Negli ultimi mesi ci pervengono numerose segnalazioni, da parte di DS di tutta Italia, relative all’inasprirsi dei controlli sulla sicurezza degli edifici e degli spazi scolastici e sulla manutenzione degli impianti, dispositivi e attrezzature di sicurezza, sempre più frequenti e rigorosi, da parte degli organi di vigilanza preposti, con conseguenti verbali e sanzioni anche severe.
La “stretta” arriva proprio in un momento storico in cui, specie in alcune Regioni, i rapporti fra la categoria e i vertici dell’Amministrazione non si possono definire propriamente idilliaci. Sarà un caso? Mettiamo per ora da parte l’interrogativo (piuttosto inquietante, per la verità, perché aprirebbe scenari di utilizzo strumentale di operazioni di polizia giudiziaria) per passare al nodo della questione.
Ebbene, si tratta di un “giro di vite” che, se da un lato rappresenta un importante segnale di attenzione nei riguardi di un tema fondamentale su cui non ci si può permettere alcuna distrazione, dall’altro costituisce, innegabilmente, un ulteriore aggravio di responsabilità e rischi per molti dirigenti scolastici che operano in strutture spesso datate, difficili da gestire, non a norma, fatiscenti, scarsamente manutenute da enti proprietari poco solleciti a rispondere e intervenire tempestivamente anche in caso di ripetute richieste e segnalazioni.
Segnalare e richiedere l’intervento degli Enti proprietari, peraltro, è un dovere fondamentale del datore di lavoro, come ricorda l’art. 18 c. 3 del Tu “Sicurezza” dlgs 81/08, espressamente dedicato agli edifici in uso alle Pubbliche amministrazioni: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare … la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.”
A questo proposito, tuttavia, vogliamo ricordare che, per legge e giurisprudenza risalente e consolidata, in caso di sinistro la scagionante per il dirigente scolastico non si limita alla mera segnalazione e richiesta di intervento all’Ente locale, per quanto ripetuta e per quanto, ovviamente, inviata via posta elettronica certificata (Pec), ma comprende anche tutte le misure idonee ad azzerare o contenere il rischio nelle more dell’intervento dell’Ente (che può anche non essere rapido). Così, giusto a titolo di esempio, il dirigente scolastico che si accorgesse del soffitto pericolante in un’aula non è tenuto soltanto a segnalare tempestivamente e ripetutamente la situazione all’Ente, ma anche, nel frattempo, a disporre lo spostamento della classe in essa ospitata nonché l’interdizione ben segnalata dell’area a rischio.
Lo prevede espressamente il successivo c. 3.1 laddove dice: “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.” Tale punto, introdotto relativamente di recente e salutato con sollievo dalla categoria quasi fosse un “salva tutti” universale, non appare in realtà automaticamente liberatorio: per evitare le pesanti responsabilità a suo carico, il dirigente è comunque tenuto ad una serie di adempimenti non immediati, che dovranno essere tutti tracciabili, testimoniati e documentati.
Ciò vale, naturalmente, anche per poter accedere ad eventuali coperture assicurative e tutele solidaristiche: anche per usufruire di queste ultime, infatti, il dirigente deve dimostrare di aver agito nel pieno rispetto della normativa vigente, essendo quindi esente da profili dolosi o colposi. Attenzione, quindi: quando di mezzo ci sono salute e sicurezza di alunni, personale e ospiti della scuola, le superficialità e le disattenzioni possono costare molto care!



