Quali sanzioni disciplinari può irrogare il dirigente scolastico?

Quali sanzioni disciplinari può irrogare il dirigente scolastico?

Secondo la recente sentenza del Giudice del lavoro di Lodi, n. 252 del 3 novembre 2015, il dirigente scolastico può sempre comminare al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, ma non può andare oltre la censura per il personale docente.

La statuizione del magistrato lombardo, nell’annullare il provvedimento di sospensione dal servizio per un giorno, emanato dal dirigente scolastico nei confronti di un docente, ha così seguito – replicandone le motivazioni – un filone giurisprudenziale originato da un’ordinanza collegiale del Tribunale di Ferrara il 30.10.11, seguita dalle sentenze dei tribunali di Lagonegro (n. 19 del 16.01.13), di Torino (n. 1434 del 03.06.13), di Potenza (n. 590 del 04.10.13) e , da ultimo, dalla sentenza della Corte d’appello del capoluogo piemontese, n. 1079 del 07.11.13, che ha capovolto la difforme pronuncia in primo grado, n. 2818 del 10.09.12, del Tribunale della stessa città.

Le ragioni della decisione si possono condensare in tre passaggi:

1-Attese la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari, per i docenti non può, puramente e semplicemente, darsi luogo alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni, perché prevista solo per il personale ATA. Per i docenti – dopo l’avvertimento scritto e la censura – è invece prevista la diversa sanzione interdittiva minima della “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”, che eccede la competenza del dirigente scolastico.

2-Il dirigente scolastico deve quindi, ai fini della definizione della propria competenza, limitarsi ad inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina contenuta, nel caso di specie, nell’ art. 492, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 297/94 e nel successivo art. 503, comma 1. E se ritiene che la sanzione debba essere superiore alla censura, dovrà rimettere gli atti all’ Ufficio per i procedimenti disciplinari.

3-Non può dunque egli estendere la valutazione ex ante oltre la fase di individuazione dell’organo disciplinare competente alla “fase di applicazione in concreto della sanzione all’esito del procedimento disciplinare”, che pertiene all’Amministrazione.

Per DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR certamente le decisioni giudiziarie si devono rispettare. Ma non per questo non si possono commentare e criticare.

E’ bene allora ricordare il principio che la sentenza fa stato solo tra le parti e non è automaticamente estensibile erga omnes (una rondine non fa primavera!). Non vale perciò per i dirigenti scolastici che non siano stati parti in causa, a dispetto dei proclami trionfalistici di qualche sigla minoritaria, nel mentre – e francamente un po’ sorprende – non è rimbalzata sui siti delle più consistenti associazioni sindacali rappresentative dei dirigenti scolastici.

E va altresì rimarcato che le sentenze sono cinque, di cui quattro emesse da giudici di prime cure. Quindi non può configurarsi una sorta di generale vincolo implicito ad uniformarvisi, per essersi consolidato in materia un incontestato indirizzo giurisprudenziale. Ne è riprova proprio la decisione del Tribunale lodigiano di compensare integralmente fra le parti le spese di lite per “la novità delle questioni trattate in ordine alla competenza del dirigente scolastico ad infliggere le sanzioni disciplinari punite con la sospensione”.

La sentenza del Giudice lodigiano è l’ennesima prova che nel Bel Paese la giustizia è forma e non sostanza e che un giudice può anche, nella sua interpretazione, non tenere conto della ratio legis. Vero è che il c. 2 dell’art. 492 del D.L.vo n. 297/94 non prevede esplicitamente la sanzione di sospensione dal servizio fino a dieci giorni, bensì la “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese”, ma nulla vieta al Legislatore di prevedere che, la citata sanzione, possa essere irrogata da due soggetti diversi: il dirigente scolastico fino a dieci giorni e il D.G. dell’U.S.R. dall’undicesimo al trentresimo.

Si legge nella sentenza che il dirigente scolastico ha agito come mero organo periferico dell’Amministrazione e che “non può essere considerato come datore di lavoro della ricorrente” e “i provvedimenti impugnati rappresentano l’esercizio di un tipico potere datoriale” . L’ironia è d’obbligo: il Giudice lodigiano annulla una sanzione anche perché il D.S. non è “datore di lavoro” mentre il povero Livio Bearzi è in galere perché, quale datore di lavoro, avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza, senza le necessarie risorse economiche, il tetto e l’intero fatiscente ottocentesco Convitto de L’Aquila …per prevenire il terremoto!! E ancora: se il D.S. non è datore di lavoro, solo per il Giudice lodigiano, non dovrebbe poter irrogare alcuna sanzione!!!

Non è dato sapere se la sentenza sarà impugnata dall’Amministrazione, come ci si augura, ma è ragionevole presumere che non si arriverebbe comunque al giudizio definitivo per cessata materia del contendere, perché nel frattempo il prossimo, imminente, nuovo contratto collettivo nazionale della scuola regolerà, per espressa previsione legale, l’intero dispositivo delle sanzioni disciplinari del personale docente, tuttora in regime di diritto pubblico, alla stregua della generale normativa privatistica.

Con il nuovo CCNL l’intera materia dovrà essere rivista statuendo un principio generale ed elementare: se il D.S. è, contrariamente a quanto pensa il Giudice lodigiano, datore di lavoro, come lo è per legge, il potere disciplinare dovrà essere rimesso unicamente e totalmente alla sua competenza, come è giusto e logico che sia se si vuole veramente far funzionare le scuole. E, questa volta, al tavolo siederà anche DIRIGENTISCUOLA!!

Nelle more si consiglia alla categoria di attenersi solo ed esclusivamente alle disposizioni normative così come previste dal D.L.vo n. 150/2009 … almeno fino a quando non saranno cambiate, come già annunciate da qualche giornale, dalla Madia che, peraltro non ha smentito.

Paradossalmente bisognerà augurarsi altre analoghe sentenze in modo che il Legilastore prenda coscienza dell’urgenza di  riformare  radicalmente la materia con regole e procedure chiare, snelle e precise che non dovranno dare adito a constenzioso o ad interpretazioni facilmente strumentalizzabili, mettendo i D.S. in condizioni di far funzionare le scuole italiane.

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