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DIRIGENTISCUOLA, ALTRO SUCCESSO IN TRIBUNALE: ACCOLTO UN RICORSO PER MOBILITÀ INTERREGIONALE

DIRIGENTISCUOLA, ALTRO SUCCESSO IN TRIBUNALE: ACCOLTO UN RICORSO PER MOBILITÀ INTERREGIONALE

 

Ancora un successo per DIRIGENTISCUOLA, sempre in prima linea nella tutela dei diritti dei dirigenti scolastici. Con sentenza n. 490/25 del 29 ottobre scorso il Tribunale di Rovigo, giudice Marco Pesoli, ha accolto il ricorso per istanza cautelare ex 700 cpc, con ordinanza immediatamente esecutiva, proposto da una socia attualmente in servizio in Veneto – beneficiaria di L. 104/92 per sé e per un genitore convivente e residente nel Bolognese -, che si è rivolta all’avvocato Benedetto Ronchi per ottenere un trasferimento interregionale in Emilia-Romagna negato con motivazioni tanto fragili da apparire quasi pretestuose.

La vicenda ha origine in occasione dell’ultima tornata di mobilità: pur avendo espresso tra le preferenze tutte le province dell’Emilia-Romagna, a partire da quella di Bologna, e pur essendo sopravvenuta la disponibilità regionale di 5 sedi rimaste prive di titolare (nessuna delle quali assegnata a beneficiari di L. 104), la ricorrente si è vista negare il trasferimento per motivazioni di carattere essenzialmente discrezionale, riconducibili al fatto che non avrebbe terminato il periodo di “ferma” di 3 anni previsto per l’incarico dirigenziale.

Un’argomentazione che non coglie nel segno, visto che, come sottolineato dal Giudice, tale criterio si applica in condizioni ordinarie, e non quando in gioco vi è la tutela di condizioni di fragilità: in queste circostanze sull’amministrazione datrice grava l’onere o di motivare solidamente il diniego all’avvicinamento, o di prendere in considerazione altri istituti previsti dalla contrattazione, come il mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale e per casi straordinari, per i quali si potrà contemplare anche la mobilità interregionale.

Nella sostanza il giudice – richiamando fra l’altro consolidata e risalente giurisprudenza della Suprema Corte – ha sancito la prevalenza del diritto soggettivo della ricorrente, che l’amministrazione è obbligata a tutelare secondo i principi perimetrati dall’art. 97 della Costituzione, sulle controdeduzioni opposte dall’USR Emilia-Romagna e sostanzialmente fondate su restrittive interpretazioni della disciplina pattizia, riconoscendo la fondatezza dell’istanza in ordine sia al fumus boni iuris, sia al periculum in mora.

Per l’effetto, ha disposto con ordinanza “l’immediata assegnazione provvisoria di una sede nella  regione Emilia-Romagna in provincia di Bologna o, comunque, in  altra provincia tra quelle indicate nella domanda di trasferimento”, oltre alla garanzia del “potenziale soddisfacimento del diritto  azionato in caso di eventuale accoglimento della domanda in sede  di merito”.

Soddisfatto il presidente nazionale DIRIGENTISCUOLA Attilio Fratta: “L’auspicio, anche in ossequio ai richiamati principi di imparzialità e buon andamento, è che l’amministrazione faccia un passo indietro e rinunci a un giudizio di merito dagli esiti già scontati. Come sempre è grande la soddisfazione per un socio che vede riconosciuti i propri diritti. L’amarezza, però, è che si debba ricorrere al giudice per questioni che dovrebbero essere pacifiche, e in cui basterebbe un po’ di buonsenso”.

 

 

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