Roma, 17 aprile 2026 – Si è tenuta in data odierna la prevista informativa sulla emananda Direttiva ministeriale per l’accreditamento degli Enti deputati ad erogare la formazione in servizio continua ed incentivata al personale scolastico in attuazione dell’art.16-ter del d.lgs.13 aprile 2017, n.59. Viene novellato il comma 8 che definisce i requisiti minimi necessari per l’accreditamento degli Enti di formazione ed introdotto l’art.8-bis che disciplina le procedure amministrative per ottenere tale accreditamento. Due le novità sostanziali:
– viene cassato il requisito della previgente esperienza quinquennale svolta in almeno tre Regioni;
– viene eliminato il riconoscimento automatico per quegli enti già accreditati MIM che, alla luce della nuova Direttiva, dovranno procedere entro il 30 maggio p.v. ad un accreditamento ex-novo.
Previste anche nuove modalità operative sulla piattaforma SOFIA per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione erogati al personale scolastico.
L’aspetto di maggiore criticità è risultato essere quello di cui al comma 2, dell’art.2 della suddetta Direttiva nella parte in cui si prevede che sono abilitati ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico i soggetti già accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che, a pena di decadenza, abbiano presentato domanda di accreditamento ai sensi della presente Direttiva. L’accreditamento di tali soggetti conserva efficacia fino alla conclusione dell’istruttoria relativa alla nuova domanda di cui all’art. 19 comma 3 e alla conseguente comunicazione dell’esito.
Pur condividendo l’impianto normativo della Direttiva le cui finalità sono sicuramente quelle di un ampliamento e maggiore qualificazione degli enti che devono erogare formazione, non così la previsione di una candidatura ex-novo per quegli enti già accreditati MIM ai sensi della precedente Direttiva 170/2016. A tal riguardo DIRIGENTISCUOLA ha evidenziato come non sia logico, né utile, disperdere un patrimonio esperienziale oramai decennale di tali enti sottoponendoli a defatiganti procedure amministrative, quali quelle previste dalla suddetta Direttiva, invece di consentire loro di aggiornare i soli requisiti di cui all’art.9 afferenti la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali, quelle logistiche e tecnologiche, non ultime quelle di moralità.
Seconda criticità, non meno importante, la disposizione di cui all’art.6, comma 2, lett.d) e di rimando all’ALL.B) della Direttiva, con la quale viene richiesta l’attestazione della presenza nel percorso professionale di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria (almeno triennale) in o con strutture universitarie (almeno 30% del totale di formatori). Un vincolo che stride con quanto le istituzioni scolastiche hanno sperimentato nell’ultimo quinquennio nella realizzazione dei progetti PNRR, quali quelli dei DD.MM. 170, 19, 65 e 66, per i quali l’esternalizzazione delle attività formative ad enti anche non accreditati ha costituito un quid pluris non di poco conto ai fini di una ricaduta più di tipo operativo ed esperienziale e non meramente accademica.
Terza criticità la scadenza del 30 maggio, assolutamente anticipata rispetto alla pletora di adempimenti da ottemperare.
DIRIGENTISCUOLA, alla luce delle suddette criticità, così come previsto dalla vigente normativa pattizia, ha chiesto formalmente all’amministrazione il confronto, riservandosi di far pervenire alla stessa apposita nota scritta con relative proposte emendative.
“Non si può disperdere – sono le parole del Presidente Nazionale Attilio Fratta – un patrimonio decennale di esperienze formative di enti già accreditati, richiedendo loro adempimenti ultronei rispetto alla legittimazione che la stessa Amministrazione di fatto già riconosce loro, e nel contempo istituire un vincolo così stringente (30%) inerente la pregressa esperienza universitaria dei formatori. Requisito, quest’ultimo, che la norma prevede come principio generale, ma non certo ancorato a percentuali di qualsiasi specie e natura che vanno necessariamente cassate”.