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VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. L’ANAC CONFERMA LE PROCEDURE NEGOZIALI SUGGERITE DA DIRIGENTISCUOLA

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. L’ANAC CONFERMA LE PROCEDURE NEGOZIALI SUGGERITE DA DIRIGENTISCUOLA

 

DIRIGENTISCUOLA nel webinar dello scorso 10 ottobre (la cui registrazione e materiali sono archiviati in AGENDA 365gg), non limitandosi ad una mera dissertazione accademica, e volendo dare indicazioni operative ai colleghi impegnati nell’organizzazione di visite e viaggi d’istruzione, avanzava la seguente ipotesi interpretativa: e, cioè, che si potesse scomporre la macro-categoria VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE in sotto-categorie, per l’esattezza cinque, e che le stesse potessero essere oggetto di autonomi procedure negoziali ai fini del calcolo del superamento o meno della fatidica soglia dei 140.000,00 euro (IVA esclusa). Soglia oltre la quale scatterebbe l’obbligo di qualificazione come stazione appaltante. Le categorie ipotizzate sono le seguenti:

  • VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE (di più giorni)
  • USCITE DIDATTICHE (di 1 giorno)
  • ERASMUS
  • PCTO all’estero
  • STAGE LINGUISTICI all’estero

 

L’ANAC, a seguito di precisa richiesta della FIAVET TURISMO SCOLASTICO, con parere 2025.09.22.0124573, ha confermato che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea. A titolo esemplificativo – continua la nota ANAC – si possono considerare tre categorie distinte:

  • corsi di lingua;
  • viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
  • viaggi con prevalente componente ludica.

 

Esattamente quello che noi da mesi andiamo sostenendo. E cioè che, se in apposito REGOLAMENTO DI VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE, preventivamente approvato dal Consiglio d’istituto, si fissano, oltre ai tetti massimi di spesa, anche i criteri che differenziano le  tipologie  di viaggi a seconda della differente finalità didattica, e/o non contemporaneità o sopraggiunta esigenza, e/o diverso CPV, e/o diverso CUP, la suddivisione in gare autonome è possibile, senza incorrere nell’ipotesi di frazionamento artificioso.

Una seconda novità è rappresentata dal fatto che le istituzioni scolastiche vadano considerate come amministrazioni sub-centrali (e non centrali), cosa che eleva la soglia per la qualificazione come stazioni appaltanti da 140.000,00 euro a 221.000,00 euro (sempre IVA esclusa). Resta la diatriba tra il parere del MIT(1) e il parere del MIM(2).

Siamo di fronte a due  importanti novità che possono semplificare, e di molto, le procedure negoziali delle  istituzioni scolastiche, nelle more che dal 1 genaio 2026 entri a regime il sistema che vedrà gli Uffici scolastici regionali svolgere attività di consulenza e supporto organizzativo-amministrativo in qualità di stazioni appaltanti qualificate e CONSIP sviluppare un sistema di approvvigionamento volto a individuare operatori economici titolati a facilitare e semplificare l’incrocio tra domanda delle istituzioni scolastiche e offerta delle agenzie viaggi/tour operator.

Per info: consultare il servizio consulenza nella sezione riservata del sito web: https://www.dirigentiscuola.org/

 

 

  • Il MIT con PARERE n.2188 del 16/07/2023 chiarisce che le istituzioni scolastiche autonome, dotate di personalità giuridica, rientrano tra le amministrazioni sub-centrali. Vi rientrano in maniera residuale, secondo quanto stabilito dalla lettera c), dell’art.1, dell’ALL.I.1 del codice dei contratti (d.lgs.36/2023) e che, pertanto, la soglia applicabile è di 221.000,00 (IVA esclusa)
  • Il MIM nel QUADERNO N.1/FEBBRAIO 2024 (pag.27-30), ha ribadito che le istituzioni scolastiche autonome, dotate di personalità giuridica, rientrano tra le amministrazioni centrali e che pertanto si applica la soglia di minore entità pari ad € 143.000,00 (IVA esclusa)

 

NOTA ANAC 

 

 

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