DIRIGENTISCUOLA nel webinar dello scorso 10 ottobre (la cui registrazione e materiali sono archiviati in AGENDA 365gg), non limitandosi ad una mera dissertazione accademica, e volendo dare indicazioni operative ai colleghi impegnati nell’organizzazione di visite e viaggi d’istruzione, avanzava la seguente ipotesi interpretativa: e, cioè, che si potesse scomporre la macro-categoria VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE in sotto-categorie, per l’esattezza cinque, e che le stesse potessero essere oggetto di autonomi procedure negoziali ai fini del calcolo del superamento o meno della fatidica soglia dei 140.000,00 euro (IVA esclusa). Soglia oltre la quale scatterebbe l’obbligo di qualificazione come stazione appaltante. Le categorie ipotizzate sono le seguenti:
- VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE (di più giorni)
- USCITE DIDATTICHE (di 1 giorno)
- ERASMUS
- PCTO all’estero
- STAGE LINGUISTICI all’estero
L’ANAC, a seguito di precisa richiesta della FIAVET TURISMO SCOLASTICO, con parere 2025.09.22.0124573, ha confermato che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca, presentando ciascuno specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea. A titolo esemplificativo – continua la nota ANAC – si possono considerare tre categorie distinte:
- corsi di lingua;
- viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
- viaggi con prevalente componente ludica.
Esattamente quello che noi da mesi andiamo sostenendo. E cioè che, se in apposito REGOLAMENTO DI VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE, preventivamente approvato dal Consiglio d’istituto, si fissano, oltre ai tetti massimi di spesa, anche i criteri che differenziano le tipologie di viaggi a seconda della differente finalità didattica, e/o non contemporaneità o sopraggiunta esigenza, e/o diverso CPV, e/o diverso CUP, la suddivisione in gare autonome è possibile, senza incorrere nell’ipotesi di frazionamento artificioso.
Una seconda novità è rappresentata dal fatto che le istituzioni scolastiche vadano considerate come amministrazioni sub-centrali (e non centrali), cosa che eleva la soglia per la qualificazione come stazioni appaltanti da 140.000,00 euro a 221.000,00 euro (sempre IVA esclusa). Resta la diatriba tra il parere del MIT(1) e il parere del MIM(2).
Siamo di fronte a due importanti novità che possono semplificare, e di molto, le procedure negoziali delle istituzioni scolastiche, nelle more che dal 1 genaio 2026 entri a regime il sistema che vedrà gli Uffici scolastici regionali svolgere attività di consulenza e supporto organizzativo-amministrativo in qualità di stazioni appaltanti qualificate e CONSIP sviluppare un sistema di approvvigionamento volto a individuare operatori economici titolati a facilitare e semplificare l’incrocio tra domanda delle istituzioni scolastiche e offerta delle agenzie viaggi/tour operator.
Per info: consultare il servizio consulenza nella sezione riservata del sito web: https://www.dirigentiscuola.org/
- Il MIT con PARERE n.2188 del 16/07/2023 chiarisce che le istituzioni scolastiche autonome, dotate di personalità giuridica, rientrano tra le amministrazioni sub-centrali. Vi rientrano in maniera residuale, secondo quanto stabilito dalla lettera c), dell’art.1, dell’ALL.I.1 del codice dei contratti (d.lgs.36/2023) e che, pertanto, la soglia applicabile è di 221.000,00 (IVA esclusa)
- Il MIM nel QUADERNO N.1/FEBBRAIO 2024 (pag.27-30), ha ribadito che le istituzioni scolastiche autonome, dotate di personalità giuridica, rientrano tra le amministrazioni centrali e che pertanto si applica la soglia di minore entità pari ad € 143.000,00 (IVA esclusa)