NOTA N.699 DEL 06.05.2021: VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE

NOTA N.699 DEL 06.05.2021: VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n.699 del 06.05.2021 sulla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del primo e secondo ciclo di istruzione. Si attendevano indicazioni  sulla tempistica delle operazioni ovvero sull’anticipo degli scrutini prima della fine dell’anno scolastico ma a questa possibilità non si fa ancora cenno. I riferimenti normativi restano per la scuola primaria il decreto legislativo n. 62/2017 e l’ordinanza ministeriale n. 172/2020 ;per la scuola secondaria di primo grado il decreto legislativo n. 62/2017; per la scuola secondaria di secondo grado il D.P.R. n. 122/2009. La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza e si raccomanda di tenere nella debita considerazione le difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale.

 

Scuola primaria:

  • la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica
  • gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
  • I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
  • La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione

 

Scuola secondaria di 1° grado:

  • la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza
  • Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva,
  • La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione
  • le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
  • Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

 

Scuola secondaria di 2° grado, classi non terminali

  • Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
  • sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compresa l’educazione civica. Un voto inferiore a sei decimi per l’ed. civica comporta l’istituto della sospensione del giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto
  • le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza
  • Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

 

Valutazione nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti

l DPR n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l’a. s. 2020/2021 fatte salve, comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato I e II ciclo come disciplinate rispettivamente con OM 52/21 e OM 53/21.

 

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

  • Il riferimenti restano il PEI per gli studenti con disabilità e il PDP per gli studenti con DSA

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