Il dibattito che ha accompagnato il commissariamento di alcune Regioni sul dimensionamento scolastico è scivolato sulla polemica ideologica. Tra allarmi amplificati, narrazioni distorte e ricorsi giuridicamente fragili, si è spesso perso di vista il quadro normativo reale e, soprattutto, l’interesse effettivo del sistema scolastico. La pronuncia della Corte costituzionale ha chiarito i confini delle competenze e smentito molte delle accuse più roboanti. Resta però aperta una questione di merito: come coniugare razionalità organizzativa, qualità del servizio e tenuta dei territori.
È su questo terreno che si misura la serietà del confronto istituzionale. Da qui la proposta di una revisione condivisa dei coefficienti di dimensionamento. Una strada praticabile, coerente con il PNRR, che richiede dialogo serio e responsabilità istituzionale, non contrapposizioni di principio.
Approfondimento a cura di Francesco Nuzzaci
- Com’era largamente prevedibile, esponenti della minoranza parlamentare e – ancor più – le sigle sindacali contrastive a prescindere, hanno sparato a palle incatenate contro la recente decisione del Governo di commissariare quattro Regioni inadempienti in ordine ai criteri di definizione della rete scolastica, per come disposto – o meglio, imposto – dalla normativa di attuazione del PNRR, Missione 4, Componente 1.3, sulla riorganizzazione del sistema scolastico.
Si è subito sproloquiato di attacco gravissimo e inaccettabile da parte del Governo, in particolare del ministro “per la pubblica distruzione”, e che deve essere respinto senza tentennamenti; perché colpisce la scuola pubblica, calpesta il ruolo delle autonomie territoriali, impoverisce il servizio scolastico soprattutto nei territori più fragili.
Dopo di che si auspica il dialogo in luogo dell’imposizione: anche da parte di chi al dialogo – intendiamo, al dialogo istituzionale improntato alla leale collaborazione – ha preferito investire la Corte costituzionale con un ricorso suicida impugnando la legge 197/2022 sui nuovi criteri del dimensionamento delle istituzioni scolastiche: un ricorso ictu oculi del tutto pretestuoso in quanto palesemente privo di fondamento giuridico e già segnato nell’esito da una consolidata notoria – e avversa – giurisprudenza. E difatti, dopo averne preannunciato la sorte tramite l’apposito Ufficio comunicazione e stampa, con la sentenza n. 223 depositata il 22 dicembre 2023 figurano puntigliosamente argomentate le motivazioni addotte dal Giudice delle leggi nel disattendere le doglianze delle ricorrenti Regioni lamentanti l’interferenza sulle loro prerogative dei nuovi criteri del dimensionamento a decorrere dal 1° settembre 2024; nello specifico afferenti al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico.
Che la lamentata interferenza vi sia stata è un fatto naturale, atteso il complesso sistema di legislazione concorrente in materia. Ma nel caso di specie – ha detto la Corte adita – devono ritenersi “prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato, venendo in rilievo personale statale, le norme generali sull’istruzione, il coordinamento della finanza pubblica”. Del resto, “la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici”.
L’unica soddisfazione – se così la si vuol qualificare – concessa alle ricorrenti Regioni è la statuita illegittimità costituzionale sul riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 558 della citata legge 197/2022, laddove non ha previsto l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata: un – mero – parere, non già una – vincolante – intesa, come invece queste chiedevano. Intesa che – per abbondante testimonianza dei precedenti – non sarebbe mai stata raggiunta, in una materia che la confusiva riforma del Titolo V, parte seconda della Carta fondamentale, di cui alla legge costituzionale 3/2001, ha regolato secondo uno schema sintattico a dispetto e sì da rendere improba quella leale collaborazione in essa declamata.
- Ciò nonostante e pur dopo che la Corte si è pronunciata, continuano a recitarsi copioni precostituiti, che prescindono dai dati di realtà ovvero artatamente li manipolano, veicolando autentiche falsità quali la perdita di centinaia di sedi scolastiche con tutto quello che ne riviene in termini occupazionali, l’affollamento delle classi e la completa sparizione di scuole nelle zone interne.
Sedi scolastiche, o di erogazione del servizio, che invece non vengono toccate, come non vengono toccati gli alunni, i docenti e il personale ATA che ivi operano; ma che per contro e qualora il ricorso fosse stato accolto, dovendosi continuare ad applicarsi la precedente normativa – pure questa a suo tempo impugnata, e pure questa ritenuta legittima dalla Corte costituzionale – , non avrebbero potuto avere né un proprio DS né un proprio DSGA, perché al di sotto dei 600 alunni (400 nelle zone in deroga) e quindi destinate a doppia reggenza.
Ora invece non esistono più ex lege istituzioni scolastiche sottodimensionate, e quindi acefale dei loro organi di vertice, stante il dispositivo del numero di sedi scolastiche (inglobanti i vari plessi di erogazione del servizio) attivabili in ciascuna Regione applicandosi un coefficiente di calcolo pari a 938 alunni per istituzione scolastica; e con una misura transitoria per il solo anno scolastico 2026/2027, in cui il numero di sedi-ufficio è incrementato con un aumento medio pari all’1,60%.
- È però vero che l’attuale sistema – pure astrattamente più razionale – rivela indubbie criticità.
Costituisce un’indubbia criticità la necessità della creazione di mega-istituti nei comuni medio-grandi per consentire l’autonoma esistenza di quelli dai numeri più contenuti e/o che accorpano plessi distribuiti su diversi comuni, come nei territori contrassegnati da rarefazioni abitative e da difficoltosa viabilità: anche questa una criticità, perché sia nell’uno che nell’altro caso sussiste il fondato rischio di una negativa incidenza sulla qualità del servizio scolastico.
Senonché, se si resta convinti che una norma – pure giuridicamente legittima – sia iniqua, sbagliata e dannosa per interi territori, il percorso da intraprendere non è di sicuro quello di una sterile, e scomposta, protesta.
Che tutte le istituzioni scolastiche debbano fare affidamento su un proprio dirigente e un proprio DSGA è condizione pregiudiziale per il presidio e l’implementazione dei processi organizzativi funzionali allo scopo ad esse assegnato, ed altrettanto per una loro capacità di efficace interlocuzione con la governance esterna, includente le altre istituzioni scolastiche (e gli uffici periferici dell’Amministrazione) allorquando esse devono provvedere alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni delegate alla Regione e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
Se infatti non è verosimile far corrispondere le nuove istituzioni scolastiche, tutte per definizione normo-dimensionate, agli attuali quarantamila e più plessi o luoghi di erogazione del servizio, non potranno neanche tollerarsi istituti che, per sostenere – in una sorta di solidarietà forzosa – la costituzione di scuole autonome nei piccoli luoghi che popolano il nostro Paese, possono arrivare ai duemila studenti e ai trecento e oltre tra docenti e personale ATA, ingovernabili sui canonici e compresenti versanti gestionale, dei rapporti con il territorio, educativo-didattico: sicché il gigantismo degli une e il nanismo delle altre darebbero corpo al medesimo singolare effetto di un’offerta formativa non rispondente ai reali bisogni delle studentesse e degli studenti.
Occorrerebbe allora – e questo ci sembra il punto – una sinergia tra i diversi soggetti istituzionali e una loro concorde azione nel coinvolgimento costruttivo dell’opinione pubblica, onde premere all’unisono su Governo e Parlamento per una decisa riduzione degli attuali coefficienti 900/1000 alunni a non oltre i 600/700 e alla cui stregua ridisegnare un ragionevole dimensionamento scolastico.
È ben vero che il ridimensionamento scolastico rientra tra le riforme previste dal PNRR e che, come afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, si tratta di un provvedimento necessario per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea. Ma non è men vero che la media dei 900/1000 alunni non rappresenta le colonne d’Ercole. Perché qui l’attuazione del PNRR non parla di – né impone dei – numeri invalicabili, bensì:
- a) della riduzione del numero medio di alunni per classe, allo scopo di favorire un insegnamento più mirato;
- b) di razionalizzare le autonomie scolastiche in base alla denatalità;
- c) di risorse aggiuntive (esoneri e semi-esoneri) e garanzie di adeguate dotazioni organiche di personale ATA per le scuole che si adeguano rapidamente al nuovo assetto.
Ragion per cui, pescando nei rivoli delle ingenti risorse attivate dal PNRR e razionalizzando il loro impiego entro gli elastici limiti consentiti, ridurre il coefficiente ai 600/700 alunni non appare, propriamente, un’impresa improba. È, piuttosto, un investimento, atteso che i costi, già di per sé alquanto contenuti, sarebbero di gran lunga inferiori ai benefici di una migliore qualità del servizio.
Ma non giova l’arroccamento su posizioni di assoluta intransigenza, quando non si voglia porre in essere una vera e propria – e deleteria – opposizione tutta politica.