Periodo di prova collaboratori scolastici

Periodo di prova collaboratori scolastici

Nonostante l’art. 30 del  CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sia molto chiaro, i SOLITI IGNOTI, lo interpretano in altro modo e non mancano annunci ci diffide ai dirigenti scolastici.

La querelle è semplice: nonostante il CCNL prevede che per il superamento dell’anno di prova dei collaboratori scolastici gli interessati devono effettuare due mesi di effettivo servizio e che, in assenza, anche per provvedimenti legislativi, lo si intende rinviato, i SOLITI NOTI, asseriscono che anche senza la effettiva prestazione del servizio, l’anno di prova si intende superato.

Pur essendo tutto chiaro DIRIGENTISCUOLA ha chiesto, con la nota allegata l’intervento del Ministero. 

Il c. 7 del citato art. 30 del vigente CCNL recita testualmente: “Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.” 

Il DS, quindi, può stare tranquillo! Non deve emanare alcun provvedimento anche se il personale non ha prestato servizio perché il rapporto di lavoro si intende automaticamente confermato…anche senza alcuna valutazione del servizio..non prestato.

Questi gli accordi tra le parti. Rimane solo da chiedersi a cosa serve il periodo di prova? E’ una delle tante fiction all’italiana?

Padre Dante aveva ragione: “Lasciate ogni speranza voi che entrate” perché  nella pubblica amministrazione una volta entrati non si esce anche se si è incapaci, lavativi, nullafacenti e chi più ne ha più ne metta. Dopo due mesi anche di servizio non prestato,  la prova si intende comunque superata. Evidentemente il significato di PROVA è cambiato!!

Vogliamo augurarci che l’Amministrazione non solo ricordi che il servizio deve essere effettivo, ma che dopo averlo effettuato, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare la PROVA e determinarsi di conseguenza. 

 

 

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