Il 29 aprile 2025 l’A.Ra.N. ha inviato, alle confederazioni sindacali e ai sindacati interessati, una nota avente ad oggetto “convocazione di riunione per l’apertura della trattativa per il rinnovo del CCNL per il personale dell’Area delle Funzioni Centrali triennio 2022/2024”, da tenersi il prossimo 8 maggio presso la sede di Roma dell’Agenzia.
A una lettura anche solo banalmente intuitiva – ma di buon senso – colui che non è addetto ai lavori tenderebbe a pensare che l’A.Ra.N. abbia sbagliato a indicare “triennio 2022/2024”. Ma non è così!
Infatti tale convocazione, relativa all’Area delle Funzioni Centrali, oltre a lasciare ragionevolmente presagire che per i dirigenti scolastici il rinnovo del contratto 2022/2024 potrà avvenire non prima della fine dell’anno solare 2025, cristallizza ancora una volta, in applicazione del consueto regime di prorogatio dei contratti scaduti, come nell’intero 2025 – annualità afferente al triennio contrattuale 2025/2027 – si continuerà ad andare avanti con il contratto 2019/2021, non essendo ancora stato neanche firmato quello relativo al periodo 2022/2024!
DIRIGENTISCUOLA, unica associazione rappresentativa dei dirigenti scolastici, non prona e rassegnata all’andazzo illustrato, ritiene utile ricordare cosa prevede l’articolo 2 – comma 4 – del contratto dell’Area Istruzione e Ricerca 2019/2021: “Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o pec, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro 1 mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.”
Ed è proprio per questo che nell’agosto 2024, il giorno dopo la firma del contratto 2019/2021, DIRIGENTISCUOLA lo ha disdetto! Come per il CCNL 2016/2018 le relative disdette sono state ignorate.
L’immediata disdetta è stata inviata per non lasciare alibi alcuno all’Amministrazione nel ritardare l’avvio delle procedure per il rinnovo del contratto 2022/2024.
A che serve prevedere nel CCNL la possibilità di disdirlo, come ha fatto DIRIGENTISCUOLA, e, quindi, di procedere al rinnovo, se, sistematicamente, la disdetta viene ignorata?
Per DIRIGENTISCUOLA le relazioni sindacali sono una cosa seria, a differenza di chi sbandiera ai quattro venti di aver difeso ai tavoli contrattuali la categoria, dichiarando sistematicamente ad ogni tornata contrattuale che, per fare solo un esempio, “la perequazione è giusta e necessaria rinviandola altrettanto sistematicamente al “prossimo contratto”. E così, per vent’anni i dirigenti scolastici sono stati considerati figli di un Dio minore fino a quando nello scenario sindacale è “apparsa” DIRIGENTISCUOLA.
Risulta evidente anche al più distratto dei colleghi che non è possibile continuare a lavorare con contratti stipulati addirittura dopo la scadenza del periodo triennale di riferimento. I contratti, determinando le condizioni – non solo economiche – della prestazione lavorativa, devono essere firmati prima del periodo di riferimento.
La normalità – ben lontana dalle italiche prassi – è stabilire prima che inizi la prestazione lavorativa l’accordo tra le parti, ovvero i doveri e i diritti. DIRIGENTISCUOLA non mancherà di continuare a prendere le distanze da questa simbiosi perversa che affligge l’Amministrazione e le altre sigle sindacali, le quali – per tirare a campare – arrivano quasi a crogiolarsi nell’assuefazione raggiunta, degradando di fatto a rituale barocco la contrattazione delle condizioni di lavoro dei dirigenti scolastici.
Ma la partita del corretto inquadramento contrattuale e retributivo dei dirigenti scolastici si gioca anche su un altro piano, non meno importante della patologica e intempestiva contrattazione di cui sopra: la definizione dell’area contrattuale di appartenenza.
Solo pochi giorni fa DIRIGENTISCUOLA ha inviato una missiva al Capo Dipartimento Minnella per cercare di dipanare l’incredibile e kafkiano stallo a cui si è giunti a seguito delle opposte interpretazioni da parte di due distinti Uffici Scolastici Regionali sulla medesima questione: il dirigente scolastico è un dirigente appartenente all’amministrazione del MIM oppure non è un dirigente appartenente ad altra Amministrazione? E quale?
Il tutto nonostante la norma sia chiarissima. Lo prevede l’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001: che per Pubbliche amministrazioni intende tutte le Amministrazioni dello Stato (come lo sono i Ministeri ed in essi il MIM), “ivi compresi – nelle Amministrazioni dello Stato – gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
A meno che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si avventuri in una improbabile e spericolata ermeneutica che dichiari i dirigenti scolastici incardinati in altra pubblica amministrazione, pare non intravedersi altra possibile risposta: ribadire il rispetto della norma, ovvero che il dirigente scolastico appartiene all’amministrazione del MIM adottando, contestualmente, tutti i provvedimenti necessari nei confronti dei responsabili delle interpretazioni di comodo.
Ma se i dirigenti scolastici appartengono – come ovvio – all’amministrazione del MIM, per quale motivo non devono appartenere all’Area contrattuale Funzioni Centrali?
Per quali motivo devono continuare ad avere il contratto separato dell’Area Istruzione e Ricerca?
Per quale motivo non devono essere retribuiti come i dirigenti di pari fascia dell’Area contrattuale Funzioni Centrali?
L’allucinante interrogativo di cui sopra si intreccia a filo doppio – come prima anticipato – con la questione della definizione delle aree di appartenenza, propedeutica all’avvio della contrattazione per il triennio 2025/2027. Tale contrattazione inizierà ad essere affrontata in un incontro in programma all’A.Ra.N. il 15 maggio prossimo, come da oggetto della nota di convocazione del 29 aprile scorso.
In vista dell’incontro DIRIGENTISCUOLA il 2 u.s. ha già inviato al Presidente dell’ARAN la motivata richiesta di collocamento della dirigenza scolastica nell’AREA delle FUNZIONI CENTRALI.
Pur essendo la tematica caratterizzata da portata innovativa, rimane fermo in ogni mente dotata di senno che il naturale alveo contrattuale di appartenenza della dirigenza scolastica non può che essere l’Area Funzioni Centrali e non l’Area Istruzione e Ricerca.
Le confederazioni che parteciperanno all’incontro del 15 p.v. faranno giustizia? E cosa farà la categoria? Subirà passivamente come ha fatto per oltre vent’anni, o reagirà?