Una recente sentenza del Tar Lazio sancisce l’irregolarità “in radice” della composizione della Commissione esaminatrice per mancanza dei requisiti di servizio della presidente. “Ammesso che di errore si tratti, la commissione è illegittima e la DG Sabatini non poteva non sapere”, commenta il Presidente Fratta. “E’ ora che intervenga il Ministro.”
Quando mesi fa, vox clamans in deserto, denunciammo il “sistema dell’USR Lazio” diretto da Anna Paola Sabatini e la sua mancanza di trasparenza, sapevamo bene di non essere tanto lontani dal vero.
Il pronunciamento del Tar Lazio – L’ennesima riprova, se mai ce ne fosse bisogno, la stiamo avendo proprio in questi giorni, con una notizia che sta rimbalzando sulle testate specializzate. Il tema è sempre quello del concorso a dirigente scolastico 2023, e ci porta di nuovo dalle parti del Tar laziale. Il Tribunale amministrativo della Capitale, con sentenza n. 13268/2026 del 20 luglio scorso, ha annullato gli atti della procedura concorsuale relativi a una candidata risultata non idonea, per vizio nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso DDG 2788/2023.
L’illegittimità della commissione – Quello che più fa specie è la grossolanità della “svista”. Il punto-chiave, infatti, è che la presidente al momento della nomina non possedeva i 10 anni di anzianità richiesti. Le motivazioni della sentenza si concentrano sostanzialmente su questo punto: la presidente della commissione era stata infatti immessa nel ruolo dirigenziale il 1° settembre 2014, e il primo decreto di nomina della commissione era stato adottato quando non aveva ancora maturato i dieci anni di anzianità richiesti dall’art. 11 del D.M. n. 194/2022.
Una “svista” grossolana – Un errore palese, cui si aggiunge, peraltro, che l’interessata aveva partecipato a corsi di preparazione allo stesso concorso svoltisi in una scuola pubblica (doglianza poi assorbita nella motivazione principale). Fra l’altro va rilevato che in questi casi all’atto dell’individuazione all’interessato viene fatta produrre, fra l’altro, una dichiarazione di mancanza di motivi di incompatibilità (nella quale, dobbiamo arguire, è stato dichiarato il falso o quantomeno omesso il vero). Secondo i giudici mancano dunque i requisiti essenziali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa previsti dall’articolo 97 della Costituzione: la Commissione, così composta, era illegittima ab origine e l’errore non è più sanabile.
Fratta: “Una casualità? Una sentenza a orologeria? La DG non poteva non sapere” – “Errore grossolano o circostanza non casuale? Non c’era nessuno disponibile con 10 anni di servizio? All’USR Lazio non sono in grado di verificare un conto così semplice? Ancora: possibile che questa sentenza arrivi proprio in un momento così delicato, a pochi giorni dalle nomine e dall’affidamento degli incarichi? La commissione non era legittima e la DG Sabatini non poteva non sapere” riflette il presidente Dirigentiscuola Attilio Fratta. “Ci dispiace per tutti coloro che verranno a vario titolo coinvolti, ma serve chiarezza: avesse commesso un dirigente scolastico un errore del genere sarebbe stato come minimo sospeso dal servizio. In questo caso siamo di fronte alla solita certezza di immunità? E’ inaccettabile, ho sollecitato il Ministro Valditara ad intervenire”.