto nel nostro statuto massimo due mandati. Mi farei da parte da subito. Se lo facessi sarebbe un tradimento e mi sentirei un vigliacco. So benissimo che non è il momento. Per responsabilità e senso del dovere, quindi, anche per le sollecitazioni dei colleghi, annuncio la mia ricandidatura per il prossimo e ultimo mandato, ma a una condizione: essere coadiuvato da una Segreteria e da responsabili di settore che onorino fino in fondo gli impegni assunti nei confronti dei soci. Dovranno aiutarmi e, nel contempo, crescere per potermi rilevare e continuare il glorioso cammino intrapreso arricchendolo di altri traguardi storici. In questo ultimo mandato dobbiamo compiere il terzo miracolo RECUPERARE LA DIGNITA’ DELLA CATEGORIA E UNIRLA.
Il Segretario Generale uscente

Articoli correlati

Riconoscimento utente

Esegui il login per scaricare il materiale riservato