Approvate dal Senato ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – D.L. n. 19/2024

Approvate dal Senato ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – D.L. n. 19/2024

L’assemblea del Senato nella giornata di ieri ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 del Governo, che contiene misure aggiuntive per l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Queste le disposizioni urgenti previste in materia d’istruzione e merito.

Articolo 13 (Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

 L’articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. 99/2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR:

  1. il MIM dovrà essere definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili»;
  2. è eliminato l’attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti;
  3. sono introdotte due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy; la seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.

 

Articolo 14 (Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

L’articolo 14:

  1. introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024;
  2. prevede, contrariamente a quanto disposto in precedenza, che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati;
  3. dispone, a decorrere dall’a.s. 2023-2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR;
  4. prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024-2026 secondo la procedura straordinaria per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l’a.s. 2023-2024, che residuano dopo l’effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione;
  5. abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, all’apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all’immissione in ruolo nonché all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria;
  6. abroga la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha autorizzato il MIM a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro;
  7. specifica che, in sede di definizione mediante regolamento ministeriale della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale, alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola;
  8. rende annuale, da biennale, la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l’apposito titolo di specializzazione per l’accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti;
  9. demanda a un decreto ministeriale l’adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell’E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l’orientamento;
  10. stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l’indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
  11. prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente;
  12. prevede che il MIM, Unità di missione per il PNRR, individua a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025-2026 un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole;
  13. stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici;
  14. prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell’apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l’applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico;
  15. fornisce disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell’ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l’altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all’incarico;
  16. detta una specifica disciplina volta all’incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

 

Articolo 14, commi 10-bis e 10-ter (Attuazione della Riforma 1.3 del PNRR sulla organizzazione del sistema scolastico)

Questi ulteriori commi dell’articolo 14, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all’Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all’organizzazione del sistema scolastico.

 

Articolo 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

L’articolo 15, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.

 

Articolo 16 (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione)

L’articolo 16 è volto a ricondurre, nell’ambito della struttura amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell’istruzione, superando l’assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l’assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata.

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